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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 agosto 2022

Cassazione n. 11262/2026

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ola Lucariello unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3571/04/22 depositata il 04/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 3571/04/22 del 04/08/2022, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso lasentenza n. 1438/38/18 della Commissione tributaria provinciale di RomaNumero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026(di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di un diniego di rimborso concernentel’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, la richiesta di rimborsoriguardava il credito maturato con la dichiarazione relativa all’annod’imposta 2011, presentata nel marzo 2012, e conseguiva all’abolizionedella tassa e all’impossibilità di ottenere la compensazione negli annisuccessivi.

Il rimborso era stato negato dall’Amministrazione doganale inragione della decadenza ex art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(Testo unico sulle accise - TUA), essendo stata l’istanza presentata in data31/03/2014.1.2.

La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando che: a) il terminebiennale di decadenza di cui all’art. 14 del TUA decorreva dalla data dipresentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo; b) nel caso dispecie, il termine biennale di decadenza era già maturato, essendo statala richiesta di rimborso presentata in data 31/03/2014; c) non aveva alcunrilievo la circostanza della soppressione dell’addizionale provinciale alleaccise sull’energia elettrica.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.3.

ADM resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, che possono esserecongiuntamente esaminati per ragioni di connessione.1.1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 14 e 56 del TUA e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR erroneamentericonosciuto la decadenza della ricorrente dal diritto a richiedere ilNumero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026rimborso del proprio credito, non trattandosi di pagamenti indebiti ma dimaggiori acconti versati ai sensi dell’art. 56, comma 1, del TUA.1.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14 del TUA, per avere la CTR applicato illegittimamente laversione della menzionata disposizione entrata in vigore successivamentealla presentazione della dichiarazione di consumo e dell'istanza dirimborso delle addizionali.2.

I motivi sono infondati.2.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il meccanismo previstoper il pagamento delle accise sui prodotti energetici, del tutto analogo aquello previsto per il pagamento dell’addizionale provinciale alle accisesull’energia elettrica, si fonda sui seguenti principi: a) il credito maturatoper eccedenza dei versamenti, costituente un indebito da dichiarazione,non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nellesuccessive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapportomedesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicchénon può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito,senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimentocontabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente.Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza deiversamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale laparte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) conistanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrentedall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo (così, ex multis, Cass.n. 11813 del 18/06/2020, alla quale ci si riporta integralmente anche conriferimento alla compatibilità unionale della previsione di un termine didecadenza per il rimborso).2.2.

Con specifico riferimento all’addizionale provinciale alle accisesull’energia elettrica, è stato altresì evidenziato che il termine diNumero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026decadenza per il rimborso decorre dall’ultima dichiarazione di consumoovvero dall’intervento abrogativo della menzionata addizionale,intervenuto con effetto dal 01/01/2012 (Cass. n. 30912 del 27/11/2019).2.3.

Orbene, il Collegio condivide integralmente i superiori arrestigiurisprudenziali, dai quali non v’è ragione di discostarsi, sicché, nellafattispecie, deve ritenersi che: i) il versamento delle addizionali in misurasuperiore al dovuto, per come emergente dall’ultima dichiarazione diconsumo inoltrata in data 09/03/2012, costituisce un indebito dadichiarazione, che può essere chiesto a rimborso; ii) in ragione dellaabolizione dell’addizionale a far data dal 01/01/2012, la richiesta dirimborso va presentata entro il termine biennale decorrente da tale dataovvero dall’ultima dichiarazione di consumo (nella specie, 09/03/2012);iii) la richiesta di rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 31/03/2014 è,dunque, tardiva, sia che si faccia riferimento all’abolizione delle addizionaliprovinciali, sia che si faccia riferimento all’ultima dichiarazione diconsumo.2.4.

Le superiori considerazioni sono sufficienti per il rigetto dientrambi i motivi di ricorso, tenuto conto che il rimborso va chiesto neltermine di decadenza biennale e che la modifica dell’art. 14, comma 2, delTUA – in vigore dal 03/12/2016 e per la quale « il rimborso deve essererichiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamentoovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato» – è deltutto irrilevante rispetto alle considerazioni evidenziate e allagiurisprudenza citata, che fa riferimento a fattispecie anteriori allamodifica.3.

In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteprocedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 430.939,26.Numero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ola Lucariello unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.3571/04/22 depositata il 04/08/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 3571/04/22 del 04/08/2022, la Commissionetributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) avverso lasentenza n. 1438/38/18 della Commissione tributaria provinciale di RomaNumero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026(di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di un diniego di rimborso concernentel’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la richiesta di rimborsoriguardava il credito maturato con la dichiarazione relativa all’annod’imposta 2011, presentata nel marzo 2012, e conseguiva all’abolizionedella tassa e all’impossibilità di ottenere la compensazione negli annisuccessivi. Il rimborso era stato negato dall’Amministrazione doganale inragione della decadenza ex art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504(Testo unico sulle accise - TUA), essendo stata l’istanza presentata in data31/03/2014.1.2. La CTR accoglieva l’appello di ADM evidenziando che: a) il terminebiennale di decadenza di cui all’art. 14 del TUA decorreva dalla data dipresentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo; b) nel caso dispecie, il termine biennale di decadenza era già maturato, essendo statala richiesta di rimborso presentata in data 31/03/2014; c) non aveva alcunrilievo la circostanza della soppressione dell’addizionale provinciale alleaccise sull’energia elettrica.2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione,affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.3. ADM resisteva con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi, che possono esserecongiuntamente esaminati per ragioni di connessione.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 14 e 56 del TUA e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR erroneamentericonosciuto la decadenza della ricorrente dal diritto a richiedere ilNumero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026rimborso del proprio credito, non trattandosi di pagamenti indebiti ma dimaggiori acconti versati ai sensi dell’art. 56, comma 1, del TUA.1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 14 del TUA, per avere la CTR applicato illegittimamente laversione della menzionata disposizione entrata in vigore successivamentealla presentazione della dichiarazione di consumo e dell'istanza dirimborso delle addizionali.2. I motivi sono infondati.2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il meccanismo previstoper il pagamento delle accise sui prodotti energetici, del tutto analogo aquello previsto per il pagamento dell’addizionale provinciale alle accisesull’energia elettrica, si fonda sui seguenti principi: a) il credito maturatoper eccedenza dei versamenti, costituente un indebito da dichiarazione,non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nellesuccessive dichiarazioni; b) è preclusa, fino alla chiusura del rapportomedesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicchénon può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso; c) è consentito,senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimentocontabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente.Allorché il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza deiversamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale laparte può chiedere il rimborso (o il trasferimento contabile del credito) conistanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrentedall'ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo (così, ex multis, Cass.n. 11813 del 18/06/2020, alla quale ci si riporta integralmente anche conriferimento alla compatibilità unionale della previsione di un termine didecadenza per il rimborso).2.2. Con specifico riferimento all’addizionale provinciale alle accisesull’energia elettrica, è stato altresì evidenziato che il termine diNumero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026decadenza per il rimborso decorre dall’ultima dichiarazione di consumoovvero dall’intervento abrogativo della menzionata addizionale,intervenuto con effetto dal 01/01/2012 (Cass. n. 30912 del 27/11/2019).2.3. Orbene, il Collegio condivide integralmente i superiori arrestigiurisprudenziali, dai quali non v’è ragione di discostarsi, sicché, nellafattispecie, deve ritenersi che: i) il versamento delle addizionali in misurasuperiore al dovuto, per come emergente dall’ultima dichiarazione diconsumo inoltrata in data 09/03/2012, costituisce un indebito dadichiarazione, che può essere chiesto a rimborso; ii) in ragione dellaabolizione dell’addizionale a far data dal 01/01/2012, la richiesta dirimborso va presentata entro il termine biennale decorrente da tale dataovvero dall’ultima dichiarazione di consumo (nella specie, 09/03/2012);iii) la richiesta di rimborso presentata da [OSCURATO:PERSONA] in data 31/03/2014 è,dunque, tardiva, sia che si faccia riferimento all’abolizione delle addizionaliprovinciali, sia che si faccia riferimento all’ultima dichiarazione diconsumo.2.4. Le superiori considerazioni sono sufficienti per il rigetto dientrambi i motivi di ricorso, tenuto conto che il rimborso va chiesto neltermine di decadenza biennale e che la modifica dell’art. 14, comma 2, delTUA – in vigore dal 03/12/2016 e per la quale « il rimborso deve essererichiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamentoovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato» – è deltutto irrilevante rispetto alle considerazioni evidenziate e allagiurisprudenza citata, che fa riferimento a fattispecie anteriori allamodifica.3. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presenteprocedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valoredichiarato della lite di euro 430.939,26.Numero registro generale 6046/2023Numero sezionale 1841/2026Numero di raccolta generale 11262/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente procedimento, che siliquidano in euro 8.200,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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