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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024

Cassazione n. 21454/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 25/9/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2021 dal Tribunale di Castrovillari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 8, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto all'annualità 2013, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena relativa allo stesso delitto accertato per l'annualità 2014.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità nei termini oggettivi e psicologici, che la sentenza non avrebbe riconosciuto o avrebbe motivato in termini assenti o viziati.

È eccepita, infine, l'intervenuta prescrizione del reato anche quando all'annualità 2014.

3. Rilevato che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto del 19/4/2025.

4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinqucento in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 25/9/2024 la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia emessa il 9/12/2021 dal Tribunale di Castrovillari, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, quanto all'annualità 2013, perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena relativa allo stesso delitto accertato per l'annualità 2014. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità nei termini oggettivi e psicologici, che la sentenza non avrebbe riconosciuto o avrebbe motivato in termini assenti o viziati. È eccepita, infine, l'intervenuta prescrizione del reato anche quando all'annualità 2014. 3. Rilevato che il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto del 19/4/2025. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro cinqucento in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21454/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris