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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10381/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 30/4/2025 con la quale la Corte d'assiste d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli, emessa il 22/12/2022, ha rideterminato la pena finale applicatagli in anni dodici di reclusione; Considerato che il ricorso, col quale si deduce asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché inerenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; Considerato che, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, nel riproporre aspecificamente gli stessi motivi prospettati nell'atto di appello e motivatamente già respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. pagg. 33 sent. imp., ove si fa riferimento all'oggettiva gravità dei reati in esame, commessi con modalità eclatanti, con non comune pervicacia criminosa, a viso scoperto con ferocia esecutiva, ai danni di vittime attinte da multiple ferite da arma da fuoco, con plateale noncuranza per il rischio di coinvolgimento degli incolpevoli accompagnatori), lamenta una presunta carenza o illogicità della motivazione confezionando censure che si appalesano non solo generiche ma anche manifestamente infondate, giacché «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, con la conseguenza che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440-01; da ultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini / della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; conf.

Sez. 4, n. 39566 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), essendo in ogni caso inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (da ultimo Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.); Considerato che, ad onta dei rilievi difensivi (in cui si lamenta la mancata concessione delle generiche nonostante il rilevante contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] all'AG), l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen. non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, nel senso che i fattori di potenziale valorizzazione "attenuante", che si affianchino a quelli tipizzati dall'ordinamento penale, non devono essere necessariamente ricavati dall'esame dello specifico episodio antigiuridico e porsi in legame inscindibile con esso, soprattutto quando si tratti degli indicatori relativi alla capacità a delinquere di cui all'art. 133, comma secondo, cod. pen. e - come da ultimo si è condivisibilmente affermato, valorizzandosi Corte cost. n. 183 del 2011 - la concedibilità delle generiche è slegata alla valutazione del comportamento post delictum dall'analisi del fatto di reato in senso stretto, come si ricava, a contrariis, dalla recente modifica dell'art. 131-bis cod. pen., operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che al primo comma ha dato rilievo alla "condotta susseguente al reato" tra i criteri di vaglio della particolare tenuità dell'offesa (Sez. 1, n. 3237 del 26/11/2025, dep. 2026, PG in proc.

Bianchi e altro, in motiv.); Considerato che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero;Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 30/4/2025 con la quale la Corte d'assiste d'appello di Napoli, in riforma della pronuncia del GIP del Tribunale di Napoli, emessa il 22/12/2022, ha rideterminato la pena finale applicatagli in anni dodici di reclusione; Considerato che il ricorso, col quale si deduce asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché inerenti il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; Considerato che, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, nel riproporre aspecificamente gli stessi motivi prospettati nell'atto di appello e motivatamente già respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (v. pagg. 33 sent. imp., ove si fa riferimento all'oggettiva gravità dei reati in esame, commessi con modalità eclatanti, con non comune pervicacia criminosa, a viso scoperto con ferocia esecutiva, ai danni di vittime attinte da multiple ferite da arma da fuoco, con plateale noncuranza per il rischio di coinvolgimento degli incolpevoli accompagnatori), lamenta una presunta carenza o illogicità della motivazione confezionando censure che si appalesano non solo generiche ma anche manifestamente infondate, giacché «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato, con la conseguenza che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 54179 del 17/7/2018, D., Rv. 275440-01; da ultimo Sez. 3, n. 32586 del 18/9/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), potendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modifiche, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini / della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; conf. Sez. 4, n. 39566 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); ciò nel rilievo, più generale, che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), essendo in ogni caso inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (da ultimo Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.); Considerato che, ad onta dei rilievi difensivi (in cui si lamenta la mancata concessione delle generiche nonostante il rilevante contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA] all'AG), l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen. non deve essere vincolata alle evidenze che connotano il fatto criminoso, nel senso che i fattori di potenziale valorizzazione "attenuante", che si affianchino a quelli tipizzati dall'ordinamento penale, non devono essere necessariamente ricavati dall'esame dello specifico episodio antigiuridico e porsi in legame inscindibile con esso, soprattutto quando si tratti degli indicatori relativi alla capacità a delinquere di cui all'art. 133, comma secondo, cod. pen. e - come da ultimo si è condivisibilmente affermato, valorizzandosi Corte cost. n. 183 del 2011 - la concedibilità delle generiche è slegata alla valutazione del comportamento post delictum dall'analisi del fatto di reato in senso stretto, come si ricava, a contrariis, dalla recente modifica dell'art. 131-bis cod. pen., operata dal d.lgs. n. 150 del 2022, che al primo comma ha dato rilievo alla "condotta susseguente al reato" tra i criteri di vaglio della particolare tenuità dell'offesa (Sez. 1, n. 3237 del 26/11/2025, dep. 2026, PG in proc. Bianchi e altro, in motiv.); Considerato che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità, va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero;Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de
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