CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Spoleto ha confermato la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, dal Giudice di Pace di Foligno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 595, comma 1 e 2, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato presentato ricorso, in data 17/06/2022, poi integrato da ulteriore ricorso, in data 21/6/2022, da ritenersi tempestivo. 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 6 febbraio 2023, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato le ragioni di censura esposte nei ricorsi per cassazione. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il motivo di cui al primo ricorso è inammissibile, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 3.2. Il motivo di cui al secondo ricorso, pur se articolato sotto l'egida formale del vizio violazione di legge - segnatamente degli artt. 51 cod. pen., in relazione all'art. 21 Cost., e 125, comma 3, cod. proc. pen. - consta di rilievi generici e meramente contestativi, che non articolano alcuna effettiva censura di error in iudicando, e risultano, come tali, diretti unicamente a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranei al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), che ha un orizzonte circoscritto, dovendosi limitare a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 21479401). Le deduzioni difensive in esame sono, pertanto, non consentite in questa sede, avuto riguardo al tenore della motivazione censurata, che ha dato conto, con completezza e nei limiti della logica plausibilità, di tutti gli elementi a disposizione, mostrando di averne effettuato una congrua revisione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, con riferimento alle ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere est