Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:487
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
312/25 P
EN
contro
Corte di giustizia dell’Unione europea
« Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Prestazioni di sicurezza sociale – Articolo 72 – Regime comune di assicurazione malattia (RCAM) dell’Unione europea – Assicurazione contro la “malattia” – Rimborso delle spese per la procreazione medicalmente assistita correlata a una patologia o al di fuori di un contesto patologico – Busta paga – Contributo di un funzionario al RCAM – Aliquota contributiva invariata – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità – Norme sulla legittimazione ad agire – Esistenza di un atto che arreca pregiudizio a un funzionario »
I.
Introduzione
1.
Con la presente impugnazione, EN (in prosieguo: il «ricorrente») chiede alla Corte di giustizia di annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 13 febbraio 2025, EN / Corte di giustizia dell’Unione europea (
2
) (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»). Con tale ordinanza il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso del ricorrente fondato sull’articolo 270 TFUE, diretto all’annullamento della sua busta paga del mese di dicembre 2023 e di tutte le sue buste paga mensili successive nella parte relativa alla sua contribuzione al Regime comune di assicurazione malattia (RCAM) dell’Unione europea.
2.
I funzionari delle istituzioni dell’Unione sono assicurati contro la «malattia» nell’ambito del RCAM e sono tenuti a versare un contributo a titolo di tale copertura assicurativa. Nel 2023 il RCAM è stato ampliato per coprire parte dei costi della riproduzione medicalmente assistita, sia essa correlata o meno a una patologia (
3
). Il ricorrente ritiene che, dato che il RCAM assicura i propri affiliati contro la «malattia», un prelievo sul suo contributo a tale regime per finanziare trattamenti elettivi o interventi non correlati a una patologia sia contrario, tra l’altro, allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto dei funzionari (
4
)»). Egli sostiene pertanto, in particolare, che la sua busta paga relativa al mese di dicembre 2023 costituisce un atto che arreca pregiudizio sia ai suoi interessi finanziari che ai suoi interessi morali, in quanto riflette il suo obbligo di versare contributi al RCAM e, di conseguenza, di contribuire a rimborsi illegittimi.
3.
Il Tribunale ha ritenuto, tra l’altro, che il ricorso del ricorrente non fosse diretto contro un atto che arreca pregiudizio ai suoi interessi finanziari e morali, poiché l’aliquota del suo contributo al RCAM era rimasta invariata nonostante la modifica introdotta nel 2023 che estendeva la copertura prevista dal regime. Inoltre, esso ha operato una distinzione tra le norme relative al rimborso delle spese mediche e quelle che stabiliscono l’aliquota del contributo dei funzionari al RCAM. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato che l’estensione della copertura minacciasse l’equilibrio finanziario del RCAM.
4.
Il presente ricorso solleva una questione giuridica inedita riguardante la legittimazione ad agire nelle cause in materia di pubblico impiego e, più specificamente, l’esistenza di un atto che arreca pregiudizio a un funzionario nel contesto di una modifica delle norme relative al rimborso delle spese mediche nell’ambito del RCAM, ove l’aliquota del contributo del funzionario a tale regime rimanga invariata e non risulti quindi indicata nella busta paga di tale funzionario.
II.
Contesto normativo
5.
L’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, che rientra nel capitolo 2 del titolo V intitolato «Sicurezza sociale», dispone:
«Nei limiti dell’80% delle spese sostenute e in base ad una regolamentazione stabilita di comune accordo dalle autorità di nomina dell’istituzione, previo parere del comitato dello statuto, il funzionario (…) [è coperto] contro i rischi di malattia. (…)
(…)
Le autorità che hanno il potere di nomina dell’istituzione possono, in virtù della normativa di cui al primo comma, assegnare ad una di esse la competenza per fissare le norme relative al rimborso delle spese (…)
Il terzo del contributo necessario per assicurare tale copertura è posto a carico del funzionario; la sua quota non può tuttavia superare il 2% dello stipendio base».
6.
Al fine di definire le condizioni per l’applicazione dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari, le istituzioni hanno adottato la Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: la «regolamentazione comune (
5
)»).
7.
L’articolo 1 di detta regolamentazione comune così dispone:
«A norma dell’articolo 72 dello statuto, è istituito un regime comune di assicurazione malattia (RCAM) alle istituzioni delle Comunità europee. Tale regime garantisce ai beneficiari, nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente regolamentazione e dalle disposizioni generali di esecuzione adottate ai sensi dell’articolo 52, il rimborso delle spese causate da malattia, infortunio o maternità, nonché il versamento di un’indennità per le spese di funerale.
I beneficiari [del RCAM] sono gli affiliati e le persone assicurate loro tramite
(…)».
8.
L’articolo 2 della regolamentazione comune, intitolato «Affiliazione», prevede che:
«1. Sono affiliate al [RCAM]:
– il funzionario,
(…)».
9.
L’articolo 3 della regolamentazione comune, intitolato «Contributi», recita:
«1. L’aliquota del contributo al [RCAM] è pari al 5,1% dello stipendio base (…) nella misura di un terzo a carico dell’affiliato e di due terzi a carico delle istituzioni e degli organi interessati.
(…)».
10.
L’articolo 52, paragrafo 1, della regolamentazione comune prevede:
«Ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto, le istituzioni delegano alla Commissione la competenza a definire mediante disposizioni generali di esecuzione le norme che regolano il rimborso delle spese, allo scopo di preservare l’equilibrio finanziario del regime e conformemente al principio di copertura previdenziale di cui all’articolo 72, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto».
11.
Il 2 luglio 2007 la Commissione ha adottato la decisione C(2007) 3195 recante disposizioni generali di attuazione per il rimborso delle spese mediche (in prosieguo: le «DGA»).. Il capitolo 7 del titolo II delle DGA era intitolato «Gravidanza, parto e infertilità» e prevedeva, al punto 3, in particolare, il rimborso di determinati costi per trattamenti e prestazioni relativi all’infertilità correlata a una condizione patologica di un membro del RCAM o del suo coniuge o partner a determinate condizioni specificate.
12.
Il 17 novembre 2023 la Commissione ha adottato la decisione 7673. L’articolo 1 di tale decisione così dispone:
«L’allegato alle [DGA] è modificato come segue:
a) Nel titolo II, capitolo 7, il titolo è sostituito dal testo seguente:
“Capitolo 7 – Gravidanza, parto e trattamenti per la fertilità (compresa la riproduzione [medicalmente assistita])”
b) Nel titolo II, capitolo 7, il punto 3 è sostituito dal testo seguente:
“3. Trattamenti e prestazioni rimborsabili relativi ai trattamenti di fertilità (compresa la riproduzione [medicalmente assistita])
I trattamenti e le prestazioni relativi alla fertilità e alla riproduzione medicalmente assistita, siano essi correlati a una patologia o al di fuori di un contesto patologico, possono essere rimborsati alle condizioni stabilite nella presente sezione e nella misura in cui non siano collegati a una procedura di sterilizzazione volontaria a cui uno dei futuri genitori possa essersi sottoposto in passato.
(…)[”]
(…)».
III.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
13.
Il ricorrente, EN, è un funzionario della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «convenuta»).
14.
Il 26 febbraio 2024 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, chiedendo l’annullamento della propria busta paga relativa al mese di dicembre 2023 e di tutte le buste paga successive, nella misura in cui riguardavano il suo contributo al RCAM. A sostegno di tale reclamo, il ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità nei confronti della decisione 7673, in particolare del suo articolo 1, lettera b), e, per quanto necessario, dell’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione comune.
15.
Nel suo reclamo il ricorrente ha sostenuto che l’articolo 1, lettera b), della decisione 7673, che prevede il rimborso di determinate spese anche in assenza di una patologia, viola l’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari e arreca pregiudizio ai suoi interessi finanziari e morali. Il ricorrente ha sostenuto che, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari, il RCAM e i contributi che lo finanziano sono destinati a fornire una copertura assicurativa contro la «malattia». In subordine, il ricorrente ha sostenuto che l’articolo 1, lettera b), della decisione 7673 dà luogo a una disparità di trattamento, è insufficientemente motivato, costituisce un errore manifesto e viola gli articoli 1 e 2, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la Commissione ha ecceduto i propri poteri.
16.
Il 19 aprile 2024, il comitato per i reclami della Corte di giustizia ha ritenuto che il reclamo non fosse diretto contro un atto che arreca pregiudizio al ricorrente e ha pertanto respinto il suo reclamo in quanto irricevibile.
17.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2024, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle buste paga in questione e della decisione del comitato per i reclami della Corte di giustizia recante rigetto del suo reclamo.
18.
In un documento separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 settembre 2024, la convenuta ha sollevato un’eccezione di irricevibilità fondata su due motivi. La convenuta ha sostenuto, in primo luogo, che non sussisteva alcun atto che arrecasse pregiudizio al ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91 dello Statuto dei funzionari e, in secondo luogo, che il ricorrente non disponeva di alcun interesse ad agire.
19.
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente sulla base del primo motivo, vertente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla convenuta. Il Tribunale ha quindi dichiarato che il ricorso del ricorrente non era diretto contro un atto che gli arrecava pregiudizio.
20.
Il 30 aprile 2025 il ricorrente ha depositato la presente impugnazione presso la cancelleria della Corte.
IV.
Conclusioni del ricorrente
21.
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– condannare la Corte di giustizia dell’Unione europea alle spese.
22.
La convenuta chiede che la Corte voglia:
– dichiarare l’impugnazione infondata;
– condannare il ricorrente alle spese.
23.
A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente deduce un unico motivo. Egli sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che la sua busta paga relativa al mese di dicembre 2023 non gli arrecasse pregiudizio (
6
).
24.
Il motivo d’impugnazione unico è suddiviso in vari argomenti. Su richiesta della Corte, limiterò fondamentalmente le mie conclusioni nella presente causa all’argomento principale dell’unico motivo di impugnazione dedotto dal ricorrente, che verte sui punti da 31 a 35, 38 e 41 dell’ordinanza impugnata. Per completezza, tratterò brevemente gli argomenti esposti dal ricorrente in merito al punto 42 dell’ordinanza impugnata.
V.
Valutazione
A.
Argomenti delle parti
25.
Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non disponesse della legittimazione ad agire per impugnare la sua busta paga relativa al mese di dicembre 2023. Secondo il ricorrente, la «tesi centrale del Tribunale» contenuta nell’ordinanza impugnata (
7
) è la seguente: dato che l’aliquota del suo contributo al RCAM è rimasta invariata e che la sua busta paga relativa al mese di dicembre 2023 non rifletteva alcun cambiamento evidente, essa non costituisce un atto che gli arreca pregiudizio.
26.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che l’esistenza di una giurisprudenza secondo cui un funzionario ha interesse ad agire quando una misura emerge chiaramente dal contenuto di una busta paga (
8
) non può giustificare, con un ragionamento
a contrario
, la conclusione che egli non abbia la legittimazione ad impugnare un prelievo illegittimo di contributi qualora l’importo di questi ultimi rimanga invariato.
27.
Il ricorrente ritiene che dal punto 41 dell’ordinanza impugnata discenda che, fintantoché l’aliquota del contributo al RCAM rimane invariata, la Commissione può adottare qualsiasi decisione relativa all’entità delle spese ammissibili al rimborso, ivi compreso il rimborso delle spese per interventi elettivi, senza alcun rischio di azione legale da parte di un affiliato al regime. Secondo il ricorrente, la tesi centrale del Tribunale è contraria alla giurisprudenza costante della Corte (
9
), in quanto privilegia la forma rispetto alla sostanza e comporta un parziale sviamento, a favore delle prestazioni elettive, dei contributi riservati alla malattia.
28.
Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale al punto 42 dell’ordinanza impugnata, la legittimazione ad agire nel caso di specie non richiede che egli dimostri che l’equilibrio finanziario del RCAM sia minacciato dalla decisione 7673 o che tale decisione possa avere un impatto sui futuri contributi o sul rimborso di altre spese mediche. È sufficiente che egli sia tenuto a finanziare rimborsi illegittimi attraverso i propri contributi. In ogni caso, l’estensione della copertura del RCAM ai trattamenti elettivi avrà necessariamente un impatto negativo sul bilancio destinato alle spese per malattia.
29.
La convenuta asserisce che il Tribunale ha correttamente ritenuto che non sussistesse alcun atto che arreca pregiudizio al ricorrente, poiché l’aliquota contributiva al RCAM è rimasta invariata a seguito dell’entrata in vigore della decisione 7673. Tale decisione non ha comportato per il ricorrente alcuna conseguenza finanziaria che si riflettesse nella sua busta paga. Secondo la convenuta, la decisione 7673 non incide sull’aliquota del contributo al RCAM, ma modifica piuttosto le DGA che stabiliscono le disposizioni generali di attuazione per il rimborso delle spese mediche. La decisione 7673 non ha quindi prodotto effetti giuridici vincolanti tali da incidere in modo diretto e immediato sugli interessi del ricorrente, determinando un cambiamento distinto della sua situazione giuridica che si sia riflesso nella sua busta paga.
B.
Analisi
30.
Conformemente all’articolo 270 TFUE, un funzionario dell’Unione europea deve sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una controversia nella quale egli è contrapposto all’Unione nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto dei funzionari. Per quanto riguarda le norme sulla legittimazione ad agire, l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari prevede che qualsiasi persona cui si applica tale Statuto possa presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio. L’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari stabilisce che la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una di tali persone circa la legalità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, sono atti pregiudizievoli, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, soltanto gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere in modo diretto e immediato sugli interessi del ricorrente modificando, in maniera rilevante, la sua situazione giuridica (
10
).
31.
La nozione di «atto che [gli] arrechi pregiudizio», ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto de funzionari, deve essere oggetto di un’interpretazione ampia ed essere intesa come comprendente qualsiasi atto suscettibile di incidere direttamente su una determinata situazione giuridica. Per stabilire se un atto produca simili effetti, occorre prendere in esame la sostanza di tale atto e valutare i suoi effetti alla luce di criteri oggettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto, eventualmente, del contesto dell’adozione di quest’ultimo nonché dei poteri dell’istituzione che ne è l’autrice (
11
).
32.
Si attribuisce scarsa se non nessuna importanza all’obbligo di dimostrare una modifica
rilevante
della situazione giuridica di un funzionario qualora questi possa dimostrare di avere un interesse ad agire. A tal proposito, purché vi sia una modifica della situazione giuridica del funzionario, la gravità o l’entità di tale modifica è irrilevante. La massima giuridica
de minimis non curat lex
non trova applicazione in questo contesto e, a tale proposito, l’onere della prova per l’accertamento della legittimazione ad agire è debole.
33.
Per quanto riguarda più specificamente le buste paga, conformemente alla giurisprudenza della Corte la busta paga può costituire un atto che arreca pregiudizio a un funzionario ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, e può quindi essere oggetto di reclamo ed eventualmente di ricorso (
12
). Le misure individuali e generali che arrecano pregiudizio a un funzionario possono risultare per la prima volta dalla busta paga del funzionario a seguito dell’attuazione di tali misure.
34.
Per quanto riguarda le misure generali, i funzionari spesso contestano la propria busta paga relativa a un determinato mese e sollevano incidentalmente un’eccezione di illegittimità ai sensi dell’articolo 277 TFUE in relazione a tali misure, al fine di garantire, tra l’altro, il rispetto dei termini per la presentazione di un reclamo (
13
) e per avviare un procedimento giurisdizionale (
14
). In tali casi, ciò che è in discussione non è la legittimità della busta paga in sé, ma la sua legittimità nella misura in cui applica al singolo una misura di portata generale (
15
). Pertanto, affinché tale ricorso sia ricevibile, la busta paga impugnata deve rappresentare una decisione dell’autorità che ha il potere di nomina di applicare la misura generale al funzionario (
16
) per la prima volta (
17
).
35.
Ai sensi dell’articolo 277 TFUE, ciascuna parte può, nell’eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un’istituzione, organo o organismo dell’Unione, valersi dei motivi previsti all’articolo 263, secondo comma, TFUE per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea l’inapplicabilità dell’atto stesso. L’articolo 277 TFUE sancisce un principio generale che conferisce a ciascuna parte di un procedimento il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di una decisione a lei indirizzata, la validità degli atti di portata generale che costituiscono la base giuridica di tale decisione. Poiché lo scopo dell’articolo 277 TFUE non è quello di consentire a una parte di contestare l’applicabilità di qualsiasi atto di portata generale a sostegno di qualsiasi ricorso, l’atto la cui legittimità è messa in discussione deve essere applicabile, direttamente o indirettamente, alla questione oggetto del ricorso. Pertanto, in occasione di ricorsi di annullamento proposti contro decisioni individuali, la Corte ha ammesso che possono essere validamente oggetto di un’eccezione di illegittimità le disposizioni di un atto di portata generale su cui si basano dette decisioni o che presentano un nesso giuridico diretto con siffatte decisioni (
18
).
36.
Tuttavia, data la natura incidentale di un’eccezione di illegittimità fondata sull’articolo 277 TFUE, la dichiarazione di irricevibilità del ricorso soggiacente – nella fattispecie, il ricorso basato sull’articolo 90, paragrafo 2, e sull’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari – comporta l’irricevibilità dell’eccezione di illegittimità (
19
). Pertanto, la fondatezza di un’eccezione di illegittimità non determinerà la ricevibilità del ricorso basato sullo Statuto dei funzionari.
37.
Nel quadro del suo ricorso volto in particolare all’annullamento della busta paga relativa al mese di dicembre 2023, il ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità contro la decisione 7673, in particolare il suo articolo 1, lettera b), e, per quanto necessario, l’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto dei funzionari e l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione comune (
20
).
38.
Passerò ora a esaminare la ricevibilità del ricorso del ricorrente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari.
39.
Dai punti da 31 a 35, 38 e 41 dell’ordinanza impugnata e dalla giurisprudenza ivi citata (
21
) risulta chiaramente che il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non disponesse della legittimazione ad agire, segnatamente a causa dell’assenza di un atto che gli arrechi pregiudizio, in quanto la decisione 7673 non aveva comportato alcuna modifica dell’aliquota del suo contributo al RCAM che si riflettesse nella sua busta paga relativa al mese di dicembre 2023. Nella sua valutazione, il Tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza in cui ha statuito che un funzionario ha la legittimazione ad impugnare la prima busta paga successiva all’entrata in vigore di un atto di portata generale che modifica i diritti pecuniari di una categoria astratta di funzionari, qualora tale busta paga attesti per la prima volta l’attuazione di tale atto. Secondo tale giurisprudenza, la busta paga in questione traduce necessariamente, nei confronti del suo destinatario, l’adozione di una decisione amministrativa di applicazione individuale che produce effetti giuridici vincolanti tali da incidere in modo diretto e immediato sugli interessi del funzionario interessato (
22
).
40.
Occorre anzitutto sottolineare che il Tribunale non si è basato sulla giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 dell’ordinanza impugnata per escludere automaticamente la possibilità dell’esistenza di un atto o di una misura che arreca pregiudizio agli interessi finanziari di un funzionario (
23
), anche qualora la busta paga in questione non ne riveli chiaramente l’esistenza per la prima volta. Nel fare riferimento a tale giurisprudenza, il Tribunale si è limitato a richiamare lo «scenario classico» su cui può fondarsi la legittimazione ad agire, in cui gli effetti di un atto di portata generale si riflettono nella busta paga di un funzionario (
24
). Dai punti 34 e 35 dell’ordinanza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale ha considerato che tale scenario fattuale non esiste nel caso di specie.
41.
Inoltre, contrariamente all’argomento del ricorrente esposto ai paragrafi da 25 a 27 delle presenti conclusioni, il Tribunale non ha basato la propria valutazione del difetto di legittimazione ad agire soltanto sul fatto che l’aliquota del contributo (del ricorrente) al RCAM fosse rimasta invariata a seguito dell’entrata in vigore della decisione 7673 (
25
).
42.
Occorre sottolineare che, sebbene il Tribunale non abbia approfondito tale questione in modo particolarmente dettagliato, al punto 41 dell’ordinanza impugnata esso ha comunque spiegato in modo convincente le ragioni giuridiche per cui l’assenza di modifica dell’aliquota del contributo al RCAM a seguito dell’adozione della decisione 7673 rivestisse particolare rilevanza nel caso di specie e ai fini della sua decisione sul difetto di legittimazione ad agire.
43.
Il Tribunale ha attribuito l’assenza di una modifica dell’aliquota del contributo al RCAM a seguito dell’adozione della decisione 7673 alle disposizioni giuridiche su cui si fonda il RCAM e, in particolare, alla distinzione tra, da un lato, le norme di cui all’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto dei funzionari e all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione comune relative all’aliquota del contributo al RCAM (
26
), e, dall’altro, le norme riguardanti la definizione delle spese ammissibili al rimborso a titolo del RCAM. Dalla distinzione operata dal Tribunale tra tali diverse norme (
27
) risulta chiaramente che esso ha tenuto conto, segnatamente, sia del contenuto della decisione 7673 sia del contesto giuridico in cui essa è stata adottata (
28
).
44.
Dal punto 41 dell’ordinanza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto che non sussista alcun nesso giuridico diretto tra l’aliquota del contributo di un funzionario al RCAM e l’entità dei rimborsi previsti dalle DGA (
29
) A tale proposito, è pacifico che l’aliquota del contributo versato dal ricorrente al RCAM è rimasta invariata in seguito all’adozione della decisione 7673. L’attuale aliquota contributiva al RCAM è fissata al 5,1% dello stipendio base del funzionario, di cui un terzo (1,7%) è a carico del funzionario stesso. Se è vero che l’aliquota contributiva a carico di un funzionario, ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto dei funzionari non può superare il 2%, essa è stata fissata all’1,7% dalla regolamentazione comune entrata in vigore il 1º dicembre 2005 ed è rimasta immutata da allora.
45.
Inoltre, in conformità al contesto giuridico in cui si inserisce la presente causa, una modifica dell’aliquota del contributo dei funzionari al RCAM oltre l’attuale aliquota dell’1,7% e fino a un’aliquota massima del 2% richiederebbe una modifica della regolamentazione comune, mentre una modifica dell’aliquota contributiva dei funzionari al regime eccedente l’aliquota del 2% richiederebbe una modifica dello Statuto dei funzionari. Tali modifiche non possono essere apportate semplicemente modificando, come ha fatto la decisione 7673, le norme in materia di rimborso ai sensi delle DGA. Pertanto, in assenza di qualsiasi nesso
giuridico
diretto tra l’aliquota del contributo dei funzionari al RCAM e la portata del diritto al rimborso delle spese mediche ai sensi delle DGA, ritengo che il Tribunale abbia correttamente dichiarato che il ricorrente non avesse dimostrato l’esistenza di un atto che gli arrecava pregiudizio.
46.
In parole semplici, la decisione 7673 non era idonea a pregiudicare direttamente e immediatamente gli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica. Affinché si verifichi una tale modifica, dovrebbero essere adottate altre misure che modifichino la regolamentazione comune e/o lo Statuto dei funzionari.
47.
Gli effetti della decisione 7673 sulla situazione giuridica del ricorrente, siano essi di natura finanziaria o morale, sono quindi troppo remoti o indiretti per soddisfare i requisiti in materia di legittimazione ad agire di cui all’articolo 90, paragrafo 2, e all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. Ritengo pertanto che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto ai punti da 31 a 35, 38 e 41 dell’ordinanza impugnata nel dichiarare che la decisione 7673 non costituisce un atto che arreca pregiudizio al ricorrente.
48.
Ritengo inoltre che il Tribunale abbia correttamente respinto, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, l’argomento del ricorrente (
30
) secondo cui egli disporrebbe della legittimazione ad agire in ragione del presunto impatto negativo futuro sul RCAM del rimborso dei trattamenti medici in questione nel caso di specie, poiché egli non ha addotto alcuna prova a sostegno di tale argomento, ma si è invece basato su mere supposizioni o effetti ipotetici. A mio avviso, il ricorrente non può limitarsi ad affermare, senza alcuna prova, che l’estensione della copertura a tale trattamento pregiudichi
necessariamente
il bilancio destinato al trattamento delle malattie.
49.
Aggiungerei inoltre, per completezza, che, al considerando 6 della decisione 7673, la Commissione ha affermato che il numero limitato di beneficiari del rimborso delle spese per la procreazione medicalmente assistita al di fuori di un contesto patologico non comprometterebbe l’equilibrio finanziario del bilancio del RCAM. Inoltre, al considerando 5 di tale decisione, la Commissione ha fatto riferimento alle economie amministrative che potrebbero essere realizzate includendo tali rimborsi nel RCAM (
31
). Tali considerando indicano chiaramente che la Commissione ha adottato un approccio molto cauto e misurato nell’estendere la copertura a titolo del RCAM alla riproduzione medicalmente assistita al di fuori del contesto patologico (
32
) e sottolineano il costo effettivo limitato, o addirittura inesistente, di tali rimborsi. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi è alcuna indicazione che la copertura prevista dal RCAM possa essere estesa in futuro, ad esempio, alla «chirurgia estetica elettiva», né che i costi relativi alla riproduzione medicalmente assistita al di fuori del contesto patologico possano essere rimborsati a scapito del rimborso di altre spese mediche. Non vi è quindi alcuna prova che la decisione 7673 possa costituire una sorta di precedente per tali estensioni.
50.
Inoltre, anche se non si può escludere che un aumento complessivo delle spese mediche rimborsate nell’ambito del RCAM possa eventualmente provocare, ad un certo momento in futuro, una modifica delle norme relative all’aliquota contributiva a tale regime, tale eventualità non riveste alcuna rilevanza diretta o immediata e non conferisce attualmente al ricorrente la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari per impugnare la decisione 7673 (
33
). Inoltre, deducendo un’asserita incidenza futura sul RCAM del rimborso delle spese connesse alla procreazione medicalmente assistita al di fuori del contesto patologico, il ricorrente riconosce implicitamente che i suoi interessi non sono pregiudicati
direttamente
e
immediatamente
.
51.
Il ricorrente sostiene inoltre (
34
), in relazione al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che, dato che è tenuto a finanziare rimborsi illegali, non deve provare che l’equilibrio finanziario del RCAM sia minacciato (
35
) al fine di dimostrare la propria legittimazione ad agire.
52.
Va sottolineato che, in tutte le sue memorie, il ricorrente contesta il fatto che dall’ordinanza impugnata derivi che, a meno che l’aliquota del suo contributo al RCAM non aumenti, egli non può contestare un prelievo
illegale
su tale contributo (
36
). Tale argomento generale, così come quello più specifico sollevato in relazione al punto 42 dell’ordinanza impugnata, confonde chiaramente il merito di un ricorso con la sua ricevibilità. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato la ricevibilità del ricorso del ricorrente a seguito dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Corte. In tali casi, solo se il ricorso è ritenuto ricevibile si passa ad esaminarne il merito e, quindi, nella fattispecie, la questione della legittimità della decisione 7673 (
37
).
53.
Il mancato superamento dell’ostacolo iniziale della ricevibilità rende, in linea di principio, superfluo l’esame nel merito di un ricorso. L’assenza di tale esame non costituisce una conseguenza indesiderata delle norme sulla legittimazione ad agire né una negazione della tutela giurisdizionale effettiva, ma è piuttosto il risultato di una scelta consapevole del legislatore dell’Unione (
38
) volta a garantire una prossimità sufficiente tra la parte in causa e l’oggetto del contendere, evitando in tal modo azioni giudiziarie che non servono manifestamente ad alcun obiettivo utile per la tutela dei diritti e degli interessi della parte in causa. Se le norme sulla legittimazione invocate dal ricorrente (
39
) fossero applicate fino alla loro logica conclusione, ciò potrebbe potenzialmente aprire la strada a contenziosi di interesse pubblico o a un’
actio popularis
da parte di ogni funzionario dell’Unione che contribuisca al bilancio dell’Unione versando l’imposta sul reddito o i contributi previdenziali (
40
)e che intenda contestare la legittimità delle spese di bilancio dell’Unione. Gli articoli 90 e 91 dello Statuto dei funzionari e la giurisprudenza in materia escludono inequivocabilmente tale possibilità. Inoltre, se è vero che non condivido la tesi del ricorrente secondo cui tali norme sulla legittimazione ad agire limitano il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall’articolo 47 della Carta (
41
) ritengo che esse siano comunque conformi all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, in quanto previste dalla legge (
42
), e che rispettino l’essenza di tale diritto (
43
) nonché il principio di proporzionalità.
VI.
Conclusione
54.
Alla luce di quanto precede, ritengo che gli argomenti del ricorrente concernenti i punti da 31 a 35, 38, 41 e 42 dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 13 febbraio 2025, EN/Corte di giustizia dell’Unione europea (T‑366/24, EU:T:2025:164) debbano essere respinti in quanto infondati.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
T‑366/24, EU:T:2025:164.
3
Decisione C(2023) 7673 final della Commissione, del 17 novembre 2023, che modifica la decisione C(2007) 3195 recante disposizioni generali di attuazione per il rimborso delle spese mediche (in prosieguo: la «decisione 7673»).
4
Secondo il ricorrente, la decisione 7673 «conferisce inoltre a qualsiasi persona fertile e in buona salute il diritto di ottenere che il RCAM copra i costi del prelievo e della conservazione a lungo termine dei gameti ai fini di una futura riproduzione medicalmente assistita».
5
La regolamentazione comune, firmata a nome della Corte di giustizia dell’Unione europea dal suo presidente e dal cancelliere il 24 novembre 2005 è entrata in vigore il 1º dicembre 2005.
6
Ai punti da 17 a 25 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ritenuto, tra l’altro, che solo la busta paga del ricorrente relativa al mese di dicembre 2023 potesse costituire l’oggetto del ricorso su cui era chiamato a pronunciarsi. Inoltre, tale giudice ha ritenuto che le successive buste paga del ricorrente costituissero meri atti di conferma e non potessero quindi essere oggetto di un ricorso di annullamento. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che la decisione del 19 aprile 2024 del comitato per i reclami della Corte di giustizia, con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente, non costituisca un atto che gli arreca pregiudizio. Con la presente impugnazione il ricorrente contesta la decisione del Tribunale relativa all’irricevibilità del suo ricorso concernente le buste paga successive al mese di dicembre 2023. Egli riconosce tuttavia quanto affermato dal Tribunale ai punti da 18 a 20, 23 e 24 dell’ordinanza impugnata, secondo cui la decisione di tale giudice sull’irricevibilità delle buste paga non incide sui suoi diritti e interessi. L’impugnazione del ricorrente è quindi diretta contro i punti da 28 a 51 dell’ordinanza impugnata e riguarda esclusivamente la decisione del Tribunale relativa alla sua busta paga del mese di dicembre 2023.
7
V. punti da 31 a 35 e 38 dell’ordinanza impugnata.
8
V. la giurisprudenza citata al punto 32 dell’ordinanza impugnata.
9
Sentenze del 15 dicembre 2022
,
Picard/Commissione (C‑366/21 P, EU:C:2022:984, punto 96 e giurisprudenza citata), e del 12 dicembre 2024, DD
/
FRA (C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, punto 73 e giurisprudenza citata).
10
Sentenza del 27 novembre 2025, Heßler/Commissione
(
C‑137/24 P, EU:C:2025:918, punti 30 e 31 e giurisprudenza citata). Una misura è qualificata come «atto che arreca pregiudizio» a un funzionario non soltanto quando essa viola o incide su un diritto soggettivo conferito a quest’ultimo, ma, più in generale, quando essa modifica in misura rilevante la sua situazione giuridica (sentenza del 18 giugno 2020, Commissione/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, punto 49). In tale sentenza la Corte ha considerato che la decisione di revocare l’immunità dall’azione penale di un funzionario dell’Unione nell’ambito di un procedimento penale nazionale costituisse un «atto che gli arreca pregiudizio» ai sensi dello Statuto dei funzionari. La Corte ha affermato che la questione se una misura conferisca un diritto individuale alle persone interessate era irrilevante ai fini di tale qualificazione.
11
Sentenza del 12 dicembre 2024, DD/FRA (C‑130/22 P, EU:C:2024:1018, punto 73 e giurisprudenza citata).
12
Sentenza del 25 maggio 2000, Kögler/Corte di giustizia (C‑82/98 P, EU:C:2000:282, punto 47 e giurisprudenza citata). V. anche la sentenza del 19 gennaio 1984, Andersen e a. / Parlamento (262/80, EU:C:1984:18, punto 4).
13
V. articolo 90, paragrafo 2, e articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari. V. anche sentenza del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione
(
F‑103/05, EU:F:2008:45, punti 75 e 76).
14
Nella sentenza del 18 aprile 2024, Dumitrescu e a./Commissione e Corte di giustizia (da C‑567/22 P a C‑570/22 P, EU:C:2024:336), la Corte ha annullato, sulla base di un motivo di illegittimità, le decisioni delle istituzioni dell’Unione che stabilivano il diritto di alcuni funzionari a un rimborso forfettario delle spese di viaggio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari. La Corte ha inoltre annullato le relative buste paga per i mesi di giugno o luglio 2014, in quanto le decisioni in questione si erano riflettute per la prima volta in tali buste paga. Per ulteriori precisazioni, v. sentenza del 15 giugno 2022, Dumitrescu e Schwarz/Commissione (T‑531/16, EU:T:2022:362, punti 8, 21 e 25).
15
Sentenza del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio (T‑527/16, EU:T:2019:856, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza del 23 aprile 2008, Pickering/Commissione
(
F‑103/05, EU:F:2008:45, punti da 72 a 76).
16
Sentenza del 19 gennaio 1984, Andersen e a
./
Parlamento (262/80, EU:C:1984:18, punto 4).
17
Sentenza del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio (T‑527/16, EU:T:2019:856, punti 37, 38 e da 51 a 53, e giurisprudenza citata).
18
Sentenza del 27 aprile 2023, HC/Commissione (C‑102/22 P, EU:C:2023:351, punti da 63 a 66 e giurisprudenza citata). V. anche sentenza del 16 marzo 2023, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] de Paiva (C‑511/21 P, EU:C:2023:208, punto 19 e giurisprudenza citata). Per quanto riguarda le buste paga, v. sentenza del 4 ottobre 2018, Tataram/Commissione (T‑546/16, EU:T:2018:644, punto 49). Il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile un ricorso volto all’annullamento della busta paga di un funzionario con la motivazione, tra l’altro, che l’eccezione di illegittimità era stata sollevata in relazione a un atto che non aveva alcuna rilevanza ai fini della risoluzione della controversia e non presentava alcun nesso giuridico diretto con essa.
19
Sentenza del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio (T‑527/16, EU:T:2019:856, punto 50 e giurisprudenza citata). V., per analogia, sentenza del 5 marzo 2020, [OSCURATO:PERSONA]/SRB (C‑69/19 P, EU:C:2020:178, punto 64 e giurisprudenza citata), e ordinanza del 28 giugno 1993, Donatab e a./Commissione (C‑64/93, EU:C:1993:266, punti 19 e 20 e giurisprudenza citata).
20
Nella sua comparsa di risposta nell’ambito del presente procedimento di impugnazione, il ricorrente ha sostenuto che la convenuta e il Tribunale hanno interpretato erroneamente i termini del suo ricorso. Egli ha sottolineato che la sua eccezione di illegittimità non era diretta semplicemente contro la decisione 7673, bensì contro tale decisione
in combinazione
con l’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto del personale e con l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione comune. Occorre tuttavia sottolineare che, nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, il ricorrente ha sostenuto che l’asserita illegittimità derivava esclusivamente dalla decisione 7673 e non dallo Statuto dei funzionari né dalla regolamentazione comune. A tale riguardo, il ricorrente ha affermato di aver esteso l’eccezione di illegittimità a tali atti semplicemente «a titolo precauzionale». Al punto 49 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha considerato che, anche se l’estensione dell’eccezione di illegittimità all’articolo 72, paragrafo 1, quarto comma, dello Statuto dei funzionari e all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della regolamentazione comune fosse ammissibile, tale estensione non inciderebbe sulle considerazioni del Tribunale esposte ai punti 34, 35 e 41 dell’ordinanza impugnata.
21
Ordinanza del 26 settembre 2022, OO/BEI (T‑134/22, EU:T:2022:616, punto 20 e giurisprudenza citata); sentenze del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio (T‑527/16, EU:T:2019:856, punto 37), e del 28 giugno 2006, Grünheid/Commissione
(
F‑101/05, EU:F:2006:58, punto 43).
22
V., in particolare, la sentenza del 12 dicembre 2019, Tàpias/Consiglio (T‑527/16, EU:T:2019:856, punto 37 e giurisprudenza citata).
23
Dai punti 36 e 37 dell’ordinanza impugnata è evidente che il ragionamento del Tribunale relativo agli interessi patrimoniali del ricorrente si applica,
mutatis mutandis
, anche ai suoi interessi morali. Nella sua impugnazione, pur ritenendo errato il ragionamento del Tribunale esposto in tali punti, il ricorrente non solleva alcuna obiezione in quanto tale al fatto che esso abbia trattato entrambi i tipi di interesse in modo analogo.
24
L’esistenza di un atto che arreca pregiudizio a un singolo non può essere esclusa per il solo fatto che la giurisprudenza citata ai paragrafi 32 e 33 dell’ordinanza impugnata non è applicabile ai fatti. V., a tale riguardo, l’argomento del ricorrente al punto 26 delle presenti conclusioni. Occorre ricordare che il criterio determinante per valutare la legittimazione ad agire nelle cause in materia di personale consiste nel verificare se l’atto o la misura impugnati producano effetti giuridici vincolanti idonei a pregiudicare in modo diretto e immediato gli interessi di un singolo, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica.
25
E sul fatto che la busta paga del ricorrente non riflettesse quindi alcun cambiamento evidente.
26
«(…) che possa incidere sulla ripartizione delle somme contenuta nella busta paga», v. punto 41 dell’ordinanza impugnata.
27
A cui si fa riferimento anche al punto 34 dell’ordinanza impugnata.
28
Se il Tribunale avesse basato il proprio ragionamento in ordine al difetto di legittimazione ad agire esclusivamente sull’assenza di qualsiasi modifica evidente nell’aliquota contributiva che a sua volta si riflettesse nella busta paga del ricorrente, esso avrebbe omesso di considerare, a mio avviso, la possibilità che gli interessi finanziari e morali del ricorrente potessero essere pregiudicati direttamente e immediatamente in altro modo tramite la sua partecipazione al RCAM. In un caso come quello in esame, ciò che riveste importanza fondamentale ai fini della questione della legittimazione ad agire non è semplicemente il fatto che l’aliquota contributiva versata da un funzionario al RCAM non abbia subito variazioni, ma, più fondamentalmente, il
motivo
per cui non le ha subite. Tale questione, che riguarda il contesto giuridico in cui è stata adottata la decisione 7673, è stata affrontata dal Tribunale al punto 41 dell’ordinanza impugnata.
29
V. anche il punto 40 dell’ordinanza impugnata.
30
V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
31
Tale considerando afferma che «è necessario semplificare le norme vigenti eliminando il prerequisito della patologia per l’accesso alla riproduzione [medicalmente assistita], nei casi in cui ciò sia giustificato, al fine di limitare le relative difficoltà amministrative e i reclami riguardanti il rimborso (…)».
32
Alla luce degli «sviluppi sociali che favoriscono un ampio accesso alla genitorialità»; v. considerando 3 della decisione 7673.
33
Ciò avverrebbe molto probabilmente nel contesto di una valutazione complessiva della sostenibilità finanziaria del RCAM.
34
V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
35
Oppure che l’aliquota del contributo o il rimborso delle spese mediche ne risentiranno in futuro.
36
V., in particolare, il punto 18 dell’impugnazione.
37
A meno che la ricevibilità del ricorso non sia collegata al merito. I giudici dell’Unione possono inoltre valutare, in base alle circostanze di ciascuna causa, se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi il fato di respingere nel merito il ricorso senza prima statuire sulla sua ricevibilità. V., in tal senso, la sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer (C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52). Nessuna di queste misure procedurali è stata adottata nel caso di specie dal Tribunale.
38
Adottando norme sulla legittimazione ad agire nell’ambito dei ricorsi che coinvolgono funzionari dell’Unione ai sensi dello Statuto dei funzionari.
39
Il ricorrente, in sostanza, difende norme sulla legittimazione che gli consentirebbero di proporre un ricorso per verificare la legittimità di ogni singolo aspetto delle modalità di spesa dei suoi contributi al RCAM.
40
Il cui importo è indicato nelle buste paga.
41
Occorre sottolineare che il ricorrente non contesta le norme in materia di ricevibilità stabilite dallo Statuto dei funzionari in quanto tali, ma piuttosto la loro applicazione nel caso di specie.
42
Garantendo in tal modo la certezza del diritto e l’uguaglianza dinanzi alla legge.
43
A causa della loro ampia portata.