CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20586/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 01/01/1985 in Senegal avverso la sentenza del 26/01/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337, cod. pen.). Con atto del suo difensore, egli ricorre avverso tale decisione per due motivi, ovvero: I) per avere la sentenza affermato che la difesa, nelle sue conclusioni scritte, non avesse formulato alcuna richiesta, quando invece così non è (si allega al ricorso il relativo atto), avendo perciò la Corte d'appello omesso di valutare un rilevante documento difensivo; II) per vizio di motivazione in punto di dolo, non essendo emerso alcun elemento per escludere ragionevolmente che egli non fosse consapevole della qualifica degli operatori di polizia, i quali nel frangente operavano in borghese, ed abbia perciò agito credendo che si trattasse di aggressori del proprio amico; inparticolare, la sentenza non affronterebbe il tema della sua presenza nelle varie fasi dell'accaduto ed i suoi precedenti per reati analoghi comunque non potrebbero aver alcuna rilevanza sulla materialità del fatto oggetto di causa. 2. Ha depositato la propria requisitoria la Procura generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto al di là del riferimento alle conclusioni scritte, non è stato in alcun modo prospettato lo specifico vulnus derivante dalla specifica presa in considerazione di conclusioni che risultavano genericamente reiterative di argomenti valorizzati nell'atto di appello su cui la Corte territoriale h argomentato anche richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. 3. Il secondo motivo risulta genericamente reiterativo dell'analogo motivo di appello ed è parimenti volto ad accreditare una diversa ricostruzione della vicenda, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità. Sul punto va decisivamente rimarcato che in base all'analisi dei Giudici di merito è risultato che i due agenti della Polizia locale erano intervenuti per identificare [OSCURATO:PERSONA], amico del ricorrente, che stava spacciando sostanze stupefacenti, e si erano all'uopo identificati, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva reagito brandendo un collo di bottiglia ed era stato spalleggiato dal ricorrente lì presente, con il quale si era poi dato alla fuga. Sta di fatto che tale ricostruzione dà conto della presenza del ricorrente e della conseguente consapevolezza di lui di agire contro agenti di Polizia, con modalità comportamentale coerente con suoi precedenti specifici, che in tale aggiuntiva prospettiva sono stati non illogicamente valorizzati. 4. Di qui l'inammissibilità del ricorso da cui discende obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma va fissata in tremila euro. 2 P.Q.M