CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 46006/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro il provvedimento del GIP di Pavia del 14.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 14.7.2021 il GIP di Pavia ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la richiesta di archiviazione avanzata dal PM nel procedimento instaurato (anche) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a séguito di denunzia degli odierni ricorrenti, amministratori di alcune società ed imputati di vari reati di natura tributaria, opposizione fondata sul rilievo secondo cui, a loro dire, i verificatori si sarebbero effettivamente resi responsabili di truffa aggravata e l'Artioli, come altri, del reato di false informazioni; 2. la Gog e lo Scrollini rappresentano che le considerazioni svolte dal Gip nel provvedimento di archiviazione finiscono, in realtà, per confermare la loro innocenza come evidenziata dal contenuto della perizia eseguita dalla dr.ssa Verdi risultando perciò incomprensibile la affermazione secondo cui sarà semmai onere del Tribunale provvedere ad espletare un proprio accertamento tecnico, cosa mai avvenuta in precedenza poiché nei loro confronti, a loro dire, si sarebbero commessi numerosi abusi; 3. il PG ha trasmesso la sua requisitoria concludendo per la inammissibilità del ricorso: rileva infatti che il ricorso è generico limitandosi a sollecitare una rivisitazione delle argomentazioni sviluppate dal PM nelle sua richiesta di archiviazione e, comunque, non conforme al principio di autosufficienza tuttora operante anche a séguito della entrata in vigore dell'art. 165bis disp. att. cod. proc. pen.. 4. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti personalmente dai ricorrenti: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà della parte privata di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte del professionista, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54681, Zahir). Le stesse SS.UU. hanno anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., ancora, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt.24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato). In ogni caso, le doglianze difensive articolate dallo Scrollini e dalla Gog si collocano senz'altro al di fuori del perimetro delimitato dall'art. 410bis cod. proc. pen. risolvendosi in una contrapposizione polemica e sterile rispetto alle considerazioni svolte dal GIP.5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17.11.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA]