CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 18243/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11917-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1672/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha riformato la pronuncia della CI? di Bologna ove non erano state apprezzate le doglianze della parte contribuente in tema di contraddittorio preventivo su tributi armonizzati in caso di accertamento "a tavolino". Più in particolare la CTR ha ritenuto sempre dovuto il contraddittorio endoprocedimentale ed inficiato l'atto impositivo, trattandosi peraltro di questione di ripresa a tassazione di maggior IVA in operazioni di compravendita di telefoni cellulari con la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. Ha spiegato controricorso la parte contribuente che ha altresì depositato memoria in prossimità dell'adunanza a sostegno delle proprie conclusioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 12, comma 7, 1. n. 212/2000, nonché art. 31 Carta EDU. In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'amministrazione finanziaria è tenuta a rispettare, anche nell'ambito delle indagini cd. "a tavolino", il contraddittorio endoprocedimentale ove l'accertamento attenga a tributi "armonizzati": la violazione di tale obbligo comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni Ric. 2020 n. 11917 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (cfr. Cass. S.U., n. 24823/2015; V, n. 5502/2016; VI-5, n. 20036/2018), il cui accertamento spetta alla CTR. Nel particolare, trattandosi di tributi armonizzati, non vi è stata alcuna valutazione da parte della CTR in ordine all'effettivo assolvimento -da parte del contribuente- dell'onere di dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia-Romagna in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio