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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17078/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31113/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39, sede dell'[OSCURATO:PERSONA] e ufficio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dalla quale è rappresentato e difeso, giust a procura speciale in calce al ricorso ed autorizzazione alle liti allegata ([OSCURATO:TELEFONO];PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 ( C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: MRRDRA 69L03 G273K ) , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricors o, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di P alermo (p ec: Istanza rimborso imposta comunale pubblicità – Aumento tariffe [OSCURATO:EMAIL]; C.F.:CNQ LGU70D03 M052U), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4217 / 3 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Sicilia in data 07/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso il provvedimento di diniego sull’istanza di rimborso della somma di euro 160.259,04 corrisposta, con riferimento all’anno 2006, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità sulla base dell’aumento delle tariffe disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 80 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La CTP rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione proposta dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava il provvedimento di diniego, evidenziando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13389/2019, aveva rigettato il ricorso proposto dal Comune di Palermo avverso la sentenza della CTR Sicilia di conferma della sentenza con la quale la CTP aveva accolto (sul presupposto dell’avvenuto annullamento, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, delle relative tariffe) il ricorso della contribuente avverso il rifiuto di restituzione delle somme corrisposte all’amministrazione comunale a titolo d’imposta per la pubblicità per l’anno 2006 e che la CTR Sicilia, con sentenza n. 420/03/2018 (pronunciata su ricorso di altra società), aveva affermato che “la delibera n. 80 del 2006 deve considerarsi annullata dal decreto n. 589 del 05/09/2011 del Presidente della Regione Siciliana, con efficacia vincolante tra le parti, dovendosi riconoscere a tale pronuncia l’efficacia di cosa giudicata …”.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del DPCM del 16.2.2001, che ha incrementato, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la tariffa base dell’imposta, per non aver la CTR considerato che l’incremento con delibere comunali era stato deliberato quando la tariffa base era stata già innalzata dal citato DPCM, dovendosi, per l’effetto, su tale importo verificare il rispetto del limite massimo di incremento comunale fissato dalla legge.

2. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile, atteso che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., difetta della esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa.

Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022).

In particolare, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez. 4 U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso del tutto di esporre, sia pure sinteticamente, i fatti processuali che hanno condotto alla pronuncia della sentenza qui impugnata, i quali, d’altra parte, non sono neppure desumibili dai motivi di gravame (il che, come detto, sarebbe comunque inidoneo allo scopo).

2. Il motivo si rivela inammissibile altresì in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata.

Invero, quest’ultima ha confermato la sentenza di primo grado sulla base non dell’avvenuto superamento del limite massimo di incremento comunale dell’imposta sulla pubblicità fissato dalla legge (non considerando che il dpcm 16.2.2001 aveva incrementato, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la tariffa base nazionale dell’imposta), ma del rilievo (cfr. pagg. 6-7) per cui le delibere della GM del Comune di Palermo nn. 80/2006 e 157/2005 erano state annullate, in accoglimento del ricorso straordinario proposto proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con decreto n. 589 del 5.9.2011 del Presidente della Regione Siciliana passato in giudicato, al pari della sentenza n. 420/03/2018 emessa dalla medesima CTR (con la quale era stato riconosciuto il diritto di altra società - la S pace s.r.l. - al rimborso delle somme versate in adempimento della delibera n. 80/2006), laddove la sentenza n. 64/2012 della C.G.A. della Sicilia (che pure aveva ritenuto legittima la detta delibera della GM) non era opponibile alla odierna contribuente, essendo quest’ultima estranea a quel giudizio.

Orbene, in base all'art. 37, comma 1, d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, "con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri".

I decreti di adeguamento -si stabilisce - "accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati".

Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art. 1) la tariffa per la pubblicità ordinaria dì cui all'articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art. 2) che: "La rideterminazione della tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1° marzo 2001".

Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l. 448/01), secondo cui: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 10 gennaio del medesimo anno.

In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno".

Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione -soltanto - legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva.

Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1° marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale "si intendono prorogate di anno in anno" le tariffe già adottate (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 8274 del 04/04/2018).

La conclusione qui accolta è stata affermata, sebbene incidentalmente, anche dalla Corte Costituzionale (Ord. n. 218/08) la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 37 cit. con riferimento all'articolo 23 Cost. (nella parte in cui, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, non indica quali 'parametri di discrezionalità tecnica' debbano orientare l'esercizio del potere), ha ritenuto inammissibile la questione.

E ciò, proprio per non avere il giudice remittente accertato se il Comune avesse adottato un'apposita delibera di recepimento delle tariffe di cui al DPCM in questione; circostanza che deve ritenersi, in conformità alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, "necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione (ordd. nn. 307 e 411 del 2007)".

Alla stregua delle considerazioni che precedono, una volta annullate le delibere della [OSCURATO:PERSONA] sulla cui base era stato operato l’aumento tariffario, diventa irrilevante valutare se, tenuto conto dell’incremento della tariffa base nazionale operato dal dpcm 16.2.2001, l’aumento tariffario a livello comunale abbia o meno superato il limite massimo del 50%.

1.2. Del resto, occorre pervenire alla conclusione che il decreto presidenziale emesso, su vincolante parere del Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario avesse la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale.

In quest’ottica, la CTR ha valorizzato appieno le condivisibili affermazioni contenute in Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13389 del 2019, secondo cui: Prima dell'intervento chiarificatore di Sez.

U, Sentenza n. 20569 del 06/09/2013, le sezioni semplici di questa Corte sembravano essersi orientate nel senso che, poiché soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si era completato -in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data avessero natura giurisdizionale e fossero suscettibili di passare in giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013).

Pertanto, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si riteneva che solo i ricorsi proposti a partire dal 16 settembre 2010, ossia dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ricadessero sotto il nuovo regime della giurisdizionalizzazione, ossia dessero vita ad un processo giurisdizionale equipollente a quello amministrativo ordinario, che si concludeva con una decisione di natura giurisdizionale, atta a dar luogo alla cosa giudicata (Sez. 3, Sentenza n. 19531 del 26/08/2013).

Le S.U., con la sentenza n. 23464 del 19/12/2012, hanno statuito che, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione.

La precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis: Corte Cost. n. 298 del 1986; Corte Cost. n. 282/2005) e quella delle S.U. (ex multis: Cass., sez. un., 17 gennaio 2005, n. 734; Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978) avevano ritenuto che il decreto emesso a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica integrasse, invece, un atto di natura amministrativa e non giurisdizionale.

La recente modifica del quadro normativo di riferimento ha indotto questa Corte ad affermarne la natura giurisdizionale.

In particolare, questa "mutazione" della natura dell'istituto, pur trovando qualche elemento già in d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245 (Codice dei contratti pubblici), che prevedeva che anche per il ricorso straordinario era esperibile il ricorso per ottemperanza, viene determinata soprattutto dalle modifiche normative 2009-2010.

Innanzi tutto, la riforma del 2009 (l. 18 giugno 2009, n. 69, recante nuove norme in materia di processo civile) ha statuito, all'art. 69, che il decreto del Presidente della Repubblica, che decide sul ricorso straordinario, deve essere adottato su proposta del Ministero competente, "conforme al parere del Consiglio di Stato".

Conseguentemente è stata abrogata la precedente disciplina (d.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, secondo periodo e comma 2), nella parte in cui consentiva la decisione del ricorso straordinario in termini "difformi" rispetto al parere, previa Delib.

Consiglio di ministri.

Il codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ha ulteriormente accentuato il carattere giurisdizionale del ricorso straordinario in varie disposizioni, delle quali la più significativa appare essere l'art. 7 recante la definizione e l'ambito generale della giurisdizione amministrativa.

È in questo ambito, chiaramente attinente alla giurisdizione e non già all'amministrazione, che si colloca anche la prescrizione specifica (al comma 8) secondo cui il ricorso straordinario è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e quindi nelle materie in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione.

Sicché la "giurisdizione" diventa generale presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario, non diversamente che per il ricorso ordinario al giudice amministrativo.

Inoltre c'è l'arresto delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2065), che -operando un revirement del precedente orientamento che dalla natura amministrativa della decisione del ricorso straordinario faceva derivare l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza (Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978) - hanno all'opposto ritenuto quest'ultimo ammissibile, proprio in ragione della natura della decisione del ricorso straordinario.

Per effetto di questo sviluppo normativo e giurisprudenziale, le S.U. hanno assegnato al decreto presidenziale emesso, su vincolante parere del Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale: ossia vi è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza, opera una verifica di legittimità dell'atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l'opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata, le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente -e quindi per saltum - al controllo di legittimità del Consiglio di Stato.

Da queste premesse deriva il corollario dell'idoneità del decreto emesso dal Presidente della Repubblica, a seguito di ricorso straordinario, a formare "giudicato".

Sennonché tale idoneità alla formazione del giudicato da parte del decreto del Presidente della Repubblica, emesso all'esito del procedimento sul ricorso giurisdizionale, va riconosciuta solo dal momento in cui tale procedimento ha assunto natura giurisdizionale.

Infatti la suddetta sentenza delle S.U. n. 23464 del 19/12/2012 ha avuto cura, da una parte, di rilevare che tale funzione giurisdizionale non apparteneva ab origine al procedimento de quo, ma è stata determinata dal mutamento del quadro normativo intervenuto negli anni 2009-2010 (con la conseguenza che la sentenza non costituisce un overruling interpretativo rispetto al precedente orientamento sia di questa Corte che della Corte Costituzionale) e, dall'altra, che tale "mutazione" è fondata sulle nuove norme ordinarie.

Ne consegue nella fattispecie che, poiché il decreto del Presidente della Repubblica è stato emesso il 5.9.2011, allorché erano già intervenute le suddette "norme di modifica del procedimento per il ricorso straordinario al Capo dello Stato", a quella data, in conformità della legislazione e della giurisprudenza delle menzionate S.U. e della Corte Costituzionale, il procedimento in questione (sebbene introdotto con ricorso del 2.11.2006) aveva natura giurisdizionale e quindi il decreto in questione aveva (e nello specifico conserva tuttora) la stessa natura ed era idoneo al passaggio in giudicato.

In questi termini non è quindi esatta la censura della ricorrente (in merito all'erronea attribuzione di vincolo di giudicato al decreto presidenziale in questione), poiché, con riferimento all'epoca del decreto del Presidente della Repubblica (anno 2011), lo stesso costituiva un provvedimento giurisdizionale.

Da quanto precede deriva che, al fine di riconoscere la natura giurisdizionale alla decisione presidenziale assunta in sede di ricorso straordinario, occorre guardare alla data di deposito del decreto, e non già a quella in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.

1.3. I giudici di secondo grado hanno correttamente affermato che il giudicato amministrativo di rigetto del ricorso, a differenza di quello di annullamento, non implicando un generale riconoscimento di legittimità dell'atto impugnato, ma limitandosi a disconoscere la ricorrenza dei soli vizi prospettati, ha effetti vincolanti, anche dinanzi algiudice tributario, soltanto per le parti.

Solo l'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo ha una efficacia che oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio o del procedimento di ricorso al Presidente della Repubblica, in quanto impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare la norma non solo tra le parti del giudizio, ma in una serie indeterminata di casi, a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento (Sez. 3, Sentenza n. 17914 del25/11/2003).

Avuto riguardo al rilievo secondo cui, in presenza di due giudicati contrastanti, occorre dare prevalenza al secondo, è sufficiente evidenziare che, nel caso di specie, la sentenza n. 64/2012 emessa dal C.G.A. (la seconda sul piano temporale), se è passata in cosa giudicata formale, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., non lo è sul piano sostanziale, ex art. 2909 c.c., atteso che, avendo ad oggetto una pronuncia di rigetto, non fa stato se non fra le parti in causa, non estendendo i proprieffetti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31113/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39, sede dell'[OSCURATO:PERSONA] e ufficio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dalla quale è rappresentato e difeso, giust a procura speciale in calce al ricorso ed autorizzazione alle liti allegata ([OSCURATO:TELEFONO];PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legale in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 ( C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: MRRDRA 69L03 G273K ) , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricors o, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di P alermo (p ec: Istanza rimborso imposta comunale pubblicità – Aumento tariffe [OSCURATO:EMAIL]; C.F.:CNQ LGU70D03 M052U), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Palermo, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 4; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 4217 / 3 / 20 2 1 emessa d a l la CTR Sicilia in data 07/05/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo avverso il provvedimento di diniego sull’istanza di rimborso della somma di euro 160.259,04 corrisposta, con riferimento all’anno 2006, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità sulla base dell’aumento delle tariffe disposto dalla [OSCURATO:PERSONA] con delibera n. 80 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La CTP rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione proposta dalla contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava il provvedimento di diniego, evidenziando che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13389/2019, aveva rigettato il ricorso proposto dal Comune di Palermo avverso la sentenza della CTR Sicilia di conferma della sentenza con la quale la CTP aveva accolto (sul presupposto dell’avvenuto annullamento, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, delle relative tariffe) il ricorso della contribuente avverso il rifiuto di restituzione delle somme corrisposte all’amministrazione comunale a titolo d’imposta per la pubblicità per l’anno 2006 e che la CTR Sicilia, con sentenza n. 420/03/2018 (pronunciata su ricorso di altra società), aveva affermato che “la delibera n. 80 del 2006 deve considerarsi annullata dal decreto n. 589 del 05/09/2011 del Presidente della Regione Siciliana, con efficacia vincolante tra le parti, dovendosi riconoscere a tale pronuncia l’efficacia di cosa giudicata …”. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Palermo, affidandosi ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del DPCM del 16.2.2001, che ha incrementato, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la tariffa base dell’imposta, per non aver la CTR considerato che l’incremento con delibere comunali era stato deliberato quando la tariffa base era stata già innalzata dal citato DPCM, dovendosi, per l’effetto, su tale importo verificare il rispetto del limite massimo di incremento comunale fissato dalla legge. 2. Preliminarmente, il ricorso è inammissibile, atteso che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c., difetta della esposizione sia pure sommaria dei fatti di causa. Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 6611 del 01/03/2022). In particolare, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tali doveri conduce ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Sez. 4 U, Ordinanza n. 37552 del 30/11/2021). Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha omesso del tutto di esporre, sia pure sinteticamente, i fatti processuali che hanno condotto alla pronuncia della sentenza qui impugnata, i quali, d’altra parte, non sono neppure desumibili dai motivi di gravame (il che, come detto, sarebbe comunque inidoneo allo scopo). 2. Il motivo si rivela inammissibile altresì in quanto non attinge la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata. Invero, quest’ultima ha confermato la sentenza di primo grado sulla base non dell’avvenuto superamento del limite massimo di incremento comunale dell’imposta sulla pubblicità fissato dalla legge (non considerando che il dpcm 16.2.2001 aveva incrementato, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la tariffa base nazionale dell’imposta), ma del rilievo (cfr. pagg. 6-7) per cui le delibere della GM del Comune di Palermo nn. 80/2006 e 157/2005 erano state annullate, in accoglimento del ricorso straordinario proposto proprio dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con decreto n. 589 del 5.9.2011 del Presidente della Regione Siciliana passato in giudicato, al pari della sentenza n. 420/03/2018 emessa dalla medesima CTR (con la quale era stato riconosciuto il diritto di altra società - la S pace s.r.l. - al rimborso delle somme versate in adempimento della delibera n. 80/2006), laddove la sentenza n. 64/2012 della C.G.A. della Sicilia (che pure aveva ritenuto legittima la detta delibera della GM) non era opponibile alla odierna contribuente, essendo quest’ultima estranea a quel giudizio. Orbene, in base all'art. 37, comma 1, d.lgs. 507/93, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, nei limiti ivi indicati, "con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri". I decreti di adeguamento -si stabilisce - "accertano l'entità delle variazioni, indicano i nuovi importi e stabiliscono la data a decorrere dalla quale essi sono applicati". Nel caso di specie rileva il DPCM 16 febbraio 2001 il quale, dopo aver rideterminato (art. 1) la tariffa per la pubblicità ordinaria dì cui all'articolo 12 d.lgs. 507/93 (con suddivisione dei Comuni in cinque classi differenziate), ha poi stabilito (art. 2) che: "La rideterminazione della tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1° marzo 2001". Le disposizioni sin qui esaminate debbono essere coordinate con la regola generale desumibile dall'art. 3, comma 5, d.lgs. 507/93 cit. (modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della l. 448/01), secondo cui: "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 10 gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno". Da questa disposizione, di rango primario, si evince dunque che le tariffe in questione devono essere fatte oggetto di una specifica delibera comunale; la cui emanazione -soltanto - legittima l'applicazione retroattiva (dalla data di adozione al 1° gennaio del medesimo anno) di una tariffa che, altrimenti, non potrebbe sottrarsi al regime generale di irretroattività della norma impositiva. Ferma dunque restando la vigenza della rideterminazione tariffaria dal 1° marzo 2001 (data a partire dalla quale le nuove tariffe potevano essere recepite dalle amministrazioni comunali), la concreta applicabilità di essa presuppone che, secondo quanto stabilito dalla legge istitutiva, intervenga una delibera di recepimento da parte del Comune; in assenza della quale "si intendono prorogate di anno in anno" le tariffe già adottate (cfr., in tal senso, Sez. 5, Sentenza n. 8274 del 04/04/2018). La conclusione qui accolta è stata affermata, sebbene incidentalmente, anche dalla Corte Costituzionale (Ord. n. 218/08) la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'articolo 37 cit. con riferimento all'articolo 23 Cost. (nella parte in cui, nello stabilire che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con d.P.C.M., su proposta del Ministro delle finanze e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, non indica quali 'parametri di discrezionalità tecnica' debbano orientare l'esercizio del potere), ha ritenuto inammissibile la questione. E ciò, proprio per non avere il giudice remittente accertato se il Comune avesse adottato un'apposita delibera di recepimento delle tariffe di cui al DPCM in questione; circostanza che deve ritenersi, in conformità alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, "necessaria ai fini della valutazione della rilevanza della questione (ordd. nn. 307 e 411 del 2007)". Alla stregua delle considerazioni che precedono, una volta annullate le delibere della [OSCURATO:PERSONA] sulla cui base era stato operato l’aumento tariffario, diventa irrilevante valutare se, tenuto conto dell’incremento della tariffa base nazionale operato dal dpcm 16.2.2001, l’aumento tariffario a livello comunale abbia o meno superato il limite massimo del 50%. 1.2. Del resto, occorre pervenire alla conclusione che il decreto presidenziale emesso, su vincolante parere del Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario avesse la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale. In quest’ottica, la CTR ha valorizzato appieno le condivisibili affermazioni contenute in Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13389 del 2019, secondo cui: Prima dell'intervento chiarificatore di Sez. U, Sentenza n. 20569 del 06/09/2013, le sezioni semplici di questa Corte sembravano essersi orientate nel senso che, poiché soltanto a partire dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, si era completato -in virtù, in particolare, di quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del citato d.lgs. (secondo cui il "ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa") - il processo di completa "giurisdizionalizzazione" del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo le decisioni presidenziali adottate all'esito di ricorsi proposti a partire da tale data avessero natura giurisdizionale e fossero suscettibili di passare in giudicato (Sez. 3, Sentenza n. 20054 del 02/09/2013). Pertanto, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si riteneva che solo i ricorsi proposti a partire dal 16 settembre 2010, ossia dall'entrata in vigore del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), ricadessero sotto il nuovo regime della giurisdizionalizzazione, ossia dessero vita ad un processo giurisdizionale equipollente a quello amministrativo ordinario, che si concludeva con una decisione di natura giurisdizionale, atta a dar luogo alla cosa giudicata (Sez. 3, Sentenza n. 19531 del 26/08/2013). Le S.U., con la sentenza n. 23464 del 19/12/2012, hanno statuito che, in tema di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di Stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi di giurisdizione. La precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex multis: Corte Cost. n. 298 del 1986; Corte Cost. n. 282/2005) e quella delle S.U. (ex multis: Cass., sez. un., 17 gennaio 2005, n. 734; Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978) avevano ritenuto che il decreto emesso a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica integrasse, invece, un atto di natura amministrativa e non giurisdizionale. La recente modifica del quadro normativo di riferimento ha indotto questa Corte ad affermarne la natura giurisdizionale. In particolare, questa "mutazione" della natura dell'istituto, pur trovando qualche elemento già in d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 245 (Codice dei contratti pubblici), che prevedeva che anche per il ricorso straordinario era esperibile il ricorso per ottemperanza, viene determinata soprattutto dalle modifiche normative 2009-2010. Innanzi tutto, la riforma del 2009 (l. 18 giugno 2009, n. 69, recante nuove norme in materia di processo civile) ha statuito, all'art. 69, che il decreto del Presidente della Repubblica, che decide sul ricorso straordinario, deve essere adottato su proposta del Ministero competente, "conforme al parere del Consiglio di Stato". Conseguentemente è stata abrogata la precedente disciplina (d.P.R. n. 1199 del 1971, art. 14, comma 1, secondo periodo e comma 2), nella parte in cui consentiva la decisione del ricorso straordinario in termini "difformi" rispetto al parere, previa Delib. Consiglio di ministri. Il codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ha ulteriormente accentuato il carattere giurisdizionale del ricorso straordinario in varie disposizioni, delle quali la più significativa appare essere l'art. 7 recante la definizione e l'ambito generale della giurisdizione amministrativa. È in questo ambito, chiaramente attinente alla giurisdizione e non già all'amministrazione, che si colloca anche la prescrizione specifica (al comma 8) secondo cui il ricorso straordinario è ammissibile unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa e quindi nelle materie in cui il giudice amministrativo ha giurisdizione. Sicché la "giurisdizione" diventa generale presupposto di ammissibilità del ricorso straordinario, non diversamente che per il ricorso ordinario al giudice amministrativo. Inoltre c'è l'arresto delle Sezioni Unite (Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2065), che -operando un revirement del precedente orientamento che dalla natura amministrativa della decisione del ricorso straordinario faceva derivare l'inammissibilità del giudizio di ottemperanza (Cass., sez. un., 18 dicembre 2001, n. 15978) - hanno all'opposto ritenuto quest'ultimo ammissibile, proprio in ragione della natura della decisione del ricorso straordinario. Per effetto di questo sviluppo normativo e giurisprudenziale, le S.U. hanno assegnato al decreto presidenziale emesso, su vincolante parere del Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale: ossia vi è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza, opera una verifica di legittimità dell'atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l'opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata, le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente -e quindi per saltum - al controllo di legittimità del Consiglio di Stato. Da queste premesse deriva il corollario dell'idoneità del decreto emesso dal Presidente della Repubblica, a seguito di ricorso straordinario, a formare "giudicato". Sennonché tale idoneità alla formazione del giudicato da parte del decreto del Presidente della Repubblica, emesso all'esito del procedimento sul ricorso giurisdizionale, va riconosciuta solo dal momento in cui tale procedimento ha assunto natura giurisdizionale. Infatti la suddetta sentenza delle S.U. n. 23464 del 19/12/2012 ha avuto cura, da una parte, di rilevare che tale funzione giurisdizionale non apparteneva ab origine al procedimento de quo, ma è stata determinata dal mutamento del quadro normativo intervenuto negli anni 2009-2010 (con la conseguenza che la sentenza non costituisce un overruling interpretativo rispetto al precedente orientamento sia di questa Corte che della Corte Costituzionale) e, dall'altra, che tale "mutazione" è fondata sulle nuove norme ordinarie. Ne consegue nella fattispecie che, poiché il decreto del Presidente della Repubblica è stato emesso il 5.9.2011, allorché erano già intervenute le suddette "norme di modifica del procedimento per il ricorso straordinario al Capo dello Stato", a quella data, in conformità della legislazione e della giurisprudenza delle menzionate S.U. e della Corte Costituzionale, il procedimento in questione (sebbene introdotto con ricorso del 2.11.2006) aveva natura giurisdizionale e quindi il decreto in questione aveva (e nello specifico conserva tuttora) la stessa natura ed era idoneo al passaggio in giudicato. In questi termini non è quindi esatta la censura della ricorrente (in merito all'erronea attribuzione di vincolo di giudicato al decreto presidenziale in questione), poiché, con riferimento all'epoca del decreto del Presidente della Repubblica (anno 2011), lo stesso costituiva un provvedimento giurisdizionale. Da quanto precede deriva che, al fine di riconoscere la natura giurisdizionale alla decisione presidenziale assunta in sede di ricorso straordinario, occorre guardare alla data di deposito del decreto, e non già a quella in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio. 1.3. I giudici di secondo grado hanno correttamente affermato che il giudicato amministrativo di rigetto del ricorso, a differenza di quello di annullamento, non implicando un generale riconoscimento di legittimità dell'atto impugnato, ma limitandosi a disconoscere la ricorrenza dei soli vizi prospettati, ha effetti vincolanti, anche dinanzi algiudice tributario, soltanto per le parti. Solo l'annullamento di un atto amministrativo generale a contenuto normativo ha una efficacia che oltrepassa i soggetti che sono stati parti del giudizio o del procedimento di ricorso al Presidente della Repubblica, in quanto impedisce all'amministrazione di continuare ad applicare la norma non solo tra le parti del giudizio, ma in una serie indeterminata di casi, a far data dal passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento (Sez. 3, Sentenza n. 17914 del25/11/2003). Avuto riguardo al rilievo secondo cui, in presenza di due giudicati contrastanti, occorre dare prevalenza al secondo, è sufficiente evidenziare che, nel caso di specie, la sentenza n. 64/2012 emessa dal C.G.A. (la seconda sul piano temporale), se è passata in cosa giudicata formale, ai sensi dell'art. 324 c.p.c., non lo è sul piano sostanziale, ex art. 2909 c.c., atteso che, avendo ad oggetto una pronuncia di rigetto, non fa stato se non fra le parti in causa, non estendendo i proprieffetti nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.800,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 17078/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris