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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 14706/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26173-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 287/1/15della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’amministrazione finanziaria, ricorse alla C.T.P. di Campobasso avverso il silenzio - rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla sua richiesta di rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF sull’indennità di fine rapporto erogataglidal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze; la C.T.P. accolse il ricorso, ordinando la restituzione della somma richiesta; propose appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’assoggettabilità a IRPEF dell’indennità in discorso, in quanto composta da proventi di natura fiscale, e non già da contributi dei lavoratori aventi diritto; la C.T.R. del Molise , sul presupposto che le entrate del Fondo fossero costituite da proventi di natura pubblicistica (e non da contribuzioni versate dai dipendenti) ma che, ciononostante , l’indennità in questione godesse di un’imposizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986,accolse (in parte qua) l’appello, rimettendo all’amministrazione la rideterminazione dell’imposta dovuta dal [OSCURATO:PERSONA] in applicazione della suddetta disposizione (tenuto conto, quanto al periodo successivo al 1° gennaio 2001, delle modifiche apportate alla norma dall’art. 10 d.lgs. n. 47/2000); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Considerato che: con il primo motivo, la ricorrentededuce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere ritenuto tassabile, a fini IRPEF (nei limiti dell’art. 17 sopra citato)l’indennità de qua, a fronte di una richiesta di rimborso tout court da parte dell’odierno controricorrente; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 17 e 19 del d.p.r. n. 917/1986, nonché dell’art. 2 d.p.r. n. 1034/1984, per avere la C.T.R. erroneamente assoggettato l’indennità di cui si discute al regime di tassazione separata previsto dalle menzionate disposizioni, laddove invece nessuna detrazione dall’imponibile si sarebbedovuta applicare, non provenendo le entrate del Fondo dallacontribuzione dei lavoratori; i motivi sono infondati, sulla scorta dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività, sicché rientra tra le indennità equipollenti, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, e va quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale” (Cass., 30/10/2019, n. 27804; si veda anche Cass., 5/10/2016, n. 19859; Cass., 25/10/2017, n. 25396; Cass., 22/5/2019, n. 13800- secondo cui “ per la fonte, la finalità e la natura dei proventi che lo compongono - premi di produttività ed incentivi all'attività d'istituto - , tale fondo costituisce una forma di retribuzione differita, che lo fa rientrare nel perimetronormativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come "indennità equipollente" e quindi, come tale, da assoggettare a tassazione separata e non a tassazione integrale” -; Cass., 21/1/2020, n. 1228; Cass., 7/8/2020, n. 16813; Cass., 11/3/2020, n. 6816 - resa anch’essa i n sede di impugnazione di una sentenza della C.T.R. del Molise in analoga fattispecie -; Cass., 11/3/2020, n. 6803; Cass., 17/1/2020, n. 917);legittimamente, dunque, la C.T.R. ha rimesso all’amministrazione la determinazione della corretta misura della tassazione e , conseguentemente,dell’importo da restituire al contribuente, né tale statuizione fuoriesce dal perimetro della domanda, integrando evidentemente il minus ( previsto dalla legge ) nei cui limiti è possibile accogliere la più ampia domanda di rimborso del contribuente; il ricorso va, dunque, rigettato, senza che sia necessario statuire in ordine alle spese processuali, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato; risultando soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 17

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26173-2016, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 287/1/15della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA], già dipendente dell’amministrazione finanziaria, ricorse alla C.T.P. di Campobasso avverso il silenzio - rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla sua richiesta di rimborso delle somme trattenute a titolo di IRPEF sull’indennità di fine rapporto erogataglidal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero delle Finanze; la C.T.P. accolse il ricorso, ordinando la restituzione della somma richiesta; propose appello l’Agenzia delle Entrate, deducendo l’assoggettabilità a IRPEF dell’indennità in discorso, in quanto composta da proventi di natura fiscale, e non già da contributi dei lavoratori aventi diritto; la C.T.R. del Molise , sul presupposto che le entrate del Fondo fossero costituite da proventi di natura pubblicistica (e non da contribuzioni versate dai dipendenti) ma che, ciononostante , l’indennità in questione godesse di un’imposizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. a), del d.p.r. n. 917/1986,accolse (in parte qua) l’appello, rimettendo all’amministrazione la rideterminazione dell’imposta dovuta dal [OSCURATO:PERSONA] in applicazione della suddetta disposizione (tenuto conto, quanto al periodo successivo al 1° gennaio 2001, delle modifiche apportate alla norma dall’art. 10 d.lgs. n. 47/2000); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi ; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Considerato che: con il primo motivo, la ricorrentededuce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c.,per avere ritenuto tassabile, a fini IRPEF (nei limiti dell’art. 17 sopra citato)l’indennità de qua, a fronte di una richiesta di rimborso tout court da parte dell’odierno controricorrente; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 17 e 19 del d.p.r. n. 917/1986, nonché dell’art. 2 d.p.r. n. 1034/1984, per avere la C.T.R. erroneamente assoggettato l’indennità di cui si discute al regime di tassazione separata previsto dalle menzionate disposizioni, laddove invece nessuna detrazione dall’imponibile si sarebbedovuta applicare, non provenendo le entrate del Fondo dallacontribuzione dei lavoratori; i motivi sono infondati, sulla scorta dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “l'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività, sicché rientra tra le indennità equipollenti, ai sensi degli artt. 17 e 19 del d.P.R. n. 917 del 1986, e va quindi assoggettata a tassazione separata e non integrale” (Cass., 30/10/2019, n. 27804; si veda anche Cass., 5/10/2016, n. 19859; Cass., 25/10/2017, n. 25396; Cass., 22/5/2019, n. 13800- secondo cui “ per la fonte, la finalità e la natura dei proventi che lo compongono - premi di produttività ed incentivi all'attività d'istituto - , tale fondo costituisce una forma di retribuzione differita, che lo fa rientrare nel perimetronormativo degli artt. 17-19 del TUIR (già 16-17) come "indennità equipollente" e quindi, come tale, da assoggettare a tassazione separata e non a tassazione integrale” -; Cass., 21/1/2020, n. 1228; Cass., 7/8/2020, n. 16813; Cass., 11/3/2020, n. 6816 - resa anch’essa i n sede di impugnazione di una sentenza della C.T.R. del Molise in analoga fattispecie -; Cass., 11/3/2020, n. 6803; Cass., 17/1/2020, n. 917);legittimamente, dunque, la C.T.R. ha rimesso all’amministrazione la determinazione della corretta misura della tassazione e , conseguentemente,dell’importo da restituire al contribuente, né tale statuizione fuoriesce dal perimetro della domanda, integrando evidentemente il minus ( previsto dalla legge ) nei cui limiti è possibile accogliere la più ampia domanda di rimborso del contribuente; il ricorso va, dunque, rigettato, senza che sia necessario statuire in ordine alle spese processuali, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato; risultando soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 17
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