CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1977
Cassazione n. 10622/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1977 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 648, 497 -bis cod. pen., è manifestamente infondato atteso che la motivazione apparente si configura nell'ipotesi in cui il giudice si limiti «a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso» (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01) e, nel caso di specie, non si ravvisa una motivazione che presenti tali caratteristiche alla luce dei corretti argomenti logici e giuridici utilizzati dal giudice di appello per confutare le doglianze contenute nell'atto di gravame sia in ordine alla sussistenza del delitto di ricettazione, non avendo l'odierno ricorrente fornito una valida giustificazione circa il possesso dei documenti falsi (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01), sia per ciò che concerne il delitto di cui all'art. 497 -bis cod. pen. contestato al capo b) (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); che anche il ricorso alla motivazione per relationem è stato operato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 febbr