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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 25646/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data 5 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582, 635 e 337 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto consumata la rapina contestata al capo A dell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, in data 5 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 628, 582, 635 e 337 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto consumata la rapina contestata al capo A dell'imputazione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridici conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris