CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06548/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sull'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 22.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia aveva confermato la sentenza del 3.7.2018 con cui il Tribunale del capoluogo veneto aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di esercizio abusivo della professione di avvocato e truffa per cui, ritenuta la continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre ai pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in via equitativa unitamente alle spese; 2. la Corte di Cassazione, in data 9.9.2020, aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Venezia limitatamente al delitto di truffa che aveva dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela e dichiarato invece inammissibile nel resto il ricorso rinviando ad altra Sezione della medesima Corte di Appello per la nuova determinazione della pena in ordine al solo delitto di esercizio abusivo della professione; 3. la Corte di Appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, ha rideterminato la pena per il delitto di esercizio abusivo della professione in mesi 8 di reclusione ed Euro 12.000 di multa; 4. ricorre per cassazione il difensore del Bozzone lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 348 cod. pen. ed all'art. 4 comma 2 cod. pen.: rileva, in particolare, che il reato sarebbe stato commesso in data 1.3.2013 quando era punito con la pena alternativa della reclusione sino a 6 mesi o con la multa da 103 a 516 Euro mentre la Corte di Appello ha applicato congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria oggi introdotta con la legge 22.1.2018 n. 3 in vigore dal 15.2.2018; rileva quindi che la norma vigente al momento del fatto era più favorevole e che avrebbe dovuto trovare applicazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 cod. pen.; 5. il PG aveva trasmesso le conclusioni scritte dove aveva concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello per nuovo esame; aveva rilevato, infatti, che il giudice del rinvio ha applicato al ricorrente una pena illegale in quanto non conforme a quella vigente al momento del fatto. 6. Il ricorso è fondato. Sino all'entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 3, che è intervenuta (anche) sull'art. 348 cod. pen., il delitto di esercizio abusivo della professione era punito, in via alternativa, ".. con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da Euro 103 a Euro 516". Con l'art. 12 comma 1 della legge 11 gennaio 2018 n. 3, il legislatore è intervenuto sull'art. 348 cod. pen. che è stato modificato limitatamente alla sanzione che, attualmente, è quella della "... reclusione da sei mesi a tre anni e con al multa da Euro 10.000 a Euro 50.000". I fatti, alla luce della contestazione, risalgono a data antecedente al gennaio del 2018 dovendo perciò, ai sensi dell'art. 2, comma 4, trovare applicazione, tra quelle succedutesi nel tempo, la disciplina più favorevole all'imputato che, nel caso di specie, deve essere individuata in quella vigente al momento del fatto che, prevedendo una pena alternativa, contemplava perciò anche la possibilità di infliggere la sola pena pecuniaria laddove la stessa pena detentiva era di gran lunga inferiore a quella introdotta successivamente ed in vigore al momento della decisione. La sentenza impugnata, avendo invece applicato il regime sanzionatorio previsto dalla novella del 2018 va annullata.I giudici di merito avevano peraltro riconosciuto il Bozzone responsabile sia per il delitto di truffa che per quello di esercizio abusivo della professione e la pena era stata tuttavia calcolata - ritenuta tra di essi la continuazione - partendo dal quella stabilita per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. ed aumentandola di mesi 9 di reclusione ed Euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 348 cod. pen.. Di qui, perciò, la necessità di rinviare ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia che dovrà rideterminare il trattamento sanzionatorio per il solo delitto di cui all'art. 348 cod. pen. tenendo conto del regime antecedente l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018. La Corte di Appello in sede di rinvio ha applicato quasi il minimo, ovvero mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000 di multa. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia per la determinazione della pena. Così deciso in Roma il 12.1.2022 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere -estensore Il P