Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18255/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale effetto di legge; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] coordinamento Campania, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto qui di interesse in ordine alla posizione dell'Esposito, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 629, comma secondo, cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo diversi motivi di di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte di appello ha ritenuto erroneamente sussistente il delitto di estorsione piuttosto che quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; nei motivi di appello la difesa aveva dimostrato la ricorrenza di un rapporto di credito debito tra la Farese e l'Esposito, con l'intermediazione dell'Avetrano, specificando che non poteva assolutamente ritenersi ricorrente una relazione usuraria tra gli stessi; dunque, quando l'Esposito aveva minacciato con la pistola l'Ametrano aveva agito non per la riscossione di interessi usurari, ma per ottenere la restituzione dei soldi prestati senza alcun interesse alla Farese, agendo in relazione ad un ordinario rapporto di credito debito.

Difatti la Procura non ha mai contestato l'usura in danno della Farese, sicché si deve ritenere la mancanza del reato presupposto dell'estorsione e la minaccia esercitata con la pistola non può essere considerata elemento costitutivo dell'estorsione, mancando un prestito a monte.

2.2. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].

2.3. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, oltre che vizio della motivazione in relazione alle attività di intercettazione tra presenti confluite nel rit 434/19, in considerazione del disposto degli art. 266, 267, 271 e 191 cod. proc. pen.

La difesa dopo un ampio richiamo al materiale captativo, ad atti del procedimento e alla elaborazione giurisprudenziale sul tema, ha rilevato come il locale presso la tipografia, erroneamente riferito all'Avetrano, dovesse ritenersi contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria, luogo di privata dimora, con conseguente inutilizzabilità delle captazioni ivi realizzate.

2.4. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli art. 12, 371, comma 2, lett. b) e 191 cod. proc. pen; la difesa, con un ampio richiamo alla motivazione della sentenza di appello, ha contestato che il motivo proposto negli stessi termini, quanto alla posizione e ruolo dell'Ametrano, e conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni, potesse essere effettivamente ritenuto inammissibile; dall'insieme degli elementi acquisiti era difatti emerso senza alcun dubbio che lo stesso aveva svolto attività di mediazione usuraria, concorrendo nel reato di usura perpetrato in danno della [OSCURATO:PERSONA]; questi elementi erano emersi in modo univoco dalle s.i.t. rese in diverse occasioni dall'Ametrano; dopo un ampio richiamo ad atti del procedimento (s.i.t. della Farese in particolare) ed alle conversazioni captate la difesa ha, dunque, sottolineato come fosse da ritenere inequivoca l'attività di intermediazione usuraria svolta dall'Ametrano per cui doveva essere esclusa la sua posizione di persona offesa. 2.5 Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis del cod. pen.in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per mancata confessione o resipiscenza, nonostante queste attività, richiamate dalla Corte di appello, dovessero essere ritenute frutto di scelte difensive, così come irrilevante doveva essere ritenuto il richiamo alla assenza di fonti di reddito. 2.6 È stato inoltre proposto un motivo aggiunto con il quale si è nuovamente criticata la declaratoria di inammissibilità per aspecificità.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere rigettati perché proposti con motivi infondati, non consentiti e generici.

In via preliminare occorre evidenziare come entrambi i ricorsi si siano limitati a reiterare, seppure approfonditamente e con richiami giurisprudenziali, i motivi di appello, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, senza confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto tra l'altro del tutto conforme alla sentenza di primo grado, con argomentazioni logiche, persuasive e del tutto prive di aporie.

In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).

2. Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello.

Va poi ricordato che, nel caso in esame, in presenza di una doppia affermazione conforme sulla responsabilità del ricorrente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v.

Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.).

3. La sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, quantomeno negli aspetti fondamentali.

Come emerge dalle puntuali argomentazioni in ordine alla qualificazione giuridica della contestazione elevata, alla descrizione del luogo e qualificazione dello stesso al fine della utilizzabilità delle captazioni, al ruolo dell'Ametrano in relazione alla Farese, al trattamento sanzionatorio.

In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879).

4. Ciò premesso, occorre rilevare come il primo motivo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto nell'interesse dell'Esposito è infondato, oltre che generico nel non confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente ricostruito caratteristiche e modalità dell'azione e condotta imputata al ricorrente, caratterizzata da particolare violenza e pervasisvità mediante uso di arma nei confronti di un terzo.

La Corte di appello, tra l'altro in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado, ha ricostruito ampiamente e logicamente, in assenza di aporie, l'insieme di rapporti illeciti che l'Esposito intratteneva sia con l'Ametrano, che con la Farese, ed ha chiarito come l'Esposito, a fronte dell'inadempimento della Farese al pagamento degli interessi usurari conseguenti al prestito ricevuto dal ricorrente, avesse imposto il pagamento di tali interessi all'Ametrano, reo di avere presentato questa persona, poi risultata inadempiente, così che lo stesso Ametrano, già gravato dal pagamento di onerosissimi interessi usurari sia nei confronti dell'Esposito che dello zio dello stesso, si era trovato a dover pagare anche la quota parte di interessi usurari riferibili al prestito acceso dalla Farese, sempre a condizioni usurarie, dall'Esposito.

La Corte di appello ha motivatamente evidenziato come solo a seguito di tale ulteriore vessatoria imposizione l'Ametrano avesse cercato di reagire, evidenziando la sua impossibilità di adempiere anche alle quote di interessi imputabili alla Farese.

Proprio da tale tentativo di sottrarsi ad ulteriori pagamenti era conseguita la violentissima e minacciosa reazione del ricorrente, che è stata correttamente considerata dai due giudici di merito quale tipica condotta integrante estorsione, tenuto conto del contesto nell'ambito del quale la azione si inseriva, della precipua intenzionalità che la caratterizzava, delle caratteristiche della condotta predetta, della direzione della stessa verso un soggetto terzo ed estraneo al rapporto di carattere usurario, con ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto evidenziato sul tema della distinzione tra le due ipotesi di delitto dalle Sez.

U Filardo (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), che hanno chiarito che elemento risolutivo nella valutazione è rappresentato anche dalle modalità di accertamento del dolo di estorsione; nel senso che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione (circostanza questa esplicitamente emersa dalla considerazione delle decisioni, in correlazione tra loro, dei giudici di merito: azione violenta, intimidazione con arma, minacce gravi nei confronti di un terzo estraneo al rapporto di asserito debito/credito azionato).

La prova in questione ha, dunque, carattere indiretto e deve essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, che si caratterizzano come momenti assolutamente significativi e motivatamente ritenuti tali dalla Corte di appello nel qualificare il fatto in termini di estorsione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).

In aggiunta alla motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, occorre richiamare sul punto, compiutamente correggendo la motivazione, tenuto conto delle caratteristiche dell'azione e del contesto nell'ambito del quale maturava la condotta dell'Esposito, il principio di diritto secondo il quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce nei confronti d soggetti di terzi ed estranei rispetto alla pretesa azionata (Sez. 2, n. 5092 del 20712/2017, Gatto, Rv. 272017-01), circostanza questa tra l'altro caratterizzata nel caso in esame da particolare aggressività anche in considerazione delle caratteristiche della minaccia e della pretesa di ottenere dal terzo il pagamento di quanto dovuto dalla Farese.

È, dunque, evidente la piena integrazione della condotta estorsiva oggetto di contestazione, atteso che la condotta minacciosa si è manifestata ed è stata diretta non solo nei confronti del debitore, ma anche verso una persona del tutto estranea al sinallagma asseritamente contrattuale richiamato dalla difesa (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01).

5. Anche il primo motivo a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse dell'Esposito, è infondato, perché reiterativo e di fatto non consentito, in mancanza di reale confronto con la motivazione della sentenza di appello, che ha argomentato persuasivamente sul punto, chiarendo caratteristiche e tipologia del luogo ove venivano poste in essere le intercettazioni ambientali, escludendo con argomentazione ampia e condivisibile che si potesse riscontrare nel caso concreto un luogo di privata dimora.

La difesa non si confronta effettivamente con tale motivazione e, seppure in modo approfondito, si è di fatto limitata a proporre una propria lettura alternativa dell'insieme di elementi persuasivamente valutati dalla Corte di appello.

La Corte di appello ha, infatti, ampiamente motivato, evidenziando come il locale adiacente alla tipografia, adibito sostanzialmente ad ufficio (per mero evidente errore materiale riferito all'Avetrano e non ad altro soggetto che interveniva in articolato scambio assegni, come emerge dalle stesse allegazioni della difesa anche in questa sede) non costituisce un luogo di privata dimora, per tale dovendosi intendere quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve, attualmente e concretamente, la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nelle sue personali modalità esistenziali.

In tal senso è stata fatta corretta applicazione, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, dei costanti principi di diritto secondo i quali non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo.

Pertanto, in aderenza al dettato legislativo che ha riguardo all'oggettività del luogo piuttosto che all'attività che in esso eventualmente si svolge, l'ufficio adiacente ad un luogo di svolgimento di attività lavorativa, artigianale o imprenditoriale che sia, in quanto spazio destinato naturalmente al confronto per le attività lavorative in corso di svolgimento e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 cod. pen., giacché nell'ufficio di una azienda, di norma, non si svolgono atti caratteristici della vita domestica.

In altri termini, ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui agli art. 266 cod. proc. deve intendersi luogo di privata dimora quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali, che l'art. 14 Cost. garantisce proclamando l'inviolabilità del domicilio.

Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che non può essere considerato luogo di privata dimora l'ufficio amministrativo, posto nel retro di una attività artigianale o imprenditoriale di ogni altro locale al quale, di norma, acceda un numero consistente e potenzialmente indiscriminato di persone, a seconda delle esigenze della attività predetta.

Sotto questo profilo, dunque, appaiono, ancora una volta, non fondati i rilievi difensivi circa l'omesso rispetto delle disposizioni di legge in tema di intercettazioni ambientali che, nel caso di specie, si sono svolte nel pieno rispetto di tutti i parametri stabiliti dagli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. £Sez. 1, n. 30566 del 07703/2019, Lucarelli, Rv. 276603-01; Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 247942- 01; Sez. 6, n. 47304 del 24/11/2009, Coccozza, Rv. 245485-01).

Né la difesa sul punto ha articolato, quanto agli esiti dell'asserita inutilizzabilità, adeguata considerazione della prova di resistenza.

5.1. Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la dichiarazione di inammissibilità della Corte di appello, si caratterizza per la genericità dell'argomentazione proposta e reiterata con il motivo aggiunto, in mancanza di confronto con la argomentazione della Corte di appello.

Il ricorrente si limita anche in questo caso a proporre una propria lettura alternativa del merito che, sebbene approfondita, omette di confrontarsi quanto alla considerazione e caratterizzazione della posizione e ruolo dell'Arnetrano con la motivazione della Corte di appello, che ha tra l'altro sul punto esplicitamente richiamato la sentenza di primo grado che (dalla pagg. 8 e seg.) e persuasivamente motivato nel definire la posizione di persona offesa dello stesso, escludendo recisamente il ruolo di intermediatore usurario, chiarendo invece come l'Ametrano, a causa dell'avere lui stesso presentato la Farese all'Esposito, era divenuto vittima per una seconda volta delle richieste usurarie, essendo costretto a pagare anche la somma dovuta dalla Farese e dalla stessa non corrisposta.

La Corte di appello e il giudice di primo grado hanno ampiamente motivato e con tale motivazione il ricorrente non si confronta.

Inoltre, occorre considerare come in primo grado il ricorrente abbia chiesto di essere giudicato con rito abbreviato; in tal senso è bene ricordare il chiaro disposto del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. quanto alla sanatoria di nullità non assolute e non rilevabilità di cause di inutilizzabilità, salvo quelle derivanti da un divieto probatorio certamente non ricorrente nel caso in esame.

5.2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio, ed in particolare in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivamente valutabili.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella

I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01).

6. Il rigetto dei motivi proposti si estende al motivo aggiunto, che ha esplicato ulteriormente il tema di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. già inoltrato con il secondo motivo del secondo ricorso.

7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite che si liquidano in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udite le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni consequenziale effetto di legge; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] coordinamento Campania, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato, per quanto qui di interesse in ordine alla posizione dell'Esposito, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale lo stesso è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 629, comma secondo, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto due distinti ricorsi per cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo diversi motivi di di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché contraddittoria o manifestamente illogica; la Corte di appello ha ritenuto erroneamente sussistente il delitto di estorsione piuttosto che quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; nei motivi di appello la difesa aveva dimostrato la ricorrenza di un rapporto di credito debito tra la Farese e l'Esposito, con l'intermediazione dell'Avetrano, specificando che non poteva assolutamente ritenersi ricorrente una relazione usuraria tra gli stessi; dunque, quando l'Esposito aveva minacciato con la pistola l'Ametrano aveva agito non per la riscossione di interessi usurari, ma per ottenere la restituzione dei soldi prestati senza alcun interesse alla Farese, agendo in relazione ad un ordinario rapporto di credito debito. Difatti la Procura non ha mai contestato l'usura in danno della Farese, sicché si deve ritenere la mancanza del reato presupposto dell'estorsione e la minaccia esercitata con la pistola non può essere considerata elemento costitutivo dell'estorsione, mancando un prestito a monte. 2.2. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, oltre che vizio della motivazione in relazione alle attività di intercettazione tra presenti confluite nel rit 434/19, in considerazione del disposto degli art. 266, 267, 271 e 191 cod. proc. pen. La difesa dopo un ampio richiamo al materiale captativo, ad atti del procedimento e alla elaborazione giurisprudenziale sul tema, ha rilevato come il locale presso la tipografia, erroneamente riferito all'Avetrano, dovesse ritenersi contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria, luogo di privata dimora, con conseguente inutilizzabilità delle captazioni ivi realizzate. 2.4. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento agli art. 12, 371, comma 2, lett. b) e 191 cod. proc. pen; la difesa, con un ampio richiamo alla motivazione della sentenza di appello, ha contestato che il motivo proposto negli stessi termini, quanto alla posizione e ruolo dell'Ametrano, e conseguente utilizzabilità delle sue dichiarazioni, potesse essere effettivamente ritenuto inammissibile; dall'insieme degli elementi acquisiti era difatti emerso senza alcun dubbio che lo stesso aveva svolto attività di mediazione usuraria, concorrendo nel reato di usura perpetrato in danno della [OSCURATO:PERSONA]; questi elementi erano emersi in modo univoco dalle s.i.t. rese in diverse occasioni dall'Ametrano; dopo un ampio richiamo ad atti del procedimento (s.i.t. della Farese in particolare) ed alle conversazioni captate la difesa ha, dunque, sottolineato come fosse da ritenere inequivoca l'attività di intermediazione usuraria svolta dall'Ametrano per cui doveva essere esclusa la sua posizione di persona offesa. 2.5 Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis del cod. pen.in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per mancata confessione o resipiscenza, nonostante queste attività, richiamate dalla Corte di appello, dovessero essere ritenute frutto di scelte difensive, così come irrilevante doveva essere ritenuto il richiamo alla assenza di fonti di reddito. 2.6 È stato inoltre proposto un motivo aggiunto con il quale si è nuovamente criticata la declaratoria di inammissibilità per aspecificità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere rigettati perché proposti con motivi infondati, non consentiti e generici. In via preliminare occorre evidenziare come entrambi i ricorsi si siano limitati a reiterare, seppure approfonditamente e con richiami giurisprudenziali, i motivi di appello, con argomentazioni del tutto sovrapponibili, senza confrontarsi con l'ampia motivazione della Corte di appello sul punto tra l'altro del tutto conforme alla sentenza di primo grado, con argomentazioni logiche, persuasive e del tutto prive di aporie. In tal senso, va ricordato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01). 2. Nel riproporre pedissequamente i motivi di appello al fine di introdurre un'evidente lettura alternativa del merito, non ammissibile in questa sede, il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza di appello. Va poi ricordato che, nel caso in esame, in presenza di una doppia affermazione conforme sulla responsabilità del ricorrente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Pertanto, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). 3. La sentenza impugnata ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, quantomeno negli aspetti fondamentali. Come emerge dalle puntuali argomentazioni in ordine alla qualificazione giuridica della contestazione elevata, alla descrizione del luogo e qualificazione dello stesso al fine della utilizzabilità delle captazioni, al ruolo dell'Ametrano in relazione alla Farese, al trattamento sanzionatorio. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879). 4. Ciò premesso, occorre rilevare come il primo motivo ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] proposto nell'interesse dell'Esposito è infondato, oltre che generico nel non confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha specificamente ricostruito caratteristiche e modalità dell'azione e condotta imputata al ricorrente, caratterizzata da particolare violenza e pervasisvità mediante uso di arma nei confronti di un terzo. La Corte di appello, tra l'altro in modo conforme alla decisione del giudice di primo grado, ha ricostruito ampiamente e logicamente, in assenza di aporie, l'insieme di rapporti illeciti che l'Esposito intratteneva sia con l'Ametrano, che con la Farese, ed ha chiarito come l'Esposito, a fronte dell'inadempimento della Farese al pagamento degli interessi usurari conseguenti al prestito ricevuto dal ricorrente, avesse imposto il pagamento di tali interessi all'Ametrano, reo di avere presentato questa persona, poi risultata inadempiente, così che lo stesso Ametrano, già gravato dal pagamento di onerosissimi interessi usurari sia nei confronti dell'Esposito che dello zio dello stesso, si era trovato a dover pagare anche la quota parte di interessi usurari riferibili al prestito acceso dalla Farese, sempre a condizioni usurarie, dall'Esposito. La Corte di appello ha motivatamente evidenziato come solo a seguito di tale ulteriore vessatoria imposizione l'Ametrano avesse cercato di reagire, evidenziando la sua impossibilità di adempiere anche alle quote di interessi imputabili alla Farese. Proprio da tale tentativo di sottrarsi ad ulteriori pagamenti era conseguita la violentissima e minacciosa reazione del ricorrente, che è stata correttamente considerata dai due giudici di merito quale tipica condotta integrante estorsione, tenuto conto del contesto nell'ambito del quale la azione si inseriva, della precipua intenzionalità che la caratterizzava, delle caratteristiche della condotta predetta, della direzione della stessa verso un soggetto terzo ed estraneo al rapporto di carattere usurario, con ciò facendo corretta applicazione del principio di diritto evidenziato sul tema della distinzione tra le due ipotesi di delitto dalle Sez. U Filardo (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02), che hanno chiarito che elemento risolutivo nella valutazione è rappresentato anche dalle modalità di accertamento del dolo di estorsione; nel senso che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione (circostanza questa esplicitamente emersa dalla considerazione delle decisioni, in correlazione tra loro, dei giudici di merito: azione violenta, intimidazione con arma, minacce gravi nei confronti di un terzo estraneo al rapporto di asserito debito/credito azionato). La prova in questione ha, dunque, carattere indiretto e deve essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro inequivoca potenzialità offensiva siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, che si caratterizzano come momenti assolutamente significativi e motivatamente ritenuti tali dalla Corte di appello nel qualificare il fatto in termini di estorsione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). In aggiunta alla motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, occorre richiamare sul punto, compiutamente correggendo la motivazione, tenuto conto delle caratteristiche dell'azione e del contesto nell'ambito del quale maturava la condotta dell'Esposito, il principio di diritto secondo il quale è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa di adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce nei confronti d soggetti di terzi ed estranei rispetto alla pretesa azionata (Sez. 2, n. 5092 del 20712/2017, Gatto, Rv. 272017-01), circostanza questa tra l'altro caratterizzata nel caso in esame da particolare aggressività anche in considerazione delle caratteristiche della minaccia e della pretesa di ottenere dal terzo il pagamento di quanto dovuto dalla Farese. È, dunque, evidente la piena integrazione della condotta estorsiva oggetto di contestazione, atteso che la condotta minacciosa si è manifestata ed è stata diretta non solo nei confronti del debitore, ma anche verso una persona del tutto estranea al sinallagma asseritamente contrattuale richiamato dalla difesa (Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, Guarnieri, Rv. 267123-01). 5. Anche il primo motivo a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], presentato nell'interesse dell'Esposito, è infondato, perché reiterativo e di fatto non consentito, in mancanza di reale confronto con la motivazione della sentenza di appello, che ha argomentato persuasivamente sul punto, chiarendo caratteristiche e tipologia del luogo ove venivano poste in essere le intercettazioni ambientali, escludendo con argomentazione ampia e condivisibile che si potesse riscontrare nel caso concreto un luogo di privata dimora. La difesa non si confronta effettivamente con tale motivazione e, seppure in modo approfondito, si è di fatto limitata a proporre una propria lettura alternativa dell'insieme di elementi persuasivamente valutati dalla Corte di appello. La Corte di appello ha, infatti, ampiamente motivato, evidenziando come il locale adiacente alla tipografia, adibito sostanzialmente ad ufficio (per mero evidente errore materiale riferito all'Avetrano e non ad altro soggetto che interveniva in articolato scambio assegni, come emerge dalle stesse allegazioni della difesa anche in questa sede) non costituisce un luogo di privata dimora, per tale dovendosi intendere quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei e che assolve, attualmente e concretamente, la funzione di proteggere la vita privata di coloro che lo posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios al fine di tutelare il diritto alla riservatezza nelle sue personali modalità esistenziali. In tal senso è stata fatta corretta applicazione, in senso del tutto conforme al giudice di primo grado, dei costanti principi di diritto secondo i quali non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo inidoneo, per la sua stessa struttura, conformazione e destinazione, a consentire ad una persona di risiedervi stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo. Pertanto, in aderenza al dettato legislativo che ha riguardo all'oggettività del luogo piuttosto che all'attività che in esso eventualmente si svolge, l'ufficio adiacente ad un luogo di svolgimento di attività lavorativa, artigianale o imprenditoriale che sia, in quanto spazio destinato naturalmente al confronto per le attività lavorative in corso di svolgimento e in quanto sfornito dei conforti minimi necessari per potervi soggiornare per un apprezzabile lasso di tempo, non può essere considerato luogo di privata dimora, secondo la definizione dell'art. 614 cod. pen., giacché nell'ufficio di una azienda, di norma, non si svolgono atti caratteristici della vita domestica. In altri termini, ai fini dell'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui agli art. 266 cod. proc. deve intendersi luogo di privata dimora quello adibito all'esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbativa da parte di estranei; deve cioè trattarsi di luoghi che assolvano attualmente e concretamente la funzione di proteggere la vita privata di coloro che li posseggono, i quali sono titolari dello ius excludendi alios, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di ciascun soggetto nelle sue personali modalità esistenziali, che l'art. 14 Cost. garantisce proclamando l'inviolabilità del domicilio. Alla stregua di tali principi è di intuitiva evidenza che non può essere considerato luogo di privata dimora l'ufficio amministrativo, posto nel retro di una attività artigianale o imprenditoriale di ogni altro locale al quale, di norma, acceda un numero consistente e potenzialmente indiscriminato di persone, a seconda delle esigenze della attività predetta. Sotto questo profilo, dunque, appaiono, ancora una volta, non fondati i rilievi difensivi circa l'omesso rispetto delle disposizioni di legge in tema di intercettazioni ambientali che, nel caso di specie, si sono svolte nel pieno rispetto di tutti i parametri stabiliti dagli artt. 266 e seg. cod. proc. pen. £Sez. 1, n. 30566 del 07703/2019, Lucarelli, Rv. 276603-01; Sez. 1, n. 24161 del 13/05/2010, Accomando, Rv. 247942- 01; Sez. 6, n. 47304 del 24/11/2009, Coccozza, Rv. 245485-01). Né la difesa sul punto ha articolato, quanto agli esiti dell'asserita inutilizzabilità, adeguata considerazione della prova di resistenza. 5.1. Il secondo motivo di ricorso, nel lamentare la dichiarazione di inammissibilità della Corte di appello, si caratterizza per la genericità dell'argomentazione proposta e reiterata con il motivo aggiunto, in mancanza di confronto con la argomentazione della Corte di appello. Il ricorrente si limita anche in questo caso a proporre una propria lettura alternativa del merito che, sebbene approfondita, omette di confrontarsi quanto alla considerazione e caratterizzazione della posizione e ruolo dell'Arnetrano con la motivazione della Corte di appello, che ha tra l'altro sul punto esplicitamente richiamato la sentenza di primo grado che (dalla pagg. 8 e seg.) e persuasivamente motivato nel definire la posizione di persona offesa dello stesso, escludendo recisamente il ruolo di intermediatore usurario, chiarendo invece come l'Ametrano, a causa dell'avere lui stesso presentato la Farese all'Esposito, era divenuto vittima per una seconda volta delle richieste usurarie, essendo costretto a pagare anche la somma dovuta dalla Farese e dalla stessa non corrisposta. La Corte di appello e il giudice di primo grado hanno ampiamente motivato e con tale motivazione il ricorrente non si confronta. Inoltre, occorre considerare come in primo grado il ricorrente abbia chiesto di essere giudicato con rito abbreviato; in tal senso è bene ricordare il chiaro disposto del comma 6-bis dell'art. 438 cod. proc. pen. quanto alla sanatoria di nullità non assolute e non rilevabilità di cause di inutilizzabilità, salvo quelle derivanti da un divieto probatorio certamente non ricorrente nel caso in esame. 5.2. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio, ed in particolare in ordine alla mancata concessione delle circostanze generiche, evidenziando l'assenza di elementi positivamente valutabili. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., con il d.l. n. 92 del 2008, convertito nella I. n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986-01, Sez. 3, n.44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610-01). 6. Il rigetto dei motivi proposti si estende al motivo aggiunto, che ha esplicato ulteriormente il tema di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. già inoltrato con il secondo motivo del secondo ricorso. 7. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite che si liquidano in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese d
Sentenza Cassazione n. 18255/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris