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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18665/2026

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fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controG.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],MARCO GIONANumero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026Rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti e ricorrenti incidentali –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1919/2021depositata il 07/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 1919/2021, pubblicata in data 7 luglio 2021, laCorte d’appello di Venezia, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e nel contraddittorio conl’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA].),ha dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]nonché respinto il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], n. 2112/2018, pubblicata il 2 ottobre 2018.2. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORGIO GIONAavevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo perl’importo di € 100.000,00 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti sia della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) sia degli stessi opponenticome fideiussori, quale somma portata dal rapporto“anticipazioni/finanziamenti” n. 336806935 intrattenuto presso lastessa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Sez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026A fondamento dell’opposizione gli odierni ricorrenti incidentaliavevano dedotto che il contratto quadro “anticipazioni/finanziamenti invaluta ed €” n. 336801073 - in seguito re-identificato con il n.336806935 – ed i successivi venti contratti specifici per“anticipi/finanziamenti in valuta ed €”, erano appoggiati sul contocorrente n. 11105.69, in relazione al quale gli stessi opponenti avevanopromosso separato giudizio volto a conseguire la ripetizione di indebitodelle somme addebitate, in virtù dell’applicazione di clausole nulle.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA].P.A., il Tribunale aveva integralmente respinto l’opposizione,ritenendo provata l’esistenza e validità sia del credito – ritenuto noncontestato dagli opponenti - sia delle garanzie; affermando la pienaidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla banca;dichiarando l’infondatezza sia dell’eccezione di difetto di forma scritta– in quanto i contratti risultavano firmati dai clienti – sia dell’eccezionedi litispendenza rispetto al giudizio riferito al conto corrente n.11105.69 – trattandosi di rapporto distinto a quello devoluto in giudizio– e disattendendo l’eccezione di nullità delle garanzie operata dagliopponenti in corso di giudizio, in quanto le stesse erano da qualificarsiquali contratti autonomi di garanzia.3.

Proposto appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e costituitasi SIENA N.P.L. 2018S.R.L., quale cessionaria del credito, la Corte d’appello ha, in primoluogo esaminato la posizione di quest’ultima, dichiarandone il difetto dilegittimazione sostanziale, non essendo stata fornita prova sufficientedel fatto che il credito azionato fosse compreso tra quelli oggetto dicessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Ha osservato la Corte territoriale che l’avviso di cessione dei creditipubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] risultava inidoneo a dimostrareSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’inclusione tra i crediti ceduti di quello oggetto di causa, non essendostati prodotti né l’atto di cessione né dati identificativi univoci delcredito.La Corte d’appello ha altresì escluso che alcuna indicazione utilepoteva rintracciarsi accedendo al sito internet riportato nell’avviso dicessione, in quanto “a prescindere, infatti, dell’effettiva esistenza edchiave di accesso, e cioè il riferimento preciso del rapporto di creditoceduto, mai indicato dalla difesa della cessionaria pur trattandosi di undato certamente in suo possesso e indispensabile al fine della verificadei dati indicativi, in difetto del quale risulta impossibile, non solol’accesso al sito, ma la stessa possibilità di individuare – una voltaaccedutovi – il rapporto ceduto e verificare se lo stesso effettivamenterientri tra quelli oggetto di cessione da B.M.P.S. a Siena N.P.L. 2018 e,in caso positivo, in quali termini”.La Corte d’appello ha poi esaminato i singoli motivi di gravame,osservando:− quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione delladisciplina antitrust, che - esclusa la necessità di dareapplicazione all’art. 101 c.p.c., avendo le parti interloquito sulpunto – il motivo era da ritenersi infondato, in quanto: I) gliappellanti non avevano fornito i necessari riscontri documentalialla propria tesi, non avendo prodotto tempestivamente ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005, né il modelloABI 2003, né la prova del carattere uniforme delle clausolecontestate; II) la conformità delle garanzie allo schemaritenuto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenzaavrebbe in ogni caso comportato la nullità parziale limitata alleclausole riproduttive dello schema, non avendo gli appellantiSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026neppure allegato e provato che una delle clausoleipoteticamente nulle avesse trovato applicazione nella vicendaconcreta;− quanto alla qualificazione delle garanzie, che, da un lato lededuzioni degli appellanti erano inammissibili – nonconfrontandosi le stesse con il dato testuale dei contratti – e,dall’altro lato, correttamente il Tribunale aveva qualificato lestesse come contratti autonomi di garanzia, secondo lagiurisprudenza delle Sezioni Unite, da ciò risultando preclusala possibilità di sollevare eccezioni relative al rapportoprincipale, salvo le ipotesi di nullità o illiceità o exceptio doli,nel concreto non dedotte dagli appellanti, i quali avevanosollevato profili che concernevano il distinto rapporto di contocorrente n. 11105.69 e non il contratto quadroanticipazioni/finanziamenti n. 336806935;− quanto alla prova del credito, che il gravame era siainammissibile – per non avere gli appellanti censurato lastatuizione del giudice di prime cure nella parte in cuiquest’ultimo aveva ritenuto che il credito non era stato oggettodi contestazione – sia infondato – dovendosi confermare chela pretesa creditoria non era stata contestata e che, in ognicaso, la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] era pienamenteidonea a dimostrare l’esistenza del credito;− quanto alla riproposta questione di litispendenza con il distintogiudizio riferito al conto corrente n. 11105.69, che il gravameera sia inammissibile – per non avere gli appellanti sottopostoa specifiche censure l’articolata motivazione sviluppata dalTribunale – sia infondato - avendo il distinto giudizio adoggetto il rapporto di conto corrente e non l’autonomoSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026rapporto di anticipazioni/finanziamenti, come confermato dalfatto che gli estratti conto del rapporto di c/c n. 11105recavano l’accredito, ma non l’addebito, degli “anticipi”,essendo avvenuta la contabilizzazione delle poste debitorienon sul conto corrente, ma sul diverso rapporto anticipi;− quanto, infine, alle deduzioni in ordine all’inosservanza dellaforma scritta ed alla genericità delle condizioni contrattuali,che: I) la presenza sui contratti della firma degli stessiappellanti e la successiva loro produzione da parte della Bancavaleva a far ritenere rispettato il requisito formale; II) ladeduzione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali erainammissibile in quanto genericamente esposta e comunquesmentita alla luce della documentazione.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]Resistono con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 101 c.p.c.− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 6 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026La ricorrente deduce di essere intervenuta nel giudizio di appelloproducendo l’avviso di cessione dei crediti e che gli odierni ricorrentiincidentali non avevano contestato la circostanza della cessione delcredito né alla prima udienza né all’udienza di precisazione delleconclusioni, ove sarebbe stata contestata la sola possibilità perl’odierna ricorrente di avvalersi, quale cessionaria, di garanzie rilasciatecon contratti autonomi privi di accessorietà ex art. 1263 c.c.Il profilo del difetto di legittimazione sostanziale sarebbe statoinvece tardivamente dedotto solo in comparsa conclusionale.Si deduce, quindi, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto assegnareun termine per memorie ex art. 101 c.p.c. e che, non avendoprovveduto in tal senso, la sentenza è da ritenersi nulla per mancatorispetto del principio del contraddittorio.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.“La Corte d’Appello ha violato tale norma per aver trascurato che lacontroparte non solo non ha tempestivamente contestato ma,all’udienza di precisazione delle conclusioni, ha financo riconosciuto lacircostanza dell’intervenuta cessione”.La ricorrente ribadisce di essere intervenuta nel giudizio di appelloproducendo l’avviso di cessione dei crediti e deduce che gli odierniricorrenti incidentali non avevano contestato la circostanza dellacessione del credito né alla prima udienza né all’udienza di precisazionedelle conclusioni.Argomenta, pertanto, che il comportamento processuale degliodierni ricorrenti incidentali aveva integrato un riconoscimento e nonuna contestazione della cessione.Sez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 7 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/20261.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 58, D. Lgs. n.385/93; 4, Legge n. 130/99; 1325, 1346, 1350, 1376, 2697 e 1260segg. c.c.“La Corte d’Appello ha violato e falsamente applicato tali normeassumendo che, ai fini della prova della cessione in blocco, edell’inclusione di uno specifico credito nel novero di quelli ceduti,occorra la produzione del contratto di cessione e non siano sufficientil’avviso di cessione pubblicato in G.U. né gli ulteriori elementi probatoriacquisiti.”.Si censura la decisione della Corte d’appello, nella parte in cuiquest’ultima avrebbe affermato che la prova dell’inclusione di unospecifico credito nella cessione in blocco richiede la produzione delcontratto di cessione, non ritenendo sufficienti l’avviso di cessionepubblicato in G.U. e altri elementi probatori.Argomenta il ricorso che la cessione in blocco di crediti è uncontratto a forma libera, non soggetto a requisiti formali a pena dinullità e che l’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] èidoneo a provare la cessione e la titolarità del credito.Avrebbe quindi errato la Corte d’Appello nell’escludere il valoreprobatorio dell’avviso di cessione e degli altri mezzi di prova.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti.“La Corte d’Appello non ha verificato l’inclusione del credito nellacessione in blocco tramite accesso al sito web riportato nell’avviso dicessione (https://www.gruppomps.it/cessione-deicrediti.html),affermando che non sarebbe stato reso noto il codice a tal finenecessario, ove, invece, indirizzo web e codice di accesso sono statiSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 8 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026tempestivamente resi noti alla controparte e al giudice, da [OSCURATO:SOCIETA], fin dalla costituzione in giudizio.

Omettendo l’esame delsuddetto indirizzo web e del suddetto codice identificativo la Corted’Appello ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio discussi trale parti”.Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe verificato l’inclusionedel credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali nellacessione in blocco tramite accesso al sito web riportato nell’avviso dicessione, affermando che non sarebbe stato reso noto il codicenecessario.Si argomenta, in contrario, che sia l’indirizzo web sia il codice eranostati tempestivamente comunicati, e che il numero identificativo dellaposizione creditoria era ricavabile anche dall’avviso di cessione e dallelettere di revoca dei rapporti.2.

Il ricorso incidentale è affidato a cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 359, 345, 101 c.p.c.; 24 e 111Cost., “per avere la corte di appello ritenuto tardiva l’eccezione in sensolato di nullità̀ delle fideiussioni prestate in favore dell’istituto di creditoperché́ redatte sullo (illegittimo) “[OSCURATO:PERSONA]””.Si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutotardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dellanormativa antitrust e corrispondenza allo “schema ABI”, in quantosollevata oltre i termini delle preclusioni istruttorie.Argomenta il ricorso incidentale che l’eccezione di nullità dellefideiussioni, costituendo eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio inogni stato e grado del processo e non è soggetta a preclusioniprocessuali, né assertive né istruttorie.Sez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 9 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026Deduce che la Corte d’Appello ha “confuso i piani processuali e dimerito”, da un lato affermando l’assenza di preclusioni, dall’altroritenendo l’eccezione tardiva, senza rimettere la causa in istruttoria perconsentire la prova della nullità.Afferma, quindi, che la mancata rimessione in istruttoria ha violatoil diritto di difesa e il principio del contraddittorio di cui agli artt. 24 e111 Cost.2.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, lett. a) della Legge n. 287/1990 e dell’art.1419, c.c. e 2697 c.c. per errata individuazione dell’onere probatorio edelle conseguenze in tema di nullità, anche parziale, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in violazione dell’art. 99 e 112 c.p.c.”.Si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettarel’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust, sia quanto alla qualificazione della domanda sia quanto allaripartizione dell’onere probatorio sia quanto alla individuazione delleconseguenze della nullità.Argomenta invece il ricorso che:− le fideiussioni garanzie impugnate riproducono le clausole 2, 6e 8 dello schema ABI, già dichiarate nulle dall’[OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per violazione dell’art. 2, lett.

A), l.287/1990;− la domanda era di accertamento della nullità anche parzialedelle fideiussioni, non di restituzione o risarcimento danni;− la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiesto la provadell’applicazione concreta delle clausole e del danno, mentre lanullità opera ipso iure;− ulteriormente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerenon prodotto il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] per laSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 10 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026Concorrenza ed il Mercato e il modello ABI, che invecerisultavano prodotti agli atti;− in ogni caso i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento dellanullità delle garanzie e tale accertamento ben poteva avvenirelimitatamente alle clausole ritenute nulle, non essendo stato inalcun modo chiesto esclusivamente l’accertamento della nullitàintegrale delle garanzie.2.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1936,1939, 1945 c.c.;

99. e 112 c.p.c.

“per errata qualificazione delle letteredi fideiussione e del regime delle eccezioni opponibili (…) e per erratasussunzione della fattispecie”.Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentequalificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia, anzichéfideiussioni, escludendo l’applicabilità delle eccezioni opponibili daigaranti.Argomenta il ricorso che, contrariamente a quanto opinato dallasentenza impugnata, la mera presenza di una clausola di pagamento aprima richiesta non trasforma la fideiussione in contratto autonomo digaranzia e che in ogni caso il regime delle eccezioni opponibili dalgarante non può essere escluso quando si tratta di nullità del rapportogarantito per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.Si deduce che la Corte d’appello avrebbe ha omesso di valutare iprofili funzionali della garanzia ed avrebbe applicato in modo astrattola giurisprudenza, senza un’analisi concreta del caso, incorrendo quindinella violazione delle norme sulla qualificazione dei contratti e sullacorretta sussunzione della fattispecie.2.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1327Sez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 11 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026c.c.; 117 T.U.B., “per errata individuazione delle norme sostanziali chedisciplinano il requisito della forma scritta ad substantiam riguardo aicontratti bancari nonché per errata sussunzione della fattispecie”.Si censura la decisione impugnata “in quanto si è fatta applicazioneapodittica e senza un ragionamento inferenziale dei principi statuitidalla Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 898 del 16.01.2018al fine di rigettare il secondo motivo d’appello relativo alla nullità perdifetto di forma scritta dei documenti dimessi da controparte in primogrado sub. 6) e sub. n. 7.m.), 7.o), 7.p), 7.q), 7.r), 7.s) e 7.v) (doc.11)in quanto non sottoscritti dall’Istituto di Credito”.Argomenta il ricorso che la Corte d’Appello avrebbe richiamato lagiurisprudenza di questa Corte sulla sufficienza della sola firma delcliente, la quale tuttavia non sarebbe “confacente al caso di specie”,non potendosi applicare tale principio ai contratti bancari cherichiedono la forma scritta ad substantiam.Si argomenta che nei contratti bancari, la forma scritta deve essererispettata per tutti gli elementi essenziali, inclusa la sottoscrizione dientrambe le parti.Deduce ulteriormente il ricorso che la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto provata la consegna dei documenti contrattualie la validità dei contratti privi di data certa e di firma della banca.2.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1284c.c.; 117, comma 4, T.U.B., “per error in judicando de jure procedendie per error in judicando”.Si censura la decisione della Corte d’Appello per aver rigettato ilmotivo di appello relativo alla nullità per indeterminatezza dellecondizioni contrattuali, con “scarne indicazioni” le quali “non appaionoconformi al dettato normativo il quale ha il fine di rendere determinataSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 12 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026e determinabile ex ante ogni costo connesso alla messa a disposizionedel credito, né, tantomeno, a poterla considerare determinata ai sensidell’art. 1346 c.c.”.Si argomenta che “è stato (…) ampiamente dedotto nel corso delgiudizio di primo e di secondo grado che i documenti dimessi nonrecano alcuna indicazione relativamente alla pattuizione dellecondizioni economiche, non essendo stati indicati i tassi di riferimento,l’importo delle commissioni, l’ISC dei finanziamenti”.3.

Il ricorso principale appare fondato quanto al primo motivo, conassorbimento dei restanti.3.1.1.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del mezzo, sollevata dai controricorrenti sia in ricorsoincidentale sia in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Il motivo, infatti, ben lungi dal sollecitare un nuovo esame delmerito della vicenda e ben lungi dall’essere privo di un concretocontenuto critico della decisione impugnata, viene a formulare unaprecisa censura di error in procedendo, lamentando una specificaviolazione di norma processuale, la quale viene ad impedire,ulteriormente, che lo stesso possa essere qualificato come “motivoplurimo”, come opposto dai controricorrenti sempre in memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.3.1.2.

Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, ilmezzo appare, in primo luogo, pienamente rispettoso della regola dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso opera unrichiamo specifico al contenuto degli atti e li riporta in allegato, in talmodo consentendo a questa Corte – quale giudice del fatto processuale– di procedere all’esame diretto degli atti stessi.3.1.3.

Ciò premesso, si osserva che la decisione impugnata haritenuto che il profilo della legittimazione sostanziale dell’odiernaSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 13 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026ricorrente principale fosse stato oggetto di regolare contraddittorio,affermando che lo stesso era stato sollevato già in sede di precisazionedelle conclusioni.Emerge, per contro, che nell’udienza di precisazione delleconclusioni – tenutasi mediante scambio di note scritte, e quindi già inassenza di una possibilità di diretta interlocuzione tra le parti – risultaessere stata contestata la sola possibilità per l’odierna ricorrente diavvalersi, quale cessionaria, di garanzie rilasciate con contrattiautonomi privi di accessorietà ex art. 1263 c.c. e non, invece, lalegittimazione attiva sostanziale della stessa ricorrente principale, nonpotendosi ritenere adeguata contestazione la fugace locuzione finale“attesa altresì la mancata produzione del contratto di cessione delcredito” (così le note scritte dei ricorrenti incidentali DOC. 12 ricorrenteprincipale).Tale ultima contestazione, invece, risulta essere stata svolta dagliodierni ricorrenti incidentali in modo sufficientemente specifico solo incomparsa conclusionale (DOC. 14 ricorso, pag. 5 segg.), fermarestando la considerazione per cui la mancata celebrazione dell’udienzadi precisazione delle conclusioni “in presenza” era venuta a precluderequalsiasi interlocuzione dell’odierna ricorrente sul punto.3.1.4.

Si deve, allora, osservare, che se, da un lato, lacontestazione della legittimazione sostanziale costituisce mera difesanon soggetta a preclusioni in quanto profilo attinente al merito dellacontroversia (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 e lesuccessive Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 23721del 01/09/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 10188 del 17/04/2023;Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024), tuttavia, dall’altroSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 14 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026lato, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare ledomande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con taledel gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, conciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16582del 05/08/2005).Un conto, infatti, è che, ad esempio, la parte attrice - senzaapportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate inprecedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti - esponga, nellacomparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa delladomanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertatio su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11547 del 02/05/2019), altro – e bendiverso - conto è ammettere la possibilità per la parte di venire asollevare negli scritti difensivi conclusivi una questione che involgeanche accertamenti in fatto, in tal modo esondando dalla funzionemeramente argomentativa degli scritti medesimi.È del resto da rammentare che, sempre in relazione alla tematicadella legittimazione sostanziale – rectius titolarità del lato attivo opassivo di un’obbligazione – questa stessa Corte ha ancherecentemente ribadito che, se la contestazione della titolarità, attiva opassiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto,non è soggetta alle decadenze processuali, occorre, tuttavia, la ritualeacquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sonole preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordineregolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui ifatti a supporto della mera difesa possono emergere (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024).Sez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 15 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026Alla luce delle considerazioni che precedono viene già ad emergereil vizio della decisione impugnata, la quale è venuta ad esaminare edaccogliere una difesa che, in quanto svolta negli scritti difensiviconclusivi, avrebbe potuto essere persino trascurata dalla Corted’appello, senza incorrere nel vizio ex art. 112 c.p.c.Non è, anzi, inutile evidenziare che la stessa decisione impugnataè venuta a riconoscere che la questione era stata sollevata “senzarispettare la corretta scansione processuale”, ma ha omesso di trarrele debite conseguenze da tale constatazione, ritenendo in ogni caso cheil profilo fosse comunque rilevabile d’ufficio.3.1.5.

Ora, è ben vero che questa Corte ha ormai chiarito che ildifetto di legittimazione – attiva o passiva – sostanziale costituisceprofilo che risulta anche rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 31402 del 02/12/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 11744 del15/05/2018), come affermato dalla decisione impugnata.E tuttavia proprio una simile affermazione vale ulteriormente adevidenziare l’inadeguato governo delle regole processuali da parte dellaCorte territoriale, giacché proprio il rilievo d’ufficio di una questionemista di fatto e diritto – quale quella relativa alla legittimazionesostanziale – avrebbe imposto alla Corte d’appello di procedereall’attivazione del meccanismo di cui all’art. 101 c.p.c., in modo daassicurare il pieno contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.16915 del 24/06/2025; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 822 del09/01/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 22778 del 12/09/2019),laddove l’omessa attivazione di tale meccanismo non può chedeterminare la nullità della decisione impugnata, in accoglimento delmotivo di ricorso.3.2.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deimotivi ulteriormente formulati dalla ricorrente principale, dal momentoSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 16 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026che i profili da questi ultimi sollevati dovranno essere oggetto dirinnovato esame da parte del giudice del rinvio.4.

Il ricorso incidentale, nel complesso di motivi in cui si articola,deve invece essere dichiarato inammissibile.4.1.

Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto entrambi riferiti, sotto diverse angolazioni,al profilo dell’ipotizzata nullità delle garanzie per violazione delladisciplina in tema di divieto di intese restrittive della concorrenza.Le doglianze formulate nei due motivi, invero, non colgono la ratiodella decisione.La Corte d’appello, infatti, non ha ritenuto tardiva la domanda diaccertamento della nullità, come opinato dai ricorrenti incidentali, maha invece osservato che il giudice di prime cure aveva correttamenteritenuto di non provocare ulteriore contraddittorio sulla questione, siaperché il contraddittorio medesimo si era adeguatamente sviluppato,sia perché era da ritenersi che la questione fosse assorbita dal rigettocomplessivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo.Peraltro, dopo tale rilievo, la Corte territoriale ha comunquevalutato l’eccezione, ritenendola infondata in quanto gli odierniricorrenti incidentali non avevano assolto tempestivamente gli oneriprobatori che su di essi gravavano, non essendo stati prodottitempestivamente né il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005né il modello ABI 2003, e non essendo stata fornita la prova delcarattere uniforme delle clausole contestate.Le deduzioni svolte in particolare con il secondo mezzo – e con lequali si contesta la correttezza della tesi seguita dalla Corte d’appelloper cui il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 non potevaritenersi conosciuto d’ufficio e, in assenza della produzione del modelloABI non era possibile valutare il merito della questione – non soloSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 17 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026risultano, quanto al profilo della produzione del provvedimento dellaBanca d’Italia, in netto contrasto con l’orientamento espresso daquesta Corte – a mente del quale la natura di atto amministrativo delprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità dellefideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativitra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parteinteressata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non èsuscettibile di equipollenti (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7387 del19/03/2025) – ma, ancor più a monte, risultano inammissibili.Infatti, con esse non viene censurata una ratio fondamentale dellasentenza impugnata, ratio costituita dall’affermazione della Corted’appello per cui “occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova delfatto che almeno una di tali clausole abbia trovato concretaapplicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni,circostanza, anche questa, neppure allegata dagli appellanti”.È solo per completezza, quindi, che si deve ulteriormente rilevareche la Corte d’appello, nell’affermare che la nullità non poteva esseredichiarata in assenza del necessario riscontro probatorio, si è ancorauna volta pienamente conformata all’orientamento espresso da questaCorte per cui se, in tema di intese restrittive della concorrenza, lanullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente daintesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", èdeducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dallarelativa allegazione di parte, tuttavia non è consentita, in deroga all'art.345, terzo comma, c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 - la produzionedi nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti aSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 18 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026dare dimostrazione della nullità stessa (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 416del 08/01/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).Emerge, conseguentemente, la radicale insussistenza della dedottaviolazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la censura risulta palesementenon pertinente, non avendo la Corte d’appello operato alcunaillegittima inversione degli oneri probatori.Conclusivamente, i due motivi risultano inammissibili perché nonaggrediscono adeguatamente né la ratio decidendi riferitaall’operatività delle preclusioni probatorie, né la ratio decidendicostituita dall’affermazione del difetto di interesse a dedurre la nullitàdi clausole la cui applicazione non era stata né allegata né, parimenti,provata.4.2.

Anche in relazione al terzo motivo, si deve rilevare che lostesso non solo viene a censurare il risultato interpretativo cui èpervenuto il giudice di merito nel qualificare le garanzie incontestazione, ma anche omette di intercettare un’altra ratiofondamentale espressa dalla Corte d’appello, nel momento in cuiquest’ultima ha osservato che “è altrettanto vero che non è statoallegato il verificarsi di nessuna di tali condizioni con riguardo al creditoeffettivamente garantito, che pacificamente attiene a una quotadell’importo capitale dei finanziamenti effettuati dalla banca in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e non già al rapporto di conto corrente sul qualequegli anticipi venivano erogati” (pag. 29).La Corte territoriale, cioè, ha premesso che le questioni di nullità oilliceità sollevate dagli odierni ricorrenti incidentali sarebbero risultatecomunque ammissibili anche in caso di qualificazione delle garanziecome contratto autonomo ma ha poi osservato che le stesse nonpotevano essere comunque valutate in quanto riferite ad un rapportoSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 19 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026che la Corte territoriale medesima ha ritenuto del tutto autonomorispetto a quello dedotto in giudizio come rapporto garantito.Affermazione, quest’ultima, che non è stata impugnata dal ricorsoincidentale, con conseguente operatività del principio per cui qualorala decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).4.3.

Inammissibile – e sempre per le ragioni da ultimo evidenziate– è il quarto motivo, il quale non censura il ragionamento inferenzialesulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto rispettato il requisito dellaforma scritta (pag. 39).La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto raggiunta la prova del fattoche un’altra copia dei contratti firmata dalla banca era stata consegnataal cliente, svolgendo un accertamento in fatto che il motivo censura (alpar. 1.6), in modo generico e quindi inammissibile, procedendo poi adun altrettanto generica e fragile – ergo inammissibile ex art 360-bis, n.1), c.p.c. - critica dell’orientamento espresso da questa Corte (Cass.Sez.

U - Sentenza n. 898 del 16/01/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.9187 del 02/04/2021) cui la decisione impugnata si è invecepienamente conformata.4.4.

Inammissibile, infine, è il quinto motivo.Come esposto in premessa dallo stesso mezzo, la Corte d’appellodi Venezia ha disatteso le deduzioni contenute nell’atto di appello eriferite alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ritenendo inSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 20 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026punto di rito che la questione fosse “inammissibile in quantogenericamente dedotta” (pag. 39)Trattandosi di una declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.,sarebbe stato onere degli odierni ricorrenti incidentali procedereall’impugnazione della stessa, contestando il carattere generico delleallegazioni e dando prova – nel pieno rispetto della regola di specificitàdi cui all’art. 366 c.p.c. e quindi riproducendo il contenuto essenzialedell’atto di appello – che tali contestazioni erano state invece formulatein modo puntuale e specifico.Il motivo di ricorso, invece, si limita a contestare il giudizio diinammissibilità formulato dalla Corte territoriale in modo del tuttoapodittico ed indimostrato, risultando così ineluttabilmente destinatoanche nella presente sede ad una declaratoria di inammissibilità.Conclusione, questa, che rende superfluo l’esame delle censureindirizzate, questa volta, all’ulteriore affermazione della decisioneimpugnata, per cui le contestazioni degli odierni ricorrenti erano anchesmentite dalla documentazione prodotta, dal momento che la ratioprecedentemente esaminata vale di per sé a sorreggere lamotivazione.5.

In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve trovareaccoglimento quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, il ricorsoincidentale deve essere dichiarato inammissibile.Pertanto, la decisione deve essere cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche delpresente giudizio di legittimità.6.

Stante il tenore della pronuncia di inammissibilità del ricorsoincidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per ilSez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 21 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", da parte dei ricorrentiincidentali, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controG.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],MARCO GIONANumero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026Rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti e ricorrenti incidentali –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1919/2021depositata il 07/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1919/2021, pubblicata in data 7 luglio 2021, laCorte d’appello di Venezia, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e nel contraddittorio conl’intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (e, per essa, di [OSCURATO:SOCIETA].),ha dichiarato il difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]nonché respinto il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], n. 2112/2018, pubblicata il 2 ottobre 2018.2. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIORGIO GIONAavevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo perl’importo di € 100.000,00 ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti sia della debitrice principale [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) sia degli stessi opponenticome fideiussori, quale somma portata dal rapporto“anticipazioni/finanziamenti” n. 336806935 intrattenuto presso lastessa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Sez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026A fondamento dell’opposizione gli odierni ricorrenti incidentaliavevano dedotto che il contratto quadro “anticipazioni/finanziamenti invaluta ed €” n. 336801073 - in seguito re-identificato con il n.336806935 – ed i successivi venti contratti specifici per“anticipi/finanziamenti in valuta ed €”, erano appoggiati sul contocorrente n. 11105.69, in relazione al quale gli stessi opponenti avevanopromosso separato giudizio volto a conseguire la ripetizione di indebitodelle somme addebitate, in virtù dell’applicazione di clausole nulle.Costituitasi regolarmente [OSCURATO:PERSONA].P.A., il Tribunale aveva integralmente respinto l’opposizione,ritenendo provata l’esistenza e validità sia del credito – ritenuto noncontestato dagli opponenti - sia delle garanzie; affermando la pienaidoneità probatoria della documentazione prodotta dalla banca;dichiarando l’infondatezza sia dell’eccezione di difetto di forma scritta– in quanto i contratti risultavano firmati dai clienti – sia dell’eccezionedi litispendenza rispetto al giudizio riferito al conto corrente n.11105.69 – trattandosi di rapporto distinto a quello devoluto in giudizio– e disattendendo l’eccezione di nullità delle garanzie operata dagliopponenti in corso di giudizio, in quanto le stesse erano da qualificarsiquali contratti autonomi di garanzia.3. Proposto appello da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e costituitasi SIENA N.P.L. 2018S.R.L., quale cessionaria del credito, la Corte d’appello ha, in primoluogo esaminato la posizione di quest’ultima, dichiarandone il difetto dilegittimazione sostanziale, non essendo stata fornita prova sufficientedel fatto che il credito azionato fosse compreso tra quelli oggetto dicessione da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.Ha osservato la Corte territoriale che l’avviso di cessione dei creditipubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] risultava inidoneo a dimostrareSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’inclusione tra i crediti ceduti di quello oggetto di causa, non essendostati prodotti né l’atto di cessione né dati identificativi univoci delcredito.La Corte d’appello ha altresì escluso che alcuna indicazione utilepoteva rintracciarsi accedendo al sito internet riportato nell’avviso dicessione, in quanto “a prescindere, infatti, dell’effettiva esistenza edchiave di accesso, e cioè il riferimento preciso del rapporto di creditoceduto, mai indicato dalla difesa della cessionaria pur trattandosi di undato certamente in suo possesso e indispensabile al fine della verificadei dati indicativi, in difetto del quale risulta impossibile, non solol’accesso al sito, ma la stessa possibilità di individuare – una voltaaccedutovi – il rapporto ceduto e verificare se lo stesso effettivamenterientri tra quelli oggetto di cessione da B.M.P.S. a Siena N.P.L. 2018 e,in caso positivo, in quali termini”.La Corte d’appello ha poi esaminato i singoli motivi di gravame,osservando:− quanto alla dedotta nullità delle fideiussioni per violazione delladisciplina antitrust, che - esclusa la necessità di dareapplicazione all’art. 101 c.p.c., avendo le parti interloquito sulpunto – il motivo era da ritenersi infondato, in quanto: I) gliappellanti non avevano fornito i necessari riscontri documentalialla propria tesi, non avendo prodotto tempestivamente ilprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005, né il modelloABI 2003, né la prova del carattere uniforme delle clausolecontestate; II) la conformità delle garanzie allo schemaritenuto frutto di un’intesa restrittiva della concorrenzaavrebbe in ogni caso comportato la nullità parziale limitata alleclausole riproduttive dello schema, non avendo gli appellantiSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026neppure allegato e provato che una delle clausoleipoteticamente nulle avesse trovato applicazione nella vicendaconcreta;− quanto alla qualificazione delle garanzie, che, da un lato lededuzioni degli appellanti erano inammissibili – nonconfrontandosi le stesse con il dato testuale dei contratti – e,dall’altro lato, correttamente il Tribunale aveva qualificato lestesse come contratti autonomi di garanzia, secondo lagiurisprudenza delle Sezioni Unite, da ciò risultando preclusala possibilità di sollevare eccezioni relative al rapportoprincipale, salvo le ipotesi di nullità o illiceità o exceptio doli,nel concreto non dedotte dagli appellanti, i quali avevanosollevato profili che concernevano il distinto rapporto di contocorrente n. 11105.69 e non il contratto quadroanticipazioni/finanziamenti n. 336806935;− quanto alla prova del credito, che il gravame era siainammissibile – per non avere gli appellanti censurato lastatuizione del giudice di prime cure nella parte in cuiquest’ultimo aveva ritenuto che il credito non era stato oggettodi contestazione – sia infondato – dovendosi confermare chela pretesa creditoria non era stata contestata e che, in ognicaso, la documentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] era pienamenteidonea a dimostrare l’esistenza del credito;− quanto alla riproposta questione di litispendenza con il distintogiudizio riferito al conto corrente n. 11105.69, che il gravameera sia inammissibile – per non avere gli appellanti sottopostoa specifiche censure l’articolata motivazione sviluppata dalTribunale – sia infondato - avendo il distinto giudizio adoggetto il rapporto di conto corrente e non l’autonomoSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026rapporto di anticipazioni/finanziamenti, come confermato dalfatto che gli estratti conto del rapporto di c/c n. 11105recavano l’accredito, ma non l’addebito, degli “anticipi”,essendo avvenuta la contabilizzazione delle poste debitorienon sul conto corrente, ma sul diverso rapporto anticipi;− quanto, infine, alle deduzioni in ordine all’inosservanza dellaforma scritta ed alla genericità delle condizioni contrattuali,che: I) la presenza sui contratti della firma degli stessiappellanti e la successiva loro produzione da parte della Bancavaleva a far ritenere rispettato il requisito formale; II) ladeduzione di indeterminatezza delle condizioni contrattuali erainammissibile in quanto genericamente esposta e comunquesmentita alla luce della documentazione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]Resistono con controricorso e ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso principale è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 101 c.p.c.− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 6 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026La ricorrente deduce di essere intervenuta nel giudizio di appelloproducendo l’avviso di cessione dei crediti e che gli odierni ricorrentiincidentali non avevano contestato la circostanza della cessione delcredito né alla prima udienza né all’udienza di precisazione delleconclusioni, ove sarebbe stata contestata la sola possibilità perl’odierna ricorrente di avvalersi, quale cessionaria, di garanzie rilasciatecon contratti autonomi privi di accessorietà ex art. 1263 c.c.Il profilo del difetto di legittimazione sostanziale sarebbe statoinvece tardivamente dedotto solo in comparsa conclusionale.Si deduce, quindi, che la Corte d’Appello avrebbe dovuto assegnareun termine per memorie ex art. 101 c.p.c. e che, non avendoprovveduto in tal senso, la sentenza è da ritenersi nulla per mancatorispetto del principio del contraddittorio.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c.“La Corte d’Appello ha violato tale norma per aver trascurato che lacontroparte non solo non ha tempestivamente contestato ma,all’udienza di precisazione delle conclusioni, ha financo riconosciuto lacircostanza dell’intervenuta cessione”.La ricorrente ribadisce di essere intervenuta nel giudizio di appelloproducendo l’avviso di cessione dei crediti e deduce che gli odierniricorrenti incidentali non avevano contestato la circostanza dellacessione del credito né alla prima udienza né all’udienza di precisazionedelle conclusioni.Argomenta, pertanto, che il comportamento processuale degliodierni ricorrenti incidentali aveva integrato un riconoscimento e nonuna contestazione della cessione.Sez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 7 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/20261.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 58, D. Lgs. n.385/93; 4, Legge n. 130/99; 1325, 1346, 1350, 1376, 2697 e 1260segg. c.c.“La Corte d’Appello ha violato e falsamente applicato tali normeassumendo che, ai fini della prova della cessione in blocco, edell’inclusione di uno specifico credito nel novero di quelli ceduti,occorra la produzione del contratto di cessione e non siano sufficientil’avviso di cessione pubblicato in G.U. né gli ulteriori elementi probatoriacquisiti.”.Si censura la decisione della Corte d’appello, nella parte in cuiquest’ultima avrebbe affermato che la prova dell’inclusione di unospecifico credito nella cessione in blocco richiede la produzione delcontratto di cessione, non ritenendo sufficienti l’avviso di cessionepubblicato in G.U. e altri elementi probatori.Argomenta il ricorso che la cessione in blocco di crediti è uncontratto a forma libera, non soggetto a requisiti formali a pena dinullità e che l’avviso di cessione pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] èidoneo a provare la cessione e la titolarità del credito.Avrebbe quindi errato la Corte d’Appello nell’escludere il valoreprobatorio dell’avviso di cessione e degli altri mezzi di prova.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti.“La Corte d’Appello non ha verificato l’inclusione del credito nellacessione in blocco tramite accesso al sito web riportato nell’avviso dicessione (https://www.gruppomps.it/cessione-deicrediti.html),affermando che non sarebbe stato reso noto il codice a tal finenecessario, ove, invece, indirizzo web e codice di accesso sono statiSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 8 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026tempestivamente resi noti alla controparte e al giudice, da [OSCURATO:SOCIETA], fin dalla costituzione in giudizio. Omettendo l’esame delsuddetto indirizzo web e del suddetto codice identificativo la Corted’Appello ha omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio discussi trale parti”.Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe verificato l’inclusionedel credito vantato nei confronti degli odierni ricorrenti incidentali nellacessione in blocco tramite accesso al sito web riportato nell’avviso dicessione, affermando che non sarebbe stato reso noto il codicenecessario.Si argomenta, in contrario, che sia l’indirizzo web sia il codice eranostati tempestivamente comunicati, e che il numero identificativo dellaposizione creditoria era ricavabile anche dall’avviso di cessione e dallelettere di revoca dei rapporti.2. Il ricorso incidentale è affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 359, 345, 101 c.p.c.; 24 e 111Cost., “per avere la corte di appello ritenuto tardiva l’eccezione in sensolato di nullità̀ delle fideiussioni prestate in favore dell’istituto di creditoperché́ redatte sullo (illegittimo) “[OSCURATO:PERSONA]””.Si deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutotardiva l’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione dellanormativa antitrust e corrispondenza allo “schema ABI”, in quantosollevata oltre i termini delle preclusioni istruttorie.Argomenta il ricorso incidentale che l’eccezione di nullità dellefideiussioni, costituendo eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio inogni stato e grado del processo e non è soggetta a preclusioniprocessuali, né assertive né istruttorie.Sez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 9 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026Deduce che la Corte d’Appello ha “confuso i piani processuali e dimerito”, da un lato affermando l’assenza di preclusioni, dall’altroritenendo l’eccezione tardiva, senza rimettere la causa in istruttoria perconsentire la prova della nullità.Afferma, quindi, che la mancata rimessione in istruttoria ha violatoil diritto di difesa e il principio del contraddittorio di cui agli artt. 24 e111 Cost.2.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la “violazione e falsaapplicazione dell’art. 2, lett. a) della Legge n. 287/1990 e dell’art.1419, c.c. e 2697 c.c. per errata individuazione dell’onere probatorio edelle conseguenze in tema di nullità, anche parziale, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in violazione dell’art. 99 e 112 c.p.c.”.Si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettarel’eccezione di nullità delle fideiussioni per violazione della normativaantitrust, sia quanto alla qualificazione della domanda sia quanto allaripartizione dell’onere probatorio sia quanto alla individuazione delleconseguenze della nullità.Argomenta invece il ricorso che:− le fideiussioni garanzie impugnate riproducono le clausole 2, 6e 8 dello schema ABI, già dichiarate nulle dall’[OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia per violazione dell’art. 2, lett. A), l.287/1990;− la domanda era di accertamento della nullità anche parzialedelle fideiussioni, non di restituzione o risarcimento danni;− la Corte territoriale avrebbe erroneamente richiesto la provadell’applicazione concreta delle clausole e del danno, mentre lanullità opera ipso iure;− ulteriormente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenerenon prodotto il provvedimento dell’[OSCURATO:PERSONA] per laSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 10 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026Concorrenza ed il Mercato e il modello ABI, che invecerisultavano prodotti agli atti;− in ogni caso i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento dellanullità delle garanzie e tale accertamento ben poteva avvenirelimitatamente alle clausole ritenute nulle, non essendo stato inalcun modo chiesto esclusivamente l’accertamento della nullitàintegrale delle garanzie.2.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1936,1939, 1945 c.c.; 99. e 112 c.p.c. “per errata qualificazione delle letteredi fideiussione e del regime delle eccezioni opponibili (…) e per erratasussunzione della fattispecie”.Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamentequalificato le garanzie come contratti autonomi di garanzia, anzichéfideiussioni, escludendo l’applicabilità delle eccezioni opponibili daigaranti.Argomenta il ricorso che, contrariamente a quanto opinato dallasentenza impugnata, la mera presenza di una clausola di pagamento aprima richiesta non trasforma la fideiussione in contratto autonomo digaranzia e che in ogni caso il regime delle eccezioni opponibili dalgarante non può essere escluso quando si tratta di nullità del rapportogarantito per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.Si deduce che la Corte d’appello avrebbe ha omesso di valutare iprofili funzionali della garanzia ed avrebbe applicato in modo astrattola giurisprudenza, senza un’analisi concreta del caso, incorrendo quindinella violazione delle norme sulla qualificazione dei contratti e sullacorretta sussunzione della fattispecie.2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1327Sez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 11 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026c.c.; 117 T.U.B., “per errata individuazione delle norme sostanziali chedisciplinano il requisito della forma scritta ad substantiam riguardo aicontratti bancari nonché per errata sussunzione della fattispecie”.Si censura la decisione impugnata “in quanto si è fatta applicazioneapodittica e senza un ragionamento inferenziale dei principi statuitidalla Sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 898 del 16.01.2018al fine di rigettare il secondo motivo d’appello relativo alla nullità perdifetto di forma scritta dei documenti dimessi da controparte in primogrado sub. 6) e sub. n. 7.m.), 7.o), 7.p), 7.q), 7.r), 7.s) e 7.v) (doc.11)in quanto non sottoscritti dall’Istituto di Credito”.Argomenta il ricorso che la Corte d’Appello avrebbe richiamato lagiurisprudenza di questa Corte sulla sufficienza della sola firma delcliente, la quale tuttavia non sarebbe “confacente al caso di specie”,non potendosi applicare tale principio ai contratti bancari cherichiedono la forma scritta ad substantiam.Si argomenta che nei contratti bancari, la forma scritta deve essererispettata per tutti gli elementi essenziali, inclusa la sottoscrizione dientrambe le parti.Deduce ulteriormente il ricorso che la Corte territoriale avrebbeerroneamente ritenuto provata la consegna dei documenti contrattualie la validità dei contratti privi di data certa e di firma della banca.2.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1284c.c.; 117, comma 4, T.U.B., “per error in judicando de jure procedendie per error in judicando”.Si censura la decisione della Corte d’Appello per aver rigettato ilmotivo di appello relativo alla nullità per indeterminatezza dellecondizioni contrattuali, con “scarne indicazioni” le quali “non appaionoconformi al dettato normativo il quale ha il fine di rendere determinataSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 12 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026e determinabile ex ante ogni costo connesso alla messa a disposizionedel credito, né, tantomeno, a poterla considerare determinata ai sensidell’art. 1346 c.c.”.Si argomenta che “è stato (…) ampiamente dedotto nel corso delgiudizio di primo e di secondo grado che i documenti dimessi nonrecano alcuna indicazione relativamente alla pattuizione dellecondizioni economiche, non essendo stati indicati i tassi di riferimento,l’importo delle commissioni, l’ISC dei finanziamenti”.3. Il ricorso principale appare fondato quanto al primo motivo, conassorbimento dei restanti.3.1.1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione diinammissibilità del mezzo, sollevata dai controricorrenti sia in ricorsoincidentale sia in memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Il motivo, infatti, ben lungi dal sollecitare un nuovo esame delmerito della vicenda e ben lungi dall’essere privo di un concretocontenuto critico della decisione impugnata, viene a formulare unaprecisa censura di error in procedendo, lamentando una specificaviolazione di norma processuale, la quale viene ad impedire,ulteriormente, che lo stesso possa essere qualificato come “motivoplurimo”, come opposto dai controricorrenti sempre in memoria ex art.380-bis.1 c.p.c.3.1.2. Ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, ilmezzo appare, in primo luogo, pienamente rispettoso della regola dispecificità di cui all’art. 366 c.p.c., dal momento che lo stesso opera unrichiamo specifico al contenuto degli atti e li riporta in allegato, in talmodo consentendo a questa Corte – quale giudice del fatto processuale– di procedere all’esame diretto degli atti stessi.3.1.3. Ciò premesso, si osserva che la decisione impugnata haritenuto che il profilo della legittimazione sostanziale dell’odiernaSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 13 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026ricorrente principale fosse stato oggetto di regolare contraddittorio,affermando che lo stesso era stato sollevato già in sede di precisazionedelle conclusioni.Emerge, per contro, che nell’udienza di precisazione delleconclusioni – tenutasi mediante scambio di note scritte, e quindi già inassenza di una possibilità di diretta interlocuzione tra le parti – risultaessere stata contestata la sola possibilità per l’odierna ricorrente diavvalersi, quale cessionaria, di garanzie rilasciate con contrattiautonomi privi di accessorietà ex art. 1263 c.c. e non, invece, lalegittimazione attiva sostanziale della stessa ricorrente principale, nonpotendosi ritenere adeguata contestazione la fugace locuzione finale“attesa altresì la mancata produzione del contratto di cessione delcredito” (così le note scritte dei ricorrenti incidentali DOC. 12 ricorrenteprincipale).Tale ultima contestazione, invece, risulta essere stata svolta dagliodierni ricorrenti incidentali in modo sufficientemente specifico solo incomparsa conclusionale (DOC. 14 ricorso, pag. 5 segg.), fermarestando la considerazione per cui la mancata celebrazione dell’udienzadi precisazione delle conclusioni “in presenza” era venuta a precluderequalsiasi interlocuzione dell’odierna ricorrente sul punto.3.1.4. Si deve, allora, osservare, che se, da un lato, lacontestazione della legittimazione sostanziale costituisce mera difesanon soggetta a preclusioni in quanto profilo attinente al merito dellacontroversia (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 e lesuccessive Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017; Cass.Sez. 2 - Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 23721del 01/09/2021; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 10188 del 17/04/2023;Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24375 del 11/09/2024), tuttavia, dall’altroSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 14 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026lato, la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare ledomande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con taledel gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, conciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16582del 05/08/2005).Un conto, infatti, è che, ad esempio, la parte attrice - senzaapportare alcuna aggiunta o modifica alle conclusioni precisate inprecedenza, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti - esponga, nellacomparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa delladomanda rivolta al giudice adito, basata su fatti in precedenza accertatio su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 11547 del 02/05/2019), altro – e bendiverso - conto è ammettere la possibilità per la parte di venire asollevare negli scritti difensivi conclusivi una questione che involgeanche accertamenti in fatto, in tal modo esondando dalla funzionemeramente argomentativa degli scritti medesimi.È del resto da rammentare che, sempre in relazione alla tematicadella legittimazione sostanziale – rectius titolarità del lato attivo opassivo di un’obbligazione – questa stessa Corte ha ancherecentemente ribadito che, se la contestazione della titolarità, attiva opassiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto,non è soggetta alle decadenze processuali, occorre, tuttavia, la ritualeacquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sonole preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordineregolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui ifatti a supporto della mera difesa possono emergere (Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024).Sez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 15 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026Alla luce delle considerazioni che precedono viene già ad emergereil vizio della decisione impugnata, la quale è venuta ad esaminare edaccogliere una difesa che, in quanto svolta negli scritti difensiviconclusivi, avrebbe potuto essere persino trascurata dalla Corted’appello, senza incorrere nel vizio ex art. 112 c.p.c.Non è, anzi, inutile evidenziare che la stessa decisione impugnataè venuta a riconoscere che la questione era stata sollevata “senzarispettare la corretta scansione processuale”, ma ha omesso di trarrele debite conseguenze da tale constatazione, ritenendo in ogni caso cheil profilo fosse comunque rilevabile d’ufficio.3.1.5. Ora, è ben vero che questa Corte ha ormai chiarito che ildifetto di legittimazione – attiva o passiva – sostanziale costituisceprofilo che risulta anche rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanzan. 31402 del 02/12/2019; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 11744 del15/05/2018), come affermato dalla decisione impugnata.E tuttavia proprio una simile affermazione vale ulteriormente adevidenziare l’inadeguato governo delle regole processuali da parte dellaCorte territoriale, giacché proprio il rilievo d’ufficio di una questionemista di fatto e diritto – quale quella relativa alla legittimazionesostanziale – avrebbe imposto alla Corte d’appello di procedereall’attivazione del meccanismo di cui all’art. 101 c.p.c., in modo daassicurare il pieno contraddittorio (cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.16915 del 24/06/2025; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 822 del09/01/2024; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 22778 del 12/09/2019),laddove l’omessa attivazione di tale meccanismo non può chedeterminare la nullità della decisione impugnata, in accoglimento delmotivo di ricorso.3.2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento deimotivi ulteriormente formulati dalla ricorrente principale, dal momentoSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 16 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicazione 09/06/2026che i profili da questi ultimi sollevati dovranno essere oggetto dirinnovato esame da parte del giudice del rinvio.4. Il ricorso incidentale, nel complesso di motivi in cui si articola,deve invece essere dichiarato inammissibile.4.1. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto entrambi riferiti, sotto diverse angolazioni,al profilo dell’ipotizzata nullità delle garanzie per violazione delladisciplina in tema di divieto di intese restrittive della concorrenza.Le doglianze formulate nei due motivi, invero, non colgono la ratiodella decisione.La Corte d’appello, infatti, non ha ritenuto tardiva la domanda diaccertamento della nullità, come opinato dai ricorrenti incidentali, maha invece osservato che il giudice di prime cure aveva correttamenteritenuto di non provocare ulteriore contraddittorio sulla questione, siaperché il contraddittorio medesimo si era adeguatamente sviluppato,sia perché era da ritenersi che la questione fosse assorbita dal rigettocomplessivo dell’opposizione a decreto ingiuntivo.Peraltro, dopo tale rilievo, la Corte territoriale ha comunquevalutato l’eccezione, ritenendola infondata in quanto gli odierniricorrenti incidentali non avevano assolto tempestivamente gli oneriprobatori che su di essi gravavano, non essendo stati prodottitempestivamente né il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005né il modello ABI 2003, e non essendo stata fornita la prova delcarattere uniforme delle clausole contestate.Le deduzioni svolte in particolare con il secondo mezzo – e con lequali si contesta la correttezza della tesi seguita dalla Corte d’appelloper cui il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 non potevaritenersi conosciuto d’ufficio e, in assenza della produzione del modelloABI non era possibile valutare il merito della questione – non soloSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 17 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026risultano, quanto al profilo della produzione del provvedimento dellaBanca d’Italia, in netto contrasto con l’orientamento espresso daquesta Corte – a mente del quale la natura di atto amministrativo delprovvedimento della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullità dellefideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativitra le fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parteinteressata l'onere della produzione dell'atto amministrativo che non èsuscettibile di equipollenti (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7387 del19/03/2025) – ma, ancor più a monte, risultano inammissibili.Infatti, con esse non viene censurata una ratio fondamentale dellasentenza impugnata, ratio costituita dall’affermazione della Corted’appello per cui “occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova delfatto che almeno una di tali clausole abbia trovato concretaapplicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni,circostanza, anche questa, neppure allegata dagli appellanti”.È solo per completezza, quindi, che si deve ulteriormente rilevareche la Corte d’appello, nell’affermare che la nullità non poteva esseredichiarata in assenza del necessario riscontro probatorio, si è ancorauna volta pienamente conformata all’orientamento espresso da questaCorte per cui se, in tema di intese restrittive della concorrenza, lanullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente daintesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", èdeducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dallarelativa allegazione di parte, tuttavia non è consentita, in deroga all'art.345, terzo comma, c.p.c. - nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012 - la produzionedi nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti aSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 18 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026dare dimostrazione della nullità stessa (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 416del 08/01/2025; Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024).Emerge, conseguentemente, la radicale insussistenza della dedottaviolazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la censura risulta palesementenon pertinente, non avendo la Corte d’appello operato alcunaillegittima inversione degli oneri probatori.Conclusivamente, i due motivi risultano inammissibili perché nonaggrediscono adeguatamente né la ratio decidendi riferitaall’operatività delle preclusioni probatorie, né la ratio decidendicostituita dall’affermazione del difetto di interesse a dedurre la nullitàdi clausole la cui applicazione non era stata né allegata né, parimenti,provata.4.2. Anche in relazione al terzo motivo, si deve rilevare che lostesso non solo viene a censurare il risultato interpretativo cui èpervenuto il giudice di merito nel qualificare le garanzie incontestazione, ma anche omette di intercettare un’altra ratiofondamentale espressa dalla Corte d’appello, nel momento in cuiquest’ultima ha osservato che “è altrettanto vero che non è statoallegato il verificarsi di nessuna di tali condizioni con riguardo al creditoeffettivamente garantito, che pacificamente attiene a una quotadell’importo capitale dei finanziamenti effettuati dalla banca in favoredi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e non già al rapporto di conto corrente sul qualequegli anticipi venivano erogati” (pag. 29).La Corte territoriale, cioè, ha premesso che le questioni di nullità oilliceità sollevate dagli odierni ricorrenti incidentali sarebbero risultatecomunque ammissibili anche in caso di qualificazione delle garanziecome contratto autonomo ma ha poi osservato che le stesse nonpotevano essere comunque valutate in quanto riferite ad un rapportoSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 19 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026che la Corte territoriale medesima ha ritenuto del tutto autonomorispetto a quello dedotto in giudizio come rapporto garantito.Affermazione, quest’ultima, che non è stata impugnata dal ricorsoincidentale, con conseguente operatività del principio per cui qualorala decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra lorodistinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente egiuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso chenon formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi(Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Cass. Sez. L,Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.16314 del 18/06/2019).4.3. Inammissibile – e sempre per le ragioni da ultimo evidenziate– è il quarto motivo, il quale non censura il ragionamento inferenzialesulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto rispettato il requisito dellaforma scritta (pag. 39).La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto raggiunta la prova del fattoche un’altra copia dei contratti firmata dalla banca era stata consegnataal cliente, svolgendo un accertamento in fatto che il motivo censura (alpar. 1.6), in modo generico e quindi inammissibile, procedendo poi adun altrettanto generica e fragile – ergo inammissibile ex art 360-bis, n.1), c.p.c. - critica dell’orientamento espresso da questa Corte (Cass.Sez. U - Sentenza n. 898 del 16/01/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.9187 del 02/04/2021) cui la decisione impugnata si è invecepienamente conformata.4.4. Inammissibile, infine, è il quinto motivo.Come esposto in premessa dallo stesso mezzo, la Corte d’appellodi Venezia ha disatteso le deduzioni contenute nell’atto di appello eriferite alla indeterminatezza delle condizioni contrattuali, ritenendo inSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 20 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026punto di rito che la questione fosse “inammissibile in quantogenericamente dedotta” (pag. 39)Trattandosi di una declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.,sarebbe stato onere degli odierni ricorrenti incidentali procedereall’impugnazione della stessa, contestando il carattere generico delleallegazioni e dando prova – nel pieno rispetto della regola di specificitàdi cui all’art. 366 c.p.c. e quindi riproducendo il contenuto essenzialedell’atto di appello – che tali contestazioni erano state invece formulatein modo puntuale e specifico.Il motivo di ricorso, invece, si limita a contestare il giudizio diinammissibilità formulato dalla Corte territoriale in modo del tuttoapodittico ed indimostrato, risultando così ineluttabilmente destinatoanche nella presente sede ad una declaratoria di inammissibilità.Conclusione, questa, che rende superfluo l’esame delle censureindirizzate, questa volta, all’ulteriore affermazione della decisioneimpugnata, per cui le contestazioni degli odierni ricorrenti erano anchesmentite dalla documentazione prodotta, dal momento che la ratioprecedentemente esaminata vale di per sé a sorreggere lamotivazione.5. In conclusione, quindi, mentre il ricorso principale deve trovareaccoglimento quanto al primo motivo, assorbiti gli altri, il ricorsoincidentale deve essere dichiarato inammissibile.Pertanto, la decisione deve essere cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, la quale provvederà altresì a regolare le spese anche delpresente giudizio di legittimità.6. Stante il tenore della pronuncia di inammissibilità del ricorsoincidentale, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per ilSez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 21 di 22Numero registro generale 2873/2022Numero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 18665/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", da parte dei ricorrentiincidentali, spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 2873/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 22 di 22