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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18576/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dalla provocazione di incidente stradale.

Deduce violazione di legge, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riguardo al mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva, nonché manifesta illogicità della motivazione al riguardo; vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie sulla valutazione dello stato di presunta incoscienza dell'odierno ricorrente all'atto del ricovero; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incongruità della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla valutazione dell'attività svolta dall'imputato in ossequio al programma di messa alla prova.

Il ricorso è inammissibile, essendo tutti i motivi proposti connotati da genericità, perché non si confrontano, in alcun modo, con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 7, 8, 9, 10).

Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Terni in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica aggravato dalla provocazione di incidente stradale. Deduce violazione di legge, nonché manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riguardo al mancato avvertimento di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; violazione dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva, nonché manifesta illogicità della motivazione al riguardo; vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie sulla valutazione dello stato di presunta incoscienza dell'odierno ricorrente all'atto del ricovero; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla incongruità della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla valutazione dell'attività svolta dall'imputato in ossequio al programma di messa alla prova. Il ricorso è inammissibile, essendo tutti i motivi proposti connotati da genericità, perché non si confrontano, in alcun modo, con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata (pp. 7, 8, 9, 10). Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 18576/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris