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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:146
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997C0368 - IT Avviso legale importante | 61997C0368 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 26 marzo 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento - Omessa trasposizione della direttiva 94/57/CE. - [OSCURATO:PERSONA]368/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02967 Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo adottato, nel termine prescritto, e/o comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato. 2 L'art. 16 della direttiva così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995. (...)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 3 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega di aver omesso di trasporre la direttiva e sostiene, nel suo controricorso, che le disposizioni necessarie stanno per essere adottate. 4 Di conseguenza, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente fondato.

Conclusione 5 Di conseguenza ritengo che la Corte debba: «1) dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato; 2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese». (1) - GU L 319, pag. 20.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0368 - IT Avviso legale importante | 61997C0368 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 26 marzo 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento - Omessa trasposizione della direttiva 94/57/CE. - [OSCURATO:PERSONA]368/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02967 Conclusioni dell avvocato generale 1 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo adottato, nel termine prescritto, e/o comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato. 2 L'art. 16 della direttiva così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995. (...) 3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 3 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega di aver omesso di trasporre la direttiva e sostiene, nel suo controricorso, che le disposizioni necessarie stanno per essere adottate. 4 Di conseguenza, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente fondato. Conclusione 5 Di conseguenza ritengo che la Corte debba: «1) dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato; 2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese». (1) - GU L 319, pag. 20.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris