CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 15172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Go- rizia che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] Janet non punibile ai sensi dell'art.131 bis cod.pen. in relazione al reato di furto tentato pluriaggravato di numerosi capi di abbigliamento, esposti alla fede pubblica cui erano stati rimossi i dispositivi antitacchegg io. 2. Il PG ricorrente deduce violazione di legge in ordine al riconoscimento dei requisiti di ammissibilità della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., assumendo che in ragione della circostanza aggravante ad effetto spe- ciale contestata, ai sensi degli art.131 bis I e IV comma cod.pen. non poteva trovare ingresso l'istituto in quanto la pena detentiva superava il limite di pena di cinque anni di reclusione, che costituiva requisito di ammissibilità dell'istituto. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere accolto non ricorrendo i requisiti di ammissibilità dell'istituto di cui all'art.131 bis cod.pen., in presenza di ipotesi di reato di furto pluriaggravato punito con pena superiore al limite edittale indicato dalla disposi- zione premiale. Invero il limite di pena massima di cinque anni, espressamente indicata dall'art.131 bis I comma cod.pen, preclude l'applicazione dell'istituto alla fatti- specie in esame laddove il successivo comma quarto precisa che ai fini della de- terminazione della pena detentiva prevista dal primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale e che, in quest'ultimo caso, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'art.69 cod.pen. 2. Nel caso in esame, invero, per effetto delle circostanze aggravanti ad ef- fetto speciale, espressamente ritenute sussistenti dal Tribunale, la pena detenti- va massima in astratto irrogabile è pari a dieci anni di reclusione ai sensi dell'art.625 cpv cod.pen., cui deve essere apportata la riduzione per il tentativo nella misura di un terzo, di talchè la pena applicabile risulta pari ad anni sei mesi otto di reclusione, pena pertanto superiore al limite di cinque anni, quale condi- zione di ammissibilità dell'istituto.3. Il ricorso deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento del- la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Go- rizia. Così deciso in Roma il 16 Febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]