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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 17310/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO dio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

Si deducono( in particolare, violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'operato aumento per la contestata e accertata recidiva in quanto la Corte territoriale, sostanzialmente, non avrebbe motivato in merito alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo in ragione della commissione del reato sub iudice dopo la condanna per altri reati.

Sarebbe altresì superficiale la disamina degli atti processuali fondanti la responsabilità dell'imputato effettuata dal giudice d'appello, al pari dell'apparato motivazionale escludente le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. tie censure inerenti all'aumento per la recidiva e alle circostanze attenuanti generiche sono inammissibq in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello.

4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, dopo aver indicato gli specifici motivi d'appello, ha confermato l'aumento per la recidiva in ragione della circostanza per cui il delitto sub iudice è stato ritenuto espressione di maggiore proclività a delinquere in forza dei reati di cui alle precedenti condanne, con conseguente impossibilità, ex lege, di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e conferma della statuizione di primo grado in merito al giudizio di equivalenza.

5. Laddove il ricorso, con il secondo motivo, timidamente mostra di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esso si presenta inammissibile in quanto si sostanzia in motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituito da doglianze in fatto, circa la valutazione degli elementi probatori acquisiti in sede di abbreviato, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO dio dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bari, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Si deducono( in particolare, violazione di legge e vizi motivazionali in ordine all'operato aumento per la contestata e accertata recidiva in quanto la Corte territoriale, sostanzialmente, non avrebbe motivato in merito alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo in ragione della commissione del reato sub iudice dopo la condanna per altri reati. Sarebbe altresì superficiale la disamina degli atti processuali fondanti la responsabilità dell'imputato effettuata dal giudice d'appello, al pari dell'apparato motivazionale escludente le circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. tie censure inerenti all'aumento per la recidiva e alle circostanze attenuanti generiche sono inammissibq in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dei relativi motivi d'appello. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la sentenza impugnata, dopo aver indicato gli specifici motivi d'appello, ha confermato l'aumento per la recidiva in ragione della circostanza per cui il delitto sub iudice è stato ritenuto espressione di maggiore proclività a delinquere in forza dei reati di cui alle precedenti condanne, con conseguente impossibilità, ex lege, di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e conferma della statuizione di primo grado in merito al giudizio di equivalenza. 5. Laddove il ricorso, con il secondo motivo, timidamente mostra di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esso si presenta inammissibile in quanto si sostanzia in motivo diverso da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituito da doglianze in fatto, circa la valutazione degli elementi probatori acquisiti in sede di abbreviato, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). 6. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate). 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
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