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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025

Cassazione n. 15333/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39548/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, la quale ha confermato la sentenza di condanna primo gradi per il reato di cui all'art 140 bis d.lgs 385/1993 aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquind Jennale.

Dato atto della memoria del difensore della parte civile.

Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge i er intervenuta estinzione del reato per prescrizione, considerando che, almeno per le cc -dotte fino al dicembre 2014, deve ritenersi decorso il relativo termine - è manifestamente inl)ndato poiché, anche retrodatando il primo episodio al primo settembre 2014, la data più vicina di prescrizione va individuata nel 3 maggio 2026.

La prescrizione deve essere ca colata, infatti, tenuto conto del riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, ,Iumentando di due terzi il massimo edittale (per individuare il termine ordinario ex art. 157 cd. e poi aumentando di altri due terzi il termine ordinario ex art. 161, comma 2, cod. p , !ri.; al termine massimo così determinato vanno aggiunti complessivi 150 giorni di sospensioi e per il rinvio per l'emergenza covid del 7 maggio 2020 e per il rinvio per astensione dei d fensori dal 12 ottobre 2020 al 11 marzo 2021.

Rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso - con cui si lamentano, ri ;pettivamente, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuant generiche, in ragione della non gravità del fatto, della modalità delle azioni e delle condizion soggettive ed oggettive del reo, nonché violazione di legge con riferimento alla contestata rei idiva, che non si ritiene configurabile nel caso di specie, ma anzi irrilevante alla stregua del bila lciamento con le altre circostanze - sono entrambi inammissibili poiché la Corte di Appello ha deguatamente motivato sul punto.

Con riferimento alle circostanze attenuanti ha, infatti, fornito sufficier te e corretta motivazione, ritenendo che nel caso di specie non sussistono gli eleme ìti positivi di meritevolezza tali da poter concedere questo beneficio, alla luce delle modal tà dell'azione, della gravità del vulnus causato al bene giuridico, dell'intensità del dolo e della )ersonalità del reo (cfr. pag. 4).

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa (orte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generi :he, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfav )revoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli rit( nuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez.

E, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Per quanto attiene alla valutazione della contestata recidiva, la Corte di appello ha motivato correttamente fondando sull'esegesi di questa Corte, anche a Se !ioni Unite, e enucleando gli indicatori della particolare pericolosità evidenziata dalla nuova scelta delinquenziale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

All'esito del giudizio odierno non segue, invece , la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, posto che — dato l'oggetto delle doglianze — tale parte non aveva titolo per partecipare (pur nelle forme de l'art. 611 cod. proc. pen.) all'udienza dinanzi a questa Corte.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spi se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39548/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, la quale ha confermato la sentenza di condanna primo gradi per il reato di cui all'art 140 bis d.lgs 385/1993 aggravato dalla recidiva reiterata ed infraquind Jennale. Dato atto della memoria del difensore della parte civile. Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge i er intervenuta estinzione del reato per prescrizione, considerando che, almeno per le cc -dotte fino al dicembre 2014, deve ritenersi decorso il relativo termine - è manifestamente inl)ndato poiché, anche retrodatando il primo episodio al primo settembre 2014, la data più vicina di prescrizione va individuata nel 3 maggio 2026. La prescrizione deve essere ca colata, infatti, tenuto conto del riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, ,Iumentando di due terzi il massimo edittale (per individuare il termine ordinario ex art. 157 cd. e poi aumentando di altri due terzi il termine ordinario ex art. 161, comma 2, cod. p , !ri.; al termine massimo così determinato vanno aggiunti complessivi 150 giorni di sospensioi e per il rinvio per l'emergenza covid del 7 maggio 2020 e per il rinvio per astensione dei d fensori dal 12 ottobre 2020 al 11 marzo 2021. Rilevato che il secondo e terzo motivo di ricorso - con cui si lamentano, ri ;pettivamente, vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuant generiche, in ragione della non gravità del fatto, della modalità delle azioni e delle condizion soggettive ed oggettive del reo, nonché violazione di legge con riferimento alla contestata rei idiva, che non si ritiene configurabile nel caso di specie, ma anzi irrilevante alla stregua del bila lciamento con le altre circostanze - sono entrambi inammissibili poiché la Corte di Appello ha deguatamente motivato sul punto. Con riferimento alle circostanze attenuanti ha, infatti, fornito sufficier te e corretta motivazione, ritenendo che nel caso di specie non sussistono gli eleme ìti positivi di meritevolezza tali da poter concedere questo beneficio, alla luce delle modal tà dell'azione, della gravità del vulnus causato al bene giuridico, dell'intensità del dolo e della )ersonalità del reo (cfr. pag. 4). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa (orte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generi :he, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfav )revoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli rit( nuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. E, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Per quanto attiene alla valutazione della contestata recidiva, la Corte di appello ha motivato correttamente fondando sull'esegesi di questa Corte, anche a Se !ioni Unite, e enucleando gli indicatori della particolare pericolosità evidenziata dalla nuova scelta delinquenziale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, cc n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. All'esito del giudizio odierno non segue, invece , la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, posto che — dato l'oggetto delle doglianze — tale parte non aveva titolo per partecipare (pur nelle forme de l'art. 611 cod. proc. pen.) all'udienza dinanzi a questa Corte. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spi se processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso, il 26 marzo 2025 Il consigliere est
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