Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:825
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0727_RES
[OSCURATO:PERSONA]727/22
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] CLG
contro
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] e a.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 ottobre 2024
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Articolo 2, lettera a) – Nozione di “piani e programmi (...) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” – Misura adottata dal governo di uno Stato membro unicamente sulla base di una disposizione della Costituzione di tale Stato membro che prevede che il potere esecutivo dello Stato è esercitato da detto governo o sotto la sua autorità»
Ambiente – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Direttiva 2001/42 – Piano o programma – Nozione – Misura adottata dal governo di uno Stato membro unicamente sulla base di una disposizione della Costituzione di tale Stato membro che prevede che il potere esecutivo dello Stato è esercitato da detto governo o sotto la sua autorità – Esclusione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 2, a), e 4, § 3]
(v. punti 23-38 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda), la Corte precisa la nozione di «piani e programmi» che devono essere sottoposti a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42 (
1
).
Nell’ambito del [OSCURATO:PERSONA] 2040 (progetto Irlanda 2040), mirato alla creazione di un piano unificato e coerente per l’uso e lo sviluppo del territorio all’interno dell’Irlanda, il governo irlandese ha adottato, con decisione del 16 febbraio 2018, un quadro di pianificazione nazionale (in prosieguo: il «NPF») e un piano di sviluppo nazionale (in prosieguo: il «NDP»).
[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA], un’organizzazione non governativa per la tutela dell’ambiente, ha proposto un ricorso avverso tale decisione, che è stato respinto dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) in primo grado e dalla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda) con due decisioni in appello. [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] ha quindi impugnato le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello) dinanzi al giudice del rinvio, contestando la validità del NPF e del NDP alla luce dei requisiti della direttiva 2001/42.
Nutrendo dubbi sulla questione se tali misure rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/42, il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte su tale punto.
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che la direttiva 2001/42 riguarda i piani e i programmi che sono, da un lato, elaborati o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale (prima condizione) e, dall’altro, previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative (seconda condizione).
Per quanto concerne la seconda condizione, da una giurisprudenza costante risulta che devono essere considerati «previsti», ai sensi e ai fini dell’applicazione della direttiva 2001/42, i piani e programmi la cui adozione sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari nazionali, le quali determinano le autorità competenti per adottarli nonché la loro procedura di elaborazione. Pertanto, una misura deve essere considerata «prevista» quando esiste nel diritto nazionale una base giuridica particolare che autorizzi le autorità competenti a procedere alla sua adozione, anche se tale adozione non ha carattere obbligatorio.
Orbene, secondo le spiegazioni fornite dal giudice del rinvio, il NPF è stato adottato con una decisione del governo unicamente sulla base di una disposizione della Costituzione che, lungi dal disciplinare l’adozione di piani o di programmi determinando le autorità competenti per adottarli e la loro procedura di elaborazione, si limita a stabilire, conformemente al principio costituzionale della separazione dei poteri, che, a differenza dei poteri legislativo e giudiziario, il potere esecutivo dello Stato è esercitato, in generale, dal governo o sotto la sua autorità. Ne consegue che un siffatto quadro di pianificazione nazionale non soddisfa la condizione di essere previsto da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, di conseguenza, non costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42.
Questa conclusione lascia tuttavia impregiudicata la valutazione, alla luce della direttiva 2001/42, dei piani o programmi che saranno eventualmente adottati per attuare il NPF. A questo proposito, se vengono adottati piani o programmi di attuazione del NPF, e questi ultimi soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 2001/42, tale direttiva non autorizza le autorità nazionali a giustificare gli eventuali effetti sull’ambiente di tali piani o programmi per il motivo che tali effetti deriverebbero da orientamenti decisi nel NPF, dal momento che quest’ultimo non costituisce un piano o un programma e non rientra quindi nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati che possono essere valutati a vari livelli ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, di tale direttiva.
La Corte precisa, inoltre, che la conclusione secondo cui il NPF non costituisce un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42 lascia altresì impregiudicata la valutazione, alla luce della medesima direttiva, dei piani o programmi che saranno, a seconda dei casi, adottati al fine di modificare o di sostituire il NPF.
Per quanto riguarda il NDP, la Corte constata che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che esso è stato adottato dal governo irlandese sulla stessa base giuridica del NPF e che neppure esso costituisce quindi un piano o un programma ai sensi della direttiva 2001/42.
(
1
) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (
GU 2001, L 197, pag. 30
).