CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 20984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla evocata configurabilità della causa di esclusione della punibilità eX art. 131-bis cod. pen., oltre che genericamente formulato, è inammissibile in quanto non previamente dedotto fra i motivi di gravame nel giudizio di appello; - che le ulteriori doglianze, evocative dell'attenuante speciale della costituzione in carcere dell'evaso e della mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche all'esito del relativo giudizio di bilanciamento, risultano solo genericamente formulate, omettendo di confrontarsi criticamente con le argomentazioni congruamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 3), che ha dato puntualmente conto delle ragioni addotte a sostegno sia del diniego della su indicata attenuante speciale, sia della denegata prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, valorizzando a tal fine plurimi indici di riferimento rappresentati dalla gravità del fatto, in considerazione della lunga durata della sottrazione al regime cautelare, dall'assenza di positivi elementi di valutazione al fine qui considerato e dall'esistenza di numerosi e gravi precedenti penali a carico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]