Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 maggio 2022

Cassazione n. 17467/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 525/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] “PARTHENOPE”, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA; -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4025/2021 depositata il 24/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], professoressa associata di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (di seguito anche soltanto “Uniparthenope”), ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, resa pubblica in data 24 maggio 2021, che ne rigettava l’appello avverso la decisione del T.A.R. per la Campania, che, a sua volta, ne aveva rigettato il ricorso per l’annullamento del provvedimento n. 712 del 18 settembre 2019, adottato dal Rettore di detta Università, con il quale si disponeva la rideterminazione in pejus dell’assegno ad personam dalla medesima Quadri percepito e il recupero delle somme indebitamente versate in suo favore.

1.1. - L’odierna ricorrente, infatti, già vice prefetto aggiunto in servizio presso il Ministero dell’interno e poi comandata presso l’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas, superava, nel 2004, il concorso di ricercatore universitario e dalla data di assunzione iniziava a percepire, oltre allo stipendio da ricercatore, anche un assegno ad personam ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993.

La misura di tale emolumento veniva, quindi, ricalcolata in termini più favorevoli per la Quadri in forza di sentenza n. 4108/2010 del T.A.R. del Lazio, ma l’Uniparthenope, con il provvedimento n. 712/2019, le comunicava “di aver riscontrato un errore di computo e rideterminava in diminuzione” l’assegno ad personam.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022

2. - Il Consiglio di Stato, a fondamento della decisione (e per Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 quanto ancora interessa in questa sede), osservava: a) era infondato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 (anche) il motivo di gravame con cui la Quadri censurava, anzitutto, l’interpretazione che il primo giudice aveva dato degli artt. 3, comma, 57, della legge n. 537 del 1993 e 1, comma 226, della legge n. 266 del 2005 - “nel senso che il principio di non assorbimento dell’assegno ad personam ivi cristallizzato, sarebbe stato superato dalla legge speciale n. 370/1999, in particolare dall’art. 8, co. 4 e 5, il quale, riferendosi alla categoria del personale universitario, prevede il riassorbimento delle somme in questione” -, adducendo che il citato art. 8 riguardava “solo il caso dei docenti universitari posti temporaneamente in posizione di comando e non quello dei soggetti provenienti da altre amministrazioni”; b) contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, era da confermare l’impugnata pronuncia del T.A.R., in quanto l’art. 8, comma 5, della legge n. 370 del 1999, “al momento dell’adozione del provvedimento impugnato”, faceva «espresso riferimento …, non solo al personale rientrato nei ruoli, ma anche a quello “assunto”» e, pertanto, era da “esclude(re) che il riassorbimento sia previsto solo per i dipendenti che siano stati per un periodo in posizione di comando”; c) né era fondata la censura di violazione il giudicato della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 4108/2010, giacché questa decisione “non ha riguardato il tema dell’assorbimento, ma la esatta determinazione dell’indennità all’origine”.

3. - Resiste con controricorso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Preliminarmente, la parte ricorrente si duole, con la memoria, della fissazione della trattazione del ricorso in camera di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c.

“sulla base di criteri e motivazione Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 (ad essa) ignoti” e, dunque, in forza di una “valutazione preliminare” [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 reputata “difforme rispetto ai principi sovranazionali del giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU”.

La contestazione – volta, nella sostanza, anche a far spostare la trattazione del ricorso in udienza pubblica – è priva di fondamento.

Il discrimine per la fissazione della causa (art. 377 c.p.c.) in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. ovvero in pubblica udienza ex art. 379 c.p.c. è dato dalla valutazione - del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, come nel nostro caso, o del Presidente della Sezione – di sussistenza, per la trattazione in udienza, della “particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale (la Corte) deve pronunciare” (art. 375, ultimo comma, prima parte, c.p.c.).

E’ una valutazione ampiamente discrezionale - che ben può essere assunta anche dal Collegio investito della trattazione del ricorso (Cass., S.U., n. 14437/2018) – la quale trova giustificazione, nel disegno complessivo della riforma di cui alla legge n. 197 del 2016, nella “opportunità” (art. 375 citato) di rendere in una sede processuale (udienza pubblica) e in una veste formale (sentenza) specifiche e privilegiate la decisione nomofilattica sulla questione di diritto di “particolare rilevanza”, ossia “di quella decisione la cui inclinazione - (ma solo esemplificando) per la novità della questione stessa, per la necessità di chiarire e/o rafforzare indirizzi pregressi, per operare un mutamento di giurisprudenza - è quella di dar vita al precedente pro futuro, il quale, secondo la sua specifica vocazione, deve poter essere in grado di esprimere un principio giuridico dotato di un apprezzabile grado di stabilità (sebbene pur sempre tendenziale), capace di orientare il percorso a venire della giurisprudenza” (così Cass. n. 19115/2017).

E la sussistenza di un presupposto di tal fatta non ricorre nel caso in esame, dovendo ad esso applicarsi principi giuridici ormai consolidati.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 Né, peraltro, la trattazione con il rito camerale “non Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 partecipato” è in contrasto con i principi del “giusto processo”, essendo essa pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del pubblico ministero, sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Cass. n. 395/2017; Cass.n. 5371/2017; Cass. n. 8869/2017; Cass. n. 19115/2017; Cass. n. 24088/2017).

2. – Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., 110 c.p.a. e 111, ottavo comma, Cost., “eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore” e la violazione degli artt. 7 c.p.a., 15 “preleggi”, 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993, 8, commi 4 e 5, della legge n. 370/1999, 5, comma 10-ter, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, 24 e 103 Cost.Il Consiglio di Stato avrebbe “invaso la sfera riservata al legislatore, esorbitando dall’attività interpretativa riservata all’Autorità giudiziaria”, in quanto ha rigettato il (terzo) motivo di gravame sul riassorbimento dell’assegno ad personam “in virtù dell’assunta esistenza, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado (2019), dell’art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, nel tenore del testo previgente all’abrogazione intervenuta ad opera” del d.l. n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), con ciò dando “luogo alla creazione di una norma inesistente perché abrogata”.

Difatti, il giudice di appello - argomenta parte ricorrente - ha fondato la decisione sul rilievo che, “al momento dell’adozione del provvedimento di rideterminazione dell’assegno”, il citato art. 8, comma 5 (norma che, peraltro, non sarebbe di per sé conferente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 rispetto alla situazione giuridica propria di essa ricorrente), facesse Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 riferimento non solo al personale “rientrato nei ruoli dei professori e [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 ricercatori universitari”, ma anche al personale “assunto” in quei ruoli, là dove, invece, la disposizione era stata modificata dall’art. 5, comma 10-ter, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012) proprio elidendo il richiamo “a coloro che sono stati assunti nei ruoli dei professori e ricercatori universitari” e mantenendo soltanto il riferimento “a quelli già nell’organico dell’università che rientrano nei suddetti ruoli”.

La ricorrente sostiene, quindi, che, alla luce dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale - in quanto sia la abrogazione espressa, che quella per nuova regolazione della materia hanno carattere innovativo -, l’“opzione apparentemente interpretativa adottata dal Consiglio di Stato” si sarebbe tradotta, in realtà, in una “esternazione di potere creativo sul piano normativo” e, dunque, in una scelta che “sarebbe semmai rimessa al legislatore”.

3. – Con il secondo mezzo è prospettato, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., 110 c.p.a. e 111, ottavo comma, Cost., “eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia derivante dal radicale stravolgimento delle regole processuali” e la violazione degli artt. 2 e 3, par. 2, T.U.E., delle direttive 2000/78/CE e 1999/70/CE, degli artt. 6 e 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1, protocollo n. 1, nonché del principio del legittimo affidamento e degli artt. 24 e 113 Cost.

Il Consiglio di Stato avrebbe indebitamente disconosciuto il “giudicato formatosi con la sentenza del TAR Lazio n. 4108/2010, la quale ha accertato il diritto della ricorrente a conservare nella nuova posizione giuridica universitaria una retribuzione comprensiva dell’importo da lei percepito, al momento del passaggio all’[OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennità di comando, nei limiti quantitativamente corrispondenti a quelli all’epoca attribuiti F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 ad un [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità di posizione, parte Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 fissa”.

La violazione del giudicato avrebbe comportato, inoltre, la violazione dei principi, di matrice europea (artt. 2 e T.U.E.; direttive 2000/78/CE e 1999/70/CE), di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, di non discriminazione “in relazione al diritto agli scatti retributivi di anzianità”; principi che, invece, avrebbero dovuto determinare la disapplicazione del provvedimento della Uniparthenope con essi contrastante, tenuto conto, altresì, che lo stesso provvedimento, imponendo la restituzione di somme “corrisposte per errore da un ente pubblico”, sarebbe – alla luce della giurisprudenza di Strasburgo (sentenza 11 febbraio 2021, Casarin c.

Italia) – lesivo dell’art. 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione.

4. – Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione.

4.1. - Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento.

A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020).

Sicché, il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020).

E, come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) risulta compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione.

Orientamento, questo, che ha trovato conferma assai di recente da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di questa Sezioni Unite; sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022).

Con specifico riferimento, poi, all’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, va ribadito che tale eccesso è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, ma è affatto da escludere le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione, anche analogica, del quadro delle norme, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo – come detto - ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, del quale Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022- così come per l’error in procedendo - non rileva la gravità o intensità, non investendo comunque la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le altre: Cass., S.U., n. 8311/2019; Cass., S.U., n. 27770/2020; Cass., S.U., n. 29653/2020; Cass.

S.U., n. 36593/2021; Cass., S.U., n. 36899/2021).

5. - Nella specie, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata (cfr. sintesi al §

2.1. del “Ritenuto che”, cui integralmente si rinvia), non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì ha esercitato, nel definire i presupposti e i limiti di applicabilità dell’istituto del riassorbimento dell’assegno ad personam nella controversia promossa dalla Quadri, l’attività ermeneutica che compete al giudice amministrativo, mentre le doglianze di parte ricorrente prospettano, nella sostanza, degli errores in iudicando e in procedendo, anche in riferimento all’applicazione del diritto dell’Unione europea e della CEDU, non suscettibili, quindi, di sindacato in questa sede.

5.1. - In particolare, quanto alla lamentata invasione della sfera del legislatore, la decisione assunta dalla sentenza impugnata, là dove attribuisce rilevanza alla portata dell’art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, non configura l’esercizio di un potere giurisdizionale creativo di una norma di legge, ma, semmai – in base proprio alla prospettazione di parte ricorrente circa la considerazione di un testo normativo non più vigente “al momento dell’adozione del provvedimento impugnato” -, dà evidenza all’applicazione di una disposizione di legge abrogata in luogo di quella vigente ratione temporis e, dunque, viene in rilievo come error in iudicando nella selezione della norma regolativa del “fatto” oggetto di cognizione giudiziale.

F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Nondimeno, concreta pur sempre una tipica Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022attività ermeneutica l’interpretazione fornita dal giudice di appello del citato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 art. 8, comma 5, nei termini adottati in sentenza, ove la disposizione stessa sia, invece, da assumere nel testo originario, siccome idoneo a somministrare la regula iuris pertinente ratione temporis al caso controverso.

5.2. – Quanto, poi, alla censura di violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4108/2010 del TAR del Lazio, essa (ponendo in discussione l’interpretazione del giudicato sotto tutti i possibili profili: dalla sua omessa interpretazione, alla valutazione del suo contenuto, nonché dei suoi presupposti, ed alla sua efficacia, con i conseguenti limiti) è inammissibile giacché attiene alla correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, prospettandosi, sostanzialmente, una violazione di legge commessa da quest’ultimo, quale vizio estraneo al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione (tra le altre, Cass., S.U., n. 8245/2017).

Infine, per le ragioni già evidenziate (sub § 4.1., cui si rinvia), sono inammissibili anche i profili di doglianza che, in correlazione alla dedotta violazione del giudicato interno, lamentano lo “stravolgimento delle regole processuali” e i vulnera al diritto dell’Unione e alla CEDU.

6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento, in favore dell’Università controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] “Parthenope”, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 525/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] “PARTHENOPE”, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA; -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 4025/2021 depositata il 24/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA], professoressa associata di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” (di seguito anche soltanto “Uniparthenope”), ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato, resa pubblica in data 24 maggio 2021, che ne rigettava l’appello avverso la decisione del T.A.R. per la Campania, che, a sua volta, ne aveva rigettato il ricorso per l’annullamento del provvedimento n. 712 del 18 settembre 2019, adottato dal Rettore di detta Università, con il quale si disponeva la rideterminazione in pejus dell’assegno ad personam dalla medesima Quadri percepito e il recupero delle somme indebitamente versate in suo favore. 1.1. - L’odierna ricorrente, infatti, già vice prefetto aggiunto in servizio presso il Ministero dell’interno e poi comandata presso l’Autorità per l’[OSCURATO:PERSONA] e il Gas, superava, nel 2004, il concorso di ricercatore universitario e dalla data di assunzione iniziava a percepire, oltre allo stipendio da ricercatore, anche un assegno ad personam ai sensi dell’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993. La misura di tale emolumento veniva, quindi, ricalcolata in termini più favorevoli per la Quadri in forza di sentenza n. 4108/2010 del T.A.R. del Lazio, ma l’Uniparthenope, con il provvedimento n. 712/2019, le comunicava “di aver riscontrato un errore di computo e rideterminava in diminuzione” l’assegno ad personam. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 2. - Il Consiglio di Stato, a fondamento della decisione (e per Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 quanto ancora interessa in questa sede), osservava: a) era infondato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 (anche) il motivo di gravame con cui la Quadri censurava, anzitutto, l’interpretazione che il primo giudice aveva dato degli artt. 3, comma, 57, della legge n. 537 del 1993 e 1, comma 226, della legge n. 266 del 2005 - “nel senso che il principio di non assorbimento dell’assegno ad personam ivi cristallizzato, sarebbe stato superato dalla legge speciale n. 370/1999, in particolare dall’art. 8, co. 4 e 5, il quale, riferendosi alla categoria del personale universitario, prevede il riassorbimento delle somme in questione” -, adducendo che il citato art. 8 riguardava “solo il caso dei docenti universitari posti temporaneamente in posizione di comando e non quello dei soggetti provenienti da altre amministrazioni”; b) contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente, era da confermare l’impugnata pronuncia del T.A.R., in quanto l’art. 8, comma 5, della legge n. 370 del 1999, “al momento dell’adozione del provvedimento impugnato”, faceva «espresso riferimento …, non solo al personale rientrato nei ruoli, ma anche a quello “assunto”» e, pertanto, era da “esclude(re) che il riassorbimento sia previsto solo per i dipendenti che siano stati per un periodo in posizione di comando”; c) né era fondata la censura di violazione il giudicato della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 4108/2010, giacché questa decisione “non ha riguardato il tema dell’assorbimento, ma la esatta determinazione dell’indennità all’origine”. 