Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46786/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; unto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 5ì.6e ha concluso chiedendo 14A11 9-e,A, Z3 i Jue. (319),b2,...i.id£Q.

L. I fl-bi 20 r udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 ottobre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. art. 56-610 cod. pen. alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, allegando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata applicazione della fattispecie penale contestata.

La corte territoriale ritiene in maniera erronea che l'estinzione del procedimento civile con conseguente caducazione della sentenza del tribunale civile di Trapani che aveva riconosciuto le ragioni del padre dell'odierno imputato, poi parte nel procedimento di appello e in quello dinanzi a questa corte in rappresentanza del proprio genitore, derivando dalla legge non giova ai fini della riqualificazione giuridica del fatto in ragione del principio per cui l'ignoranza della legge non scusa; ma nel caso di specie si è di fronte ad una norma processuale e non sostanziale.

Il comportamento assunto dal Fonte è stato determinato unicamente dal fatto che egli ritiene essere comproprietario di un piccolo spazio di terreno antistante un pozzo da cui ha il diritto di attingere acqua.

Pertanto nel momento in cui il ricorrente si accorse che il Casciano ebbe ad iniziare dei lavori non solo di recinzione di detto spazio ma addirittura di interramento del pozzo ritenne di intervenire credendo di esercitare un proprio diritto.

La ricostruzione dei fatti meglio sì presta dunque ad essere ricondotta sotto la fattispecie specifica di cui all'art. 393 cod. pen., invece che nella più generica e grave ipotesi di violenza privata ex art. 610 cod. pen..

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la determinazione della pena, evidenziando altresì la carenza di giustificazione al riguardo.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si lamenta che la corte territoriale non ha proceduto a dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, risalendo i fatti, rispettivamente, al 4.7.2012 e al 16.7.2012.

Indi si chiede accertarsi la intervenuta prescrizione dei reati e annullarsi la pronuncia impugnata senza rinvio; in via subordinata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione dei reati. 4.11 ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p., sicchè non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ( Sez.

Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez.

IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] ).

Per i reati per i quali è processo, invero, così come evidenziato dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso ( e in sede di conclusioni avendo chiesto in via principale l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per la estinzione dei reati per prescrizione ) è maturato, successivamente alla sentenza di secondo grado, con riferimento al reato di cui al capo A, il 4.1.2020, e in relazione a quello di cui al capo B, il 16.1.2020, il termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere rispettivamente dal 4.7.2012 e dal 16.7.2012; ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274 ).

Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p. - risultando pacifico che l'imputato ebbe a compiere gli atti oggetto di contestazione rispetto ai quali peraltro in ricorso si mette in dubbio unicamente la loro qualificazione giuridica - sicchè, quanto agli effetti penali, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione e gli altri motivi dedotti, peraltro infondati, rimangono assorbiti, agli effetti penali, in tale epilogo decisorio.

5. Il ricorso va rigettato in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata.

Il ricorrente rapporta al caso di specie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 393 cod. pen., assumendo che sia evidente come tale ultimo delitto sia indiscutibilmente più idoneo a rappresentare la fattispecie concreta rispetto all'ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen., ravvisata dalla Corte di appello.

A differenza, di quanto si assume, invece, come può desumersi dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non sussisteva nel caso di specie una pretesa giuridicamente tutelabile in favore dell'imputato, tenuto conto del decorso processuale dell'azione giudiziaria civile all'epoca intrapresa.

D'altronde, le stesse Sezioni Unite, nella recente pronuncia "Filardo" del 16/07/2020 ( Sez.

U, n. 29541, Rv. 280027- 02 ), nell'affermare il principio secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, non hanno comunque escluso che la possibilità di ricorso al giudice costituisca la premessa necessaria su cui si fonda la ragione fattasi da sé e, al contempo, l'essenza che ne giustifica la meno grave incriminazione.

Esse hanno precisato in motivazione che ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ( Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362).

6. Il secondo motivo nell'attingere la pena e la sua determinazione rimane privo di pregio, non rilevando esso ai fini civili.

7. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; mentre agli effetti civili il ricorso dev'essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; unto il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 5ì.6e ha concluso chiedendo 14A11 9-e,A, Z3 i Jue. (319),b2,...i.id£Q. L. I fl-bi 20 r udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 3 ottobre 2019 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. art. 56-610 cod. pen. alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, allegando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'errata applicazione della fattispecie penale contestata. La corte territoriale ritiene in maniera erronea che l'estinzione del procedimento civile con conseguente caducazione della sentenza del tribunale civile di Trapani che aveva riconosciuto le ragioni del padre dell'odierno imputato, poi parte nel procedimento di appello e in quello dinanzi a questa corte in rappresentanza del proprio genitore, derivando dalla legge non giova ai fini della riqualificazione giuridica del fatto in ragione del principio per cui l'ignoranza della legge non scusa; ma nel caso di specie si è di fronte ad una norma processuale e non sostanziale. Il comportamento assunto dal Fonte è stato determinato unicamente dal fatto che egli ritiene essere comproprietario di un piccolo spazio di terreno antistante un pozzo da cui ha il diritto di attingere acqua. Pertanto nel momento in cui il ricorrente si accorse che il Casciano ebbe ad iniziare dei lavori non solo di recinzione di detto spazio ma addirittura di interramento del pozzo ritenne di intervenire credendo di esercitare un proprio diritto. La ricostruzione dei fatti meglio sì presta dunque ad essere ricondotta sotto la fattispecie specifica di cui all'art. 393 cod. pen., invece che nella più generica e grave ipotesi di violenza privata ex art. 610 cod. pen.. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la determinazione della pena, evidenziando altresì la carenza di giustificazione al riguardo. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si lamenta che la corte territoriale non ha proceduto a dichiarare estinti i reati per intervenuta prescrizione, risalendo i fatti, rispettivamente, al 4.7.2012 e al 16.7.2012. Indi si chiede accertarsi la intervenuta prescrizione dei reati e annullarsi la pronuncia impugnata senza rinvio; in via subordinata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti.[OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso per iscritto chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per l'intervenuta prescrizione dei reati. 4.11 ricorso non è inammissibile ai sensi dell'art. 606/3 c.p.p., sicchè non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ( Sez. Un., n.23428 del 22/03/2005; Sez. IV, n.31344 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] ). Per i reati per i quali è processo, invero, così come evidenziato dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso ( e in sede di conclusioni avendo chiesto in via principale l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata per la estinzione dei reati per prescrizione ) è maturato, successivamente alla sentenza di secondo grado, con riferimento al reato di cui al capo A, il 4.1.2020, e in relazione a quello di cui al capo B, il 16.1.2020, il termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, a decorrere rispettivamente dal 4.7.2012 e dal 16.7.2012; ma l'obbligo della immediata declaratoria di tale causa di estinzione, sancito dal primo comma dell'art. 129 c.p.p., implica nel contempo la valutazione della sussistenza in modo evidente di una ragione di proscioglimento dell'imputato, alla luce della regola di giudizio posta dal secondo comma del medesimo art. 129 c.p.p., rilevabile, tuttavia, soltanto nel caso in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009 Rv. 244274 ). Nel caso di specie non ricorrono in modo evidente ed assolutamente non contestabile ragioni di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129/2 c.p.p. - risultando pacifico che l'imputato ebbe a compiere gli atti oggetto di contestazione rispetto ai quali peraltro in ricorso si mette in dubbio unicamente la loro qualificazione giuridica - sicchè, quanto agli effetti penali, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati ascritti all'imputato estinti per prescrizione e gli altri motivi dedotti, peraltro infondati, rimangono assorbiti, agli effetti penali, in tale epilogo decisorio. 5. Il ricorso va rigettato in relazione agli effetti civili scaturenti dalla sentenza impugnata. Il ricorrente rapporta al caso di specie gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 393 cod. pen., assumendo che sia evidente come tale ultimo delitto sia indiscutibilmente più idoneo a rappresentare la fattispecie concreta rispetto all'ipotesi di cui all'art. 610 cod. pen., ravvisata dalla Corte di appello. A differenza, di quanto si assume, invece, come può desumersi dalla ricostruzione operata dai giudici del merito, non sussisteva nel caso di specie una pretesa giuridicamente tutelabile in favore dell'imputato, tenuto conto del decorso processuale dell'azione giudiziaria civile all'epoca intrapresa. D'altronde, le stesse Sezioni Unite, nella recente pronuncia "Filardo" del 16/07/2020 ( Sez. U, n. 29541, Rv. 280027- 02 ), nell'affermare il principio secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie, non hanno comunque escluso che la possibilità di ricorso al giudice costituisca la premessa necessaria su cui si fonda la ragione fattasi da sé e, al contempo, l'essenza che ne giustifica la meno grave incriminazione. Esse hanno precisato in motivazione che ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente ( Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). 6. Il secondo motivo nell'attingere la pena e la sua determinazione rimane privo di pregio, non rilevando esso ai fini civili. 7. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione; mentre agli effetti civili il ricorso dev'essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Sentenza Cassazione n. 46786/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris