CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 25901/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso n. 20086/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata in atti in seguito alla nomina di nuovo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 162, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e dife nde uni- tamenteall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso l a sentenza n. 77/2017 del la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 20 / 0 1 /20 17 . RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022dal cons. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di cit azione del 16/12/2009 [OSCURATO:PERSONA] , odierna ricor- rente in cassazione,conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Chia- vari [OSCURATO:PERSONA] e i di lei figli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] (odierni resistenti in cassazione), proponendo una serie di domande di accertamento di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del testamen- to con il quale [OSCURATO:PERSONA] vedova Oberti ha nominato erede sua sorella [OSCURATO:PERSONA], ovvero di accertamento che il testamento stesso sarebbe stato revocato; ovvero di accertamento che i convenuti avrebbero dovuto essere esclusi dalla successione di [OSCURATO:PERSONA] per indegnità. L’attrice soccombe, viene condannata alle spese, non- ché al risarcimento dei danni per lite temeraria. 2. - Proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova, in un primo tempo con domanda di totale riforma della sentenza di primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni la Oberti rinuncia all'impugnazione nel merito, mantenendo solo la domanda relativa al- la liquidazione delle spese di primo grado. Sotto questo profilo, la Corte di appello accoglie in parte l’impugnazione. 3. - Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] rti con quattro motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con contr oricorso, illustrato da memoria. Rimane intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si censura ex art. 360, n. 3 c.p.c. la viola- zione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 9, co. 2 e 10 c.p.c., anche eventualmente ragguagliati con gli artt. 12, 13, 14 e 15 c.p.c. In sintesi, con il primo motivo si censura la violazione delle norme sulla condanna alle spese, poiché il giudice di secondo grado ha confermato la decisione del giudice di primo grado che, ai fini dellaliquidazione dei compensi professionali, RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 3 ha individuato uno scaglione di valore diverso da quello relativo alle cause di valore indeterminato e/o indeterminabile, ché tale era stata qualificatala causa in sede di domanda introduttiva. Con il secondo motivo si censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. l’omessa e/o contraddittoria motivazione in riferimento agli artt. 9, co. 2, 10 c.p.c., anche eventualmente ragguagliati con gli artt. 12, 14 e 15 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 91 c.p.c., poiché la Corte di appello, nel rideterminare le spesedel primo grado di giudizio, sareb- be caduta in contraddizione laddove ha ricostruito il criterio l ogico – giuridico che il giudice di pr imo grado avrebbe utilizzato per indivi- duare lo scaglione tariffario applicato in aumento rispetto al valore in- determinabile dichiarato. Tali primi due motivi sono da esaminare congiuntamente, poiché sono diretti a censurareuno stesso aspetto della sentenza impugnata (cfr. il testo di quest’ultima, p. 6-7). 2. - La sentenza impugnata resiste alle censure che le vengono mosseattraverso i primi due motivi , poiché applica correttamente al caso di specie l’orientamento costante di questa Corte che considera controversia di valore indeterminabile solo quella che non sia suscet- tibile di valutazione economica o di cui sia particolarmente complesso individuare il quantum. Infatti l'indeterminabilità è da concepirsi in termini relativamente oggettivi, quale conseguenza di una intrinseca inidoneità(o notevole difficoltà) della pretesa fatta valere in giudizio a essere valutata secondo parametri pecuniari , mentre sono di v alore determinabile le cause in cui l'esame degli atti depositati consenta una tale valutazione, quand’anche le parti non abbiano indicato il va- lore del petitum al tempo della domanda , ovvero l’abbiano indicato come indeterminato (cfr., per una recente conferma, Cass. RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 4 23873/2021, con richiamo a Cass. 11056/2016, citata nella sentenza impugnata). Nel caso di specie, lo scaglione di valore in cui rientra il petitum è stato determinato in modo tale da non esporlo alle censure della ri- corrente (nonché all’apodittica affermazione, contenuta ex abrupto a p. 20 del ricorso, secondo la quale sarebbe stato applicato lo scaglio- ne per le cause di valore superiore a 5.164.600,00 Euro). Infatti, lo scaglione è stato fissato in base alla documentazione prodotta, da cui si ricava che «solo i beni mobili, compresi nella successione di [OSCURATO:PERSONA], avevano un valore di euro 2.700.000,00, come da vendita ef- fettuata da Christie's di Londra, a cui va aggiunto il patrimonio immo- biliare, individuato nell'attivo ereditario della denuncia di successione della [OSCURATO:PERSONA] agli atti» (così, sentenza di appello, p. 7). Pertanto, i primi due motivi sono da rigettare. 3. -Con il terzo moti vo si censura ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione con riferimento all'art. 91 c.p.c. - ra- tione temporis- degli artt. 5, 6 e 7 d.m. 127/ 2004, nonché degli artt. 4, 5 d.m. 55/2014 e conseguente contraddittoria motivazione. In sin- tesi, con il presente motivo la ricorrente si duole della violazione delle norme sullacondanna alle spese, in particolare da parte del: (a) giu- dice di primo grado,che - nonostante la sostanziale identità di conte- nuto delle difese adottate dai convenuti- ha violato gli artt. 5, 6 e 7 d.m. 127/2004, non essendosi limitato a una maggiorazione del com- penso spettante al difensore , bensì lo ha duplicato; (b) giudice d’appello, che – nonostante la sostanziale identità di contenuto del le difese adottate dagli appellati - ha violato gli artt. 4, 5 e 8 d.m. 55/2014, non essendosi limitato a una maggiorazione del compenso spettante al difensore, bensì ha liquidato le spese del grado, previa RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 5 compensazione di esse nella misura del 20%, in 7.000,00 Euro per compensi aciascun avvocato. Il motivo è infondato, poiché le disposizioni di cui si censura la vio- lazione, segnatamente l’art. 5, co. 4 d.m. 127/04, in relazione al giu- dizio di primo grado, e l’art. 4, co. 2 d.m. 55/2014, in relazione al giudizio d’appello, prevedono la mera maggiorazione del compenso per l’ipotesi in cui un solo avvocato assista più persone aventi la stes- sa posizione processuale, mentre nel caso di specie vi erano più di- fensori, mentre è irrilevante la circostanza che -a dire della ricorrente -si è trattato di un unico pool di avvocati. 4. -Con il quarto motivo si censura ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. e/o ca- renza o contraddittorietà di motivazione sulla condanna al risarcimen- to dei danni da responsabilità aggravatadisposta da parte del giudice di primogrado e confermata in appello. In particolare, sotto un primo profilo,si censura che la condanna sia stata disposta senza che i con- venuti abbiano allegato e dato la prova del danno. Sotto un secondo profilo, si contesta l’esistenza di qualsivoglia colpa grave o malafede in capo all’attrice, oggi ricorrente in cassazione, per aver proposto l’azione di nullità del testamento pur non essendo erede. Sotto un terzo profiloè censurata la motivazione con cui la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado, poiché avrebbe confuso tra di loro le due fattispecie, previste rispettivamente al secondo e al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. e non avrebbe tenuto conto dell’orientamento della Corte di cassazione sui limiti alla «retroattivi- tà» del mutamento di giurisprudenza. Il motivo è infondato. Il presente processo è stato instaurato dopo il 4/7/ 2009, per cui la disciplina della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. si applica nella versione arricchita dal terzo commadi RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 6 quest’ultimo, secondo cui «quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata». La condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. è uno strumento diretto a contenere in modo flessibile l’abuso del processo. Poiché le risorse del «servizio giustizia» sono scarse rispetto al fab- bisogno, l’effettività della tutela giurisdizionale dei diritti nei singoli casi è una variabile dipendente dalla capacità del sistema giudiziario di allocare le proprie risorse in modo tale da garantire risultati medi efficienti nella gestione della massa delle controversie. Un sistema - come quello italiano - che garantisce l’accesso alla giustizia in modo pieno e rimesso all’apprezzamento individuale (art. 24, co. 1 Cost.) deve poter mettere in campo degli strumenti diretti a sanzionare ex post(con funzione anche dissuasiva pro futuro rivolta alla collettività ) gli abusi della « potestas agendi [che si manifesta no ] con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte» (Cass. SU 22405/2018), oltre che per la collettività dei cittadini utenti (attuali o potenziali) del servizio giustizia. La condannaex art. 96, co. 3 c.p.c. è uno di t ali strumenti . A tal fi- ne «non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, es- sendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccom- bente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della do- manda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 7 manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugna- zione» (Cass. SU 22405/2018). La sentenza in epigrafe è del tutto in linea con questo orientamen- to, dal momento che - rinunciando ad intrattenersi sul profilo irrile- vante dell’allegazione e della prova del danno – ha concentrato le proprie energie sul profilo della colpa grave dell’attrice con un ap- prezzamento congruo, che in concreto non si espone a censure in se- de di sindacato di legittimità. La Corte di appello non menziona espressamente l’art. 96 c.p.c. nel suo terzo comma, ma il richiamo che essa compie a Cass. 19285/2016 (che, appunto, è pronuncia in tema di art. 96, co. 3 c.p.c.) attesta che la Corte si è rappresentata l’art. 96, co. 3 c.p.c. come parametro normativo di giudizio. Pertanto, al fine di mantenere fermo questo capo di pronuncia, non è necessario procedere ad una correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, co. 4 c.p.c., che invece si sarebbe resa necessaria ove fosse stato corretto l’avviso della ricorrente(secondo il quale la Corte di appello avrebbe inteso applicare l’art. 96, co. 2 c.p.c.). Non appare congruente invocare Cass. SU 15144/2011, cuila ricor- rente sembra riferirsi(al fine di neutralizzare il richiamo a Cass. Cass.19285/2016) come pronuncia indice di introduzione di un principio generale di limitazione verso il passato del mutamento di giurispru- denza. Infatti, la pronuncia delle Sezioni Unite de qua si applica ad una tipologia di casi ben delineata, con la quale la fattispecie oggetto del presente giudizio non è paragonabile. In conclusione, anche il quarto motivo è da rigettare. 5. - I l ricorso è rigettato nel suo complesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. RG 20086/2017 -S2 – CC 20/ 05 /2022 - [OSCURATO:PERSONA]. - 8 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.p.r. 115/2002 – dell a sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contribu- to unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 3000 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui com- pensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002 si dichiara la sus- sistenza dei presupposti per il versamento da parte della ri