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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2008

ECLI:EU:T:2008:288
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑366/06) «Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2006/613/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto impugnabile – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230, primo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, nn. 2 e 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, art. 1, secondo comma, e allegati 1, 2 e 3) (v. punti 26-30)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, allegato 1) (v. punti 39-44, 46)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punto 45) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de [OSCURATO:PERSONA]», nel quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑366/06) «Ricorso di annullamento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Decisione 2006/613/CE – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea – Atto impugnabile – Assenza di incidenza diretta – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti (Art. 230, primo comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, nn. 2 e 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, art. 1, secondo comma, e allegati 1, 2 e 3) (v. punti 26-30) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 4, n. 5, e 6; decisione della Commissione 2006/613, allegato 1) (v. punti 39-44, 46) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punto 45) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 luglio 2006, 2006/613/CE, che adotta, a norma della direttiva del Consiglio 92/43/CEE, l’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GU L 259, pag. 1), nella parte in cui dichiara il sito denominato «Ramblas de Jergal, Tabernas y Sur de [OSCURATO:PERSONA]», nel quale è situato un terreno della ricorrente, sito di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA], SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione. 3) [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le proprie spese.
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