CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALE,1850 in persona del suo Presidente e legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI;- resistenti con mandato –avverso la sentenza n. 104/2021 della CORTE D'APPELLO Ndumi ero registro generale 9750/2022Numero sezionale 1850/2026POTENZA, depositata il 07/10/2021 R.G.N. 188/2020; Numero di raccolta generale 20600/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Data pubblicazione 18/06/2026del 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].L’Azienda agraria [OSCURATO:PERSONA] fu Domenico s.s.impugna la sentenza n. 104/2021 della Corte d’appello diPotenza che, accogliendo il gravame dell’INPS, ha rigettato iricorsi in opposizione a verbale ispettivo e conseguente avvisodi addebito concernente i contributi per braccianti agricolioccupati in agro di Bernalda per il 1 e 2 trimestre 2009 ed il 1 e2 trimestre 2010.Sono proposti cinque motivi di censura, illustrati da memoria.Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 aprile 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELa sentenza è censurata per i seguenti cinque motivi.-Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - Violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza peraver ritenuto che il verbale ispettivo fosse prova ex sedell’inquadramento degli operai agricoli, rendendo, così,motivazione apparente, perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.-Ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - Violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ. laddove la sentenza ha attribuitofede privilegiata ai verbali ispettivi.Numero registro generale 9750/2022-Ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - Omesso esame dNi umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026un fatto decisivo oggetto di discussione, consistente nel fattDoat a pubblicazione 18/06/2026che, come emergente dalle altre prove non esaminate, tutti glioperai avevano svolto mansioni di operaio agricolo comunecome confermato dai testi escussi in giudizio.-Ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - Violazione dell’art.2697 cod. civ.-Ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - Violazione dell’art.112 cod. proc. civ. – Nullità della sentenza che ha confermato ilquantum della pretesa senza pronunciarsi sulla erroneità delparametro retributivo utilizzato dall’INPS per il recupero delleagevolazioni, eccepito dalla società in primo grado e ribadito inappello.La Corte ha motivato come di seguito.-L’azienda ha impugnato un accertamento ispettivo INPSlimitatamente ai braccianti occupati in agro di Bernaldaritenendo non dovuta la somma a titolo di contributi per ibraccianti agricoli occupati, stante il suo diritto ad usufruire delleagevolazioni contributive.-Con un secondo ricorso ha opposto avviso di addebito aventead oggetto contributi agricoli per il 1 e 2 trimestre 2009 e 1 e 2trimestre 2010 per la parte relativa ai braccianti ivi occupati.-Il Tribunale ha accolto le opposizioni, evidenziando che l’INPSnon aveva provato il suo diritto, non avendo depositato il Lul dacui poter desumere l’effettivo inquadramento riconosciuto ailavoratori e quindi il parziale pagamento dei contributi in quantocalcolati su retribuzioni inferiori a quelle dovute in base aldiverso inquadramento (quali operai qualificati e non comuni).-L’appello è fondato.Numero registro generale 9750/2022-L’onere di provare il diritto agli sgravi incombe sul privato cheN umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026li invoca e non è l’INPS a dover fornire la prova negativa. Data pubblicazione 18/06/2026-Non si può condividere l’assunto del primo giudice secondo cuil’INPS non avrebbe provato il maggior credito vantato a titolo dicontributi correlati ad un diverso inquadramento degli operai atempo determinato quali operai qualificati e per come risultantedal libro unico del lavoro rispetto ai contributi versatidall’azienda sulla base delle retribuzioni corrisposte ai medesimioperai come operai comuni, non avendo depositato il LUL da cuisarebbero emersi i diversi inquadramenti.-Dall’esame del verbale ispettivo del 6 dicembre 2012 emergeche l’organo accertatore ha visionato tutta la documentazionein possesso dell’azienda e da questa messa a disposizione, tracui il Lul, così riscontrando che l’azienda aveva riconosciuto, nelperiodo in contestazione, agli operai denunciati il superiorelivello di operai qualificati, come risultante, oltre che dal LuL,anche dai modelli Unilav, avendo però dichiarato e quindicalcolato quali contributi sulle retribuzioni corrisposte sommeinferiori, corrispondenti al livello di operai generici, rispetto aquelle maggiori dovute per gli operai qualificati.-Viene quindi in rilievo la tematica della valenza probatoria deiverbali ispettivi che secondo la Suprema Corte hanno diversavalenza probatoria: a) il verbale è assistito da fede privilegiataper i fatti attestati dal PU come da lui compiuti o avvenuti in suapresenza o che abbia potuto conoscere senza margine diapprezzamento o di percezione sensoriale; b) quanto allaveridicità delle dichiarazioni a lui rese e del contenuto didocumenti formati dalla stessa parte o da terzi, fa fede sino aprova contraria; c) in mancanza della indicazione specifica deisoggetti le cui dichiarazioni sono riportate nel verbale, èelemento di prova che il Giudice deve valutare in concorso vonNumero registro generale 9750/2022gli altri elementi potendo essere disatteso solo in caso di suaN umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026intrinseca inattendibilità o di contrasto con gli altri elemenDtait a pubblicazione 18/06/2026acquisiti in giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso,che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agenteaccertatore (nella specie, la SC ha confermato la sentenza cheaveva ritenuto il riferimento contenuto nel processo verbale alcontenuto di documenti comunque conoscibili dal soggettosottoposto a verifica, quali le bolle di accompagnamento dellamerce da lui acquisita, elemento di prova, seppur non assistitoda fede privilegiata, idoneo a suffragare le conclusioni deiverificatori, non risultando specifiche contestazioni sollevabilidal contribuente all’atto della verifica).Va in primis respinto il primo motivo.In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv., conmodif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà einsufficienza della motivazione della sentenza di meritoimpugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazioneresta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.,che viene violato qualora la motivazione sia totalmentemancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risultiperplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizioemerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022 exmultis).Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettivaNumero registro generale 9750/2022carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto iNl umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026giudice alla formazione del proprio convincimento, come accadDeat a pubblicazione 18/06/2026quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio,né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire ilpercorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).Come emerge dalla parte motiva sopra riportata, la sentenza haun percorso pianamente comprensibile che rispetta il cd minimocostituzionale.Il vizio lamentato non sussiste poiché la Corte territoriale hareso una adeguata motivazione che consente di ripercorrerel’iter logico-giuridico seguito, con argomentazione chiara econsequenziale, non contraddittoria né apparente, laddoveapplica al caso di specie i principi in tema di valore probatoriodei verbali ispettivi e chiarisce di aver ritenuto non necessariala produzione del Lul a conferma del verbale poiché gli ispettoriavevano dato atto di aver visionato tutta la documentazione inpossesso dell’azienda, tra cui, appunto, il Lul nonché i modelliUnilav, che era stata messa loro a disposizione e da cui avevanoriscontrato che, nel periodo in contestazione, l’azienda avevainquadrato gli operai come qualificati.In correlazione con quanto sopra, va respinta, altresì, laseconda censura.Non è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc.civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questaCorte, poichè il Collegio non ha attinto elementi di riscontro daprove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori deicasi che il codice di rito contempla.Quanto all’art. 116 cod. proc. civ., la violazione è configurabilesolo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale,oppure si ritenga vincolato da una prova liberamenteapprezzabile (Cass. n. 27301/2024, SU n. 11892/2016): leNumero registro generale 9750/2022Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 20867/2020)N umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026hanno ribadito che la violazione è riscontrabile solo ove si alleghDait a pubblicazione 18/06/2026che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), nonchè, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento,mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente maleesercitato il suo prudente apprezzamento della prova, lacensura era consentita ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma1, n. 5, nel testo previgente ed ora solo in presenza deigravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin daCass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014.Ciò non si riscontra nella specie, poichè la Corte non hacompete ma ha applicato i principi più volte espressi nellagiurisprudenza di questa Corte. Per pacifica giurisprudenza dilegittimità, i verbali di accertamento degli organi ispettivi fannopiena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestatidal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza econosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da luicompiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stessopubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fedeprivilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazionidel verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avutonotizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si sianoconvinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioniNumero registro generale 9750/2022logiche (ex multis, Cass. n. 23800/2014): con riferimento aglNi umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, detDtait a pubblicazione 18/06/2026verbali «costituiscono comunque elemento di prova, che ilgiudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e chepuò disattendere solo in caso di motivata intrinsecainattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nelgiudizio (Cass. n. 4006/2022)».Ed ancora: i verbali, per tutti gli altri aspetti anche relativiall’esame della documentazione costituiscono comunqueelemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, inconcorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo incaso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altrielementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a quereladi falso, che quei documenti sono comunque stati esaminatidall’agente verificatore (v. Cass. n. 11481/2020, n.28087/2025).Nella specie, la Corte ha applicato correttamente tali principi,evidenziando che i funzionari avevano personalmenteesaminato tutta la documentazione in possesso dell’azienda (tracui il Lul e i modelli Unilav), che la stessa aveva messo loro adisposizione, accertando, così, con riguardo ai periodi indicati,che gli operai erano stati inquadrati con il livello superiore,senza, a quanto consta, una specifica contestazione al riguardo:si tratta di un mero riscontro di dati oggettivi caduti nella direttapercezione dei verbalizzanti, il quale non implica margini divalutazione (v., in proposito, Cass. n. 23800/2014, che hariconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell’Inps,i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro pagae matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamentidell’impresa edile artigiana dell’opponente, accertando ilmancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguenteNumero registro generale 9750/2022indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributNi umero sezionale 1850/2026Numero di raccolta generale 20600/2026su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all’orarDioat a pubblicazione 18/06/2026normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva).Il terzo motivo è inammissibile poiché non individua un fattostorico il cui esame sia stato pretermesso ma lamenta l’omessavalutazione delle prove orali raccolte nel corso del giudizio diprimo grado, da cui afferma emergere la dimostrazione che glioperai avevano svolto mansioni promiscue di operaio comune,prove che, di fatto, vorrebbe fossero rilette, in consonanza conla sua linea di difesa, che attinge non il profilodell’inquadramento assegnato ai lavoratori ma quello dellemansioni in concreto svolte (promiscuamente di operai semplicie qualificati).Giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che – come exmultis Cass. n. 21672/2018 – «nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fattostorico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale oextratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazionedal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie» e l'omesso esame di una tesi difensivanon è riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., inquanto una memoria difensiva non costituisce "fatto" decisivoper il giudizio, rientrando in tale nozione gli elementi fattuali enon gli atti difensivi (Cass. n. 5795/2017, n. 22457/2017 exmultis).Numero registro generale 9750/2022Numero sezionale 1850/2026Infondato è il quarto motivo. La violazione dell'articolNou m2er6o 9di 7ra ccolta generale 20600/2026cod. civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell'articolo 360Da,t a pubblicazione 18/06/2026comma 1, n. 3 cod. proc. civ. soltanto nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalleparti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018).Nella specie, i giudici del merito non hanno onerato della provala parte cui non competeva poiché hanno affermato in viagenerale che l’onere di dimostrare il diritto a fruire di sgravicontributivi incombe su chi li invoca (e tale affermazione ècorretta poiché, «grava …sul datore di lavoro l’onere di provareche nello specifico sussiste una delle cause di esclusionedell’obbligo contributivo (cfr. Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011,n. 461). In sostanza quando si discuta di esenzione dall’obbligocontributivo è il soggetto che intenda beneficiare dell’esoneroche ha l’onere di provare di essere in possesso dei requisiti che,per legge, vi danno diritto (Cass. 10/07/2018 n. 18160)» (ord.22923/2024)), poi hanno deciso sulla base delle risultanze delverbale ispettivo prodotto in atti, in applicazione dei principi piùsopra richiamati.Infine, da respingersi è altresì il quinto motivo, con cui ci si duoledell’omessa pronuncia su una eccezione concernente l’erroneitàdel parametro retributivo utilizzato dall’INPS per il recuperodelle agevolazioni: la Corte ha confermato il quantum dellapretesa dell’Istituto, di tal chè non c’è alcuna omessa pronunciama rigetto implicito, poiché ricorre la violazione dell’articolo 112cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudicedel merito sulla domanda (o su un capo di essa) oNu mesruo r egistro generale 9750/2022Numero sezionale 1850/2026un’eccezione ritualmente proposte, ciò che non si riscontNruam neroe dlli ara ccolta generale 20600/2026specie, ove la Corte si è pronunciata sull’intera domandDaat a pubblicazione 18/06/2026proposta.Il ricorso va, pertanto, rigettato.Nulla sulle spese di legittimità non avendo INPS svolto attivitàdifensiva in questa sede.Stante l’esito del giudizio, va dato atto, ai sensi dell’art. 13comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.La Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 aprile 2026.La PresidenteLucia Esposito