Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1998
ECLI:EU:C:1998:146
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0368 - IT
Avviso legale importante
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61997C0368
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 26 marzo 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del Belgio. - Inadempimento - Omessa trasposizione della direttiva 94/57/CE. - [OSCURATO:PERSONA]368/97.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02967
Conclusioni dell avvocato generale
1 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che, non avendo adottato, nel termine prescritto, e/o comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato.
2 L'art. 16 della direttiva così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1995.
(...)
3. [OSCURATO:PERSONA] membri comunicano immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. [OSCURATO:PERSONA] ne informa gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
3 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non nega di aver omesso di trasporre la direttiva e sostiene, nel suo controricorso, che le disposizioni necessarie stanno per essere adottate.
4 Di conseguenza, il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente fondato.
Conclusione
5 Di conseguenza ritengo che la Corte debba:
«1) dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono ai sensi del Trattato;
2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio alle spese».
(1) - GU L 319, pag. 20.