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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12731/2026

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rco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e ss., il Gup del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di PalombaMarco la pena di anni tre mesi 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa, e sostituivala pena detentiva in quella della detenzione domiciliare imponendo prescrizioni,altresì disponendo il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai finidell’espatrio di ogni altro documento equipollente.2.

Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,il Procuratore Generale della Corte di appello di Ancona, deducendo un solo motivodi impugnazione.2.

Deduce il vizio di violazione di legge ritenendo che la pena sia stataapplicata in violazione dell’art. 444 comma 1 bis cod. proc. pen. stante ilriconoscimento della recidiva reiterata e specifica e si rappresenta anche il vizioconseguente alla errata indicazione del reato più grave e all’aumento dellacontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Si deve osservare che quanto nel caso di specie l’intervenutopatteggiamento allargato è avvenuto in violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod.proc. pen., in forza del quale è esclusa la possibilità di applicazione di una penaconcordata - diminuita fino ad un terzo - nei confronti dei soggetti dichiaratirecidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., quale l’imputato di questoprocedimento, allorché la sanzione proposta superi anni due di reclusione, anchecongiunti a pena pecuniaria.

In proposito, la giurisprudenza di legittimità hachiarito, sulla scia dei principi affermati da Sez.

U. n. 35738/2010, Calibè, che aifini della preclusione al patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni, èsufficiente che la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., sia stata riconosciuta dal giudice, anche se, come nella fattispecie in esame,in concreto non applicata per effetto del giudizio di equivalenza con circostanze15/01/2014, Rv. 258258).2.E’ invece controverso in giurisprudenza se tale illegittimo accesso al ritocomporti l'illegalità della pena applicata.

In termini favorevoli alla illegalità sonointervenute diverse decisioni di legittimità, (Sez. 6, n. 3828 del 10/01/2019, TahaBouzehri, Rv. 274981; Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, D'Onofrio, Rv. 271526)secondo cui è affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza dipatteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia statacontestata la recidiva reiterata.

In termini contrari, invece, si è stabilito ( Sez. 2,n. 22187 del 19/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275590) che, nella specie, l'illegalità nonconnota la determinazione della sanzione in quanto tale, bensì le condizioni diaccesso al rito, che escludono l'effetto premiale ove la pena concordata superi idue anni.3.

Secondo questo collegio è condivisibile il rilievo per cui il viziodedotto non determina l'illegalità della pena, dovendosi considerare tale, secondola costante elaborazione ermeneutica della giurisprudenza di questa Corte, solo lapena inflitta extra o contra legem, in quanto non corrispondente per specie o perquantità (sia in eccesso che in difetto) a quella astrattamente prevista per lafattispecie incriminatrice, ovvero la pena determinata dal giudice attraverso unprocedimento di commisurazione basato su una norma dichiaratacostituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez.

U.,n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez.

U. n. 33040 del 26/2/2015, lazouli, Rv.264207; Sez.

U. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108) o in violazione delprincipio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (Sez.

U., n. 40986 del19/7/2018, Pittalà).

Circostanze che non ricorrono in rapporto alla disciplina di cuiall’art. 444 comma 1 bis cod. proc. pen., in cui pur in presenza di una preclusioneall’accesso al rito speciale, la violazione della predetta norma non incide di per sée immediatamente sulla illegalità della pena non disciplinando direttamente lastessa.4.

La illegalità della pena invece, tenuto conto anche del principio percui in tema di continuazione, l'aumento minimo di un terzo della pena ex art. 81,comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta larecidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la stessaequivalente alle riconosciute attenuanti, come nel caso di specie, (Sez. 3, n. 19496del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266791 - 01) emerge secondo questocollegio in relazione al calcolo concretamente effettuato nel determinare la penaapplicata : nella misura in cui, calcolata la pena base di anni 4 di reclusione edeuro 30.000 di multa, e stabilito l’aumento per la continuazione fino ad anni 5 direclusione ed euro 36.000 di multa, con successiva riduzione finale in anni 3 mesi4 di reclusione ed euro 24.000 di multa, il predetto aumento è stato stabilito inmisura inferiore ad un terzo della pena base stabilita, come invece disposto aisensi dell’art. 81 comma 4 cod. pen. in caso – come quello di specie – di ritenutasussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., Quest’ultima normainvero, laddove stabilisce il minimo inderogabile dell’aumento per lacontinuazione, deve ritenersi incidente sull’ambito edittale tipico della penaapplicabile in caso di sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra reatiascritti ad un soggetto recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. così collocando lapena in concreto qui stabilita al di fuori del sistema sanzionatorio come delineatodal codice penale ( in proposito cfr. Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Pg, Rv.280875 - 01).5.

Va precisato che l’ulteriore censura inerente la prospettata erroneaindividuazione del reato più grave non trova invece spazio in questa sede;trattandosi di profilo meramente valutativo che non rientra tra i casi, tassativi, exart. 444 comma 2 bis cod. proc. pen., di proponibilità del ricorso per cassazioneavverso sentenza di patteggiamento ex art 444 e ss. cod. proc. pen.6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, disponendosi latrasmissione degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso.

P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degliIn Roma il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rco [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. e ss., il Gup del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava nei confronti di PalombaMarco la pena di anni tre mesi 4 di reclusione ed euro 24.000 di multa, e sostituivala pena detentiva in quella della detenzione domiciliare imponendo prescrizioni,altresì disponendo il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai finidell’espatrio di ogni altro documento equipollente.2. Avverso l’ordinanza sopra indicata ha proposto ricorso per Cassazione,il Procuratore Generale della Corte di appello di Ancona, deducendo un solo motivodi impugnazione.2. Deduce il vizio di violazione di legge ritenendo che la pena sia stataapplicata in violazione dell’art. 444 comma 1 bis cod. proc. pen. stante ilriconoscimento della recidiva reiterata e specifica e si rappresenta anche il vizioconseguente alla errata indicazione del reato più grave e all’aumento dellacontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Si deve osservare che quanto nel caso di specie l’intervenutopatteggiamento allargato è avvenuto in violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod.proc. pen., in forza del quale è esclusa la possibilità di applicazione di una penaconcordata - diminuita fino ad un terzo - nei confronti dei soggetti dichiaratirecidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., quale l’imputato di questoprocedimento, allorché la sanzione proposta superi anni due di reclusione, anchecongiunti a pena pecuniaria. In proposito, la giurisprudenza di legittimità hachiarito, sulla scia dei principi affermati da Sez. U. n. 35738/2010, Calibè, che aifini della preclusione al patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni, èsufficiente che la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., sia stata riconosciuta dal giudice, anche se, come nella fattispecie in esame,in concreto non applicata per effetto del giudizio di equivalenza con circostanze15/01/2014, Rv. 258258).2.E’ invece controverso in giurisprudenza se tale illegittimo accesso al ritocomporti l'illegalità della pena applicata. In termini favorevoli alla illegalità sonointervenute diverse decisioni di legittimità, (Sez. 6, n. 3828 del 10/01/2019, TahaBouzehri, Rv. 274981; Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, D'Onofrio, Rv. 271526)secondo cui è affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza dipatteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia statacontestata la recidiva reiterata. In termini contrari, invece, si è stabilito ( Sez. 2,n. 22187 del 19/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275590) che, nella specie, l'illegalità nonconnota la determinazione della sanzione in quanto tale, bensì le condizioni diaccesso al rito, che escludono l'effetto premiale ove la pena concordata superi idue anni.3. Secondo questo collegio è condivisibile il rilievo per cui il viziodedotto non determina l'illegalità della pena, dovendosi considerare tale, secondola costante elaborazione ermeneutica della giurisprudenza di questa Corte, solo lapena inflitta extra o contra legem, in quanto non corrispondente per specie o perquantità (sia in eccesso che in difetto) a quella astrattamente prevista per lafattispecie incriminatrice, ovvero la pena determinata dal giudice attraverso unprocedimento di commisurazione basato su una norma dichiaratacostituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U.,n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, lazouli, Rv.264207; Sez. U. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108) o in violazione delprincipio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (Sez. U., n. 40986 del19/7/2018, Pittalà). Circostanze che non ricorrono in rapporto alla disciplina di cuiall’art. 444 comma 1 bis cod. proc. pen., in cui pur in presenza di una preclusioneall’accesso al rito speciale, la violazione della predetta norma non incide di per sée immediatamente sulla illegalità della pena non disciplinando direttamente lastessa.4. La illegalità della pena invece, tenuto conto anche del principio percui in tema di continuazione, l'aumento minimo di un terzo della pena ex art. 81,comma quarto, cod. pen., nei confronti dei soggetti per i quali sia stata ritenuta larecidiva reiterata, opera anche quando il giudice abbia considerato la stessaequivalente alle riconosciute attenuanti, come nel caso di specie, (Sez. 3, n. 19496del 24/09/2015, dep. 2016, Carambia, Rv. 266791 - 01) emerge secondo questocollegio in relazione al calcolo concretamente effettuato nel determinare la penaapplicata : nella misura in cui, calcolata la pena base di anni 4 di reclusione edeuro 30.000 di multa, e stabilito l’aumento per la continuazione fino ad anni 5 direclusione ed euro 36.000 di multa, con successiva riduzione finale in anni 3 mesi4 di reclusione ed euro 24.000 di multa, il predetto aumento è stato stabilito inmisura inferiore ad un terzo della pena base stabilita, come invece disposto aisensi dell’art. 81 comma 4 cod. pen. in caso – come quello di specie – di ritenutasussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., Quest’ultima normainvero, laddove stabilisce il minimo inderogabile dell’aumento per lacontinuazione, deve ritenersi incidente sull’ambito edittale tipico della penaapplicabile in caso di sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra reatiascritti ad un soggetto recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. così collocando lapena in concreto qui stabilita al di fuori del sistema sanzionatorio come delineatodal codice penale ( in proposito cfr. Sez. 6, n. 4726 del 20/01/2021, Pg, Rv.280875 - 01).5. Va precisato che l’ulteriore censura inerente la prospettata erroneaindividuazione del reato più grave non trova invece spazio in questa sede;trattandosi di profilo meramente valutativo che non rientra tra i casi, tassativi, exart. 444 comma 2 bis cod. proc. pen., di proponibilità del ricorso per cassazioneavverso sentenza di patteggiamento ex art 444 e ss. cod. proc. pen.6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, disponendosi latrasmissione degli atti al tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso. P.Q.Mannulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degliIn Roma il 25 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12731/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris