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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 22876/2023

Testo disponibile della fonte

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5564/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 3707/45/ 20 1 4, depositata il 7 . 07 .20 1 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto Oggetto: Tributi il ricors o propost o dall a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) contro l’ a vviso di accertamento e l’atto di irrogazione di sanzioni, a seguito di omessa fatturazione di operazioni ritenute imponibili ai fini IVA, per l’anno 2006; - l a Unipol impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - successivamente, con atto depositato in data del 5.05.2023, sottoscritto dalla ricorrente, dal suo difensore, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, essendo stata la controversia definita in via conciliativa; - la rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 5564/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 11, è elettivamente domiciliata, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l l a Lombardian. 3707/45/ 20 1 4, depositata il 7 . 07 .20 1 4 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - La CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Milano che aveva accolto Oggetto: Tributi il ricors o propost o dall a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) contro l’ a vviso di accertamento e l’atto di irrogazione di sanzioni, a seguito di omessa fatturazione di operazioni ritenute imponibili ai fini IVA, per l’anno 2006; - l a Unipol impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato aquattro motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - successivamente, con atto depositato in data del 5.05.2023, sottoscritto dalla ricorrente, dal suo difensore, nonché, per accettazione, dal rappresentante dell’Avvocatura generale dello Stato, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, essendo stata la controversia definita in via conciliativa; - la rinuncia del ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata accettata e sottoscritta dal difensore della controricorrente; - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite; - la declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso
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