Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:288
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑366/06)
«Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2006/613/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto impugnabile – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230, primo comma, CE;
direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, nn. 2 e 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, art. 1, secondo comma, e allegati 1,
2 e 3) (v. punti 26-30)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230,
quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, allegato 1) (v.
punti 39-44, 46)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230,
quarto comma, CE) (v. punto 45)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della
direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU
L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de [OSCURATO:PERSONA]», nel
quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA], SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.