CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10612/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RACO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del reato di ricettazione è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato inquadramento della condotta come di lieve entità, alla luce della complessiva valutazione del fatto, del numero e della tipologia dei documenti e delle carte di pagamento ricettatee del profilo personologico del ricorrente(vedi pag. 1 e 2 della sentenza impugnata) motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il mancato bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui all’art. 648 cod. pen. e la contestata recidiva infraquinquennale, è assorbito dall’inammissibilità del primo motivo di ricorso; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è non consentito in sede di legittimità. La Corte di appello ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere e dei plurimi precedenti penali di cui l’imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 05/