CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA],, con sede legale in Verrone, Responsabile civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], deceduto; avverso la sentenza del 30-06-2021 della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito H Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza; udito per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Brescia del 12 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA] veniva assolto, perché il fatto non costituisce reato, da tre irnputazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, i reati di cui agli art. 589 commi 1- e 4 cod. pen. (capo A) e 590 comma 2 cod. pen. (capi B e C); tali reati erano stati a lui contestati perché, quale addetto alla vigilanza del pubblico che accede ai Palazzo di giustizia di Milano per l'ingresso pedonale di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe colposamente contribuito a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo A), e a cagionare lesioni gravi a [OSCURATO:PERSONA] (capo B) e a [OSCURATO:PERSONA] (capo C), tutti attinti da colpi di arma da fuoco esplosi da [OSCURATO:PERSONA], il quale, passando per il varco controllato da Piazza, introduceva nei Palazzo di giustizia, tramite il tunnel radibgeno, una valigetta contenente una pistola beretta cal. 9 x 21 e -due caricatori con almeno 12 colpi ciascuno, di cui non veniva segnalata l'esistenza; in Milano il 9 aprile 2015. Con sentenza del 29 ottobre 2018, la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata dal P.M., dichiarava Piazza colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione; con la medesima pronuncia, Piazza veniva altresì condannato, in solido con il responsabile civile, [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno in favore delle parti civili, in cui favore veniva assegnata una provvisionale. La Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1668 dell'il. settembre 2019 (dep. 2020), annullava la sentenza della Corte territoriale, che era stata impugnata da Piazza e dal responsabile civile; con rinvio alla Corte di appello di Brescia per nuovo esame. In sede di rinvio, con sentenza del 30 giugno 2021, la Corte di appello di Brescia, in riforma della pronuncia assolutoria del Tribunale,. dichiarava Piazza colpevole dei reati a lui ascritti e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, condannando altresì l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, in favore delle quali venivano liquidate delle provvisionali secondo gli importi indicati nel relativo dispositivo. 2. Avverso la seconda sentenza della Corte di appello lombarda, ha proposto ricorso per cassazione il responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., tramite il suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo, con cui la difesa, nel documentare che il 23 settembre 2021 è intervenuto il decesso di [OSCURATO:PERSONA] (il relativo certificato è stato prodotto anche in udienza), sollecita, proprio alla luce della morte dell'unico imputato, verificatasi prima del deposito della motivazione della sentenza impugnata, la immediata declaratoria di estinzione dei reati e l'annullamento senza rinvio della pronuncia gravata, ai sensi degli art. 129, 609 comma 2 e 620 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.Dopo aver rimarcato l'interesse ad impugnare, fondato sull'art. 575 cod. proc. pan., che consente al responsabile civile di proporre impugnazione con il mezzo che la legge attribuisce all'imputato, potendo ciò avvenire al fine di fare revocare le statuizioni civili a seguito di un evento che riguardi l'imputato, la difesa osserva che, in base alla previsione di cui all'art. 150 cod. pen., una volta intervenuta la morte dei reo prima che vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza, essendo venuto meno il soggetto nei cui confronti veniva fatta valere la pretesa punitiva, il .rapporto processuale e i suoi effetti penali, ivi comprese le statuizioni civilistiche da esso derivanti o derivate, si esauriscono definitivamente. Pur riconoscendo la mancanza di precedenti specifici sul punto, il ricorrente rileva che la morte dell'imputato dopo la decisione del giudice del rinvio, ma prima del deposito della motivazione, dunque in una fase in cui non era possibile emettere una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., imponga l'annullamento senza rinvio della sentenza del giudice del rinvio e la caducazione delle statuizioni civili, essendo cesSato il rapporto giuridico processuale con ogni sua conseguenza, ciò in base al principio "mors omnia solvit"; peraltro, la possibilità di deliberare sulle pretese civilistiche fatte valere nel processo è limitata solo all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, secondo una disciplina speciale che non può essere estesa ad altre cause estintive, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (il riferimento, in particolare, è a due pronunce della Sezione Quarta di questa Corte, ovvero la n. 44663 del 14 ottobre 2005 e la n. 31314 del 19 agosto 2005). [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve es'sere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per morte dell'imputato, Con conseguente revoca delle statuizioni civili. 1. Risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Brogliano in data 23 settembre 2021, ovvero dopci l'emissione della sentenza impug'nata (30 giugno 2021), ma prima del deposito della motivazione della stessa (5 ottobre 2021), dunque pacificamente in un periodo in cui la sentenza oggetto di ricorso non era ancora divenuta irrevocabile. Ciò comporta l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata e la revoca delle statuizioni Civili in essa contenute', dovendosi sul punto richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Rv. 271160, Sez. 3, n. 5870 del 02/12/2011, dep. 2012, Rv. 251981 e Sez. 2, n. 11073 del 17/02/2009, Rv, 243865), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche, impedendone la conferma nel successivo grado del giudizio.Proprio con riferimento alle statuizioni civilistiche della sentenza resa nei confronti del soggetto deceduto, è stato chiarito (cfr. Sez. 4, n. 44663 del 14/10/2005, Rv. 232620), che, in tema di azione civile esercitata nel processo penale, la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale, ciò in quanto la esistenza e permanenza in vita dell'imputato funge da presupposto processuale della 'sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico, determinandosi tale conseguenza anche nei confronti del responsabile civile, posto che la posizione di questi è intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato, a ciò dovendosi solo aggiungere che la possibilità prevista dall'art. 578 cod. proc. pen. per il giudice penale di delibare egualmente e decidere sulla pretesa civilistica fatta valere nel processo penale, quando sia stata pronunciata in tempo pregresso nei confronti dell'imputato medesimo condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento del danno cagionati dal reato, è circoscritta all'estinzione del reato per amnistia o prescrizione (cfr. Sez. 1, n. 35845 del 16/05/2019, Rv. 276617). 2. Tali principi sono senz'altro applicabili anche nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata, resa dal giudice del rinvio a seguito di annullamento con rinvio della Corte di cessazione,. non &divenuta irrevocabile nel momento in cui è intervenuta la morte dell'imputato, per cui, attese le 'ripercussioni della pronuncia nei confronti del responsabile civile, si impone l'annullamento senza rinvio della' pronuncia oggetto di ricorso, per essere i reati estinti per morte dell'imputato, da ciò conseguendo la revoca le statuizioni civili contenute nella sentenza de qua. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Brescia RG 449/2020, N. 1827/2021 Reg. Sent. in data 30/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per