CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, ritenuta comprovata alla stregua non solo del riconoscimento operato dalla polizia giudiziaria, bensì della valenza individualizzante del rinvenimento del portafogli dell'imputato nell'auto oggetto della condotta delittuosa e della denuncia di smarrimento successiva ai fatti); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in via prevalente, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego della richiesta, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]