3. - Resiste con controricorso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, con le quali chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Preliminarmente, la parte ricorrente si duole, con la memoria, della fissazione della trattazione del ricorso in camera di F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c. “sulla base di criteri e motivazione Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 (ad essa) ignoti” e, dunque, in forza di una “valutazione preliminare” [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 reputata “difforme rispetto ai principi sovranazionali del giusto processo di cui all’art. 6 della CEDU”. La contestazione – volta, nella sostanza, anche a far spostare la trattazione del ricorso in udienza pubblica – è priva di fondamento. Il discrimine per la fissazione della causa (art. 377 c.p.c.) in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. ovvero in pubblica udienza ex art. 379 c.p.c. è dato dalla valutazione - del [OSCURATO:PERSONA] Presidente, come nel nostro caso, o del Presidente della Sezione – di sussistenza, per la trattazione in udienza, della “particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale (la Corte) deve pronunciare” (art. 375, ultimo comma, prima parte, c.p.c.). E’ una valutazione ampiamente discrezionale - che ben può essere assunta anche dal Collegio investito della trattazione del ricorso (Cass., S.U., n. 14437/2018) – la quale trova giustificazione, nel disegno complessivo della riforma di cui alla legge n. 197 del 2016, nella “opportunità” (art. 375 citato) di rendere in una sede processuale (udienza pubblica) e in una veste formale (sentenza) specifiche e privilegiate la decisione nomofilattica sulla questione di diritto di “particolare rilevanza”, ossia “di quella decisione la cui inclinazione - (ma solo esemplificando) per la novità della questione stessa, per la necessità di chiarire e/o rafforzare indirizzi pregressi, per operare un mutamento di giurisprudenza - è quella di dar vita al precedente pro futuro, il quale, secondo la sua specifica vocazione, deve poter essere in grado di esprimere un principio giuridico dotato di un apprezzabile grado di stabilità (sebbene pur sempre tendenziale), capace di orientare il percorso a venire della giurisprudenza” (così Cass. n. 19115/2017). E la sussistenza di un presupposto di tal fatta non ricorre nel caso in esame, dovendo ad esso applicarsi principi giuridici ormai consolidati. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 Né, peraltro, la trattazione con il rito camerale “non Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 partecipato” è in contrasto con i principi del “giusto processo”, essendo essa pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del pubblico ministero, sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte (Cass. n. 395/2017; Cass.n. 5371/2017; Cass. n. 8869/2017; Cass. n. 19115/2017; Cass. n. 24088/2017). 2. – Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., 110 c.p.a. e 111, ottavo comma, Cost., “eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nella sfera riservata al legislatore” e la violazione degli artt. 7 c.p.a., 15 “preleggi”, 3, commi 57 e 58, della legge n. 537/1993, 8, commi 4 e 5, della legge n. 370/1999, 5, comma 10-ter, del d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135/2012, 24 e 103 Cost.Il Consiglio di Stato avrebbe “invaso la sfera riservata al legislatore, esorbitando dall’attività interpretativa riservata all’Autorità giudiziaria”, in quanto ha rigettato il (terzo) motivo di gravame sul riassorbimento dell’assegno ad personam “in virtù dell’assunta esistenza, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato in primo grado (2019), dell’art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, nel tenore del testo previgente all’abrogazione intervenuta ad opera” del d.l. n. 95/2012 (convertito nella legge n. 135/2012), con ciò dando “luogo alla creazione di una norma inesistente perché abrogata”. Difatti, il giudice di appello - argomenta parte ricorrente - ha fondato la decisione sul rilievo che, “al momento dell’adozione del provvedimento di rideterminazione dell’assegno”, il citato art. 8, comma 5 (norma che, peraltro, non sarebbe di per sé conferente F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 rispetto alla situazione giuridica propria di essa ricorrente), facesse Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 riferimento non solo al personale “rientrato nei ruoli dei professori e [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 ricercatori universitari”, ma anche al personale “assunto” in quei ruoli, là dove, invece, la disposizione era stata modificata dall’art. 5, comma 10-ter, del d.l. n. 95 del 2012 (convertito nella legge n. 135 del 2012) proprio elidendo il richiamo “a coloro che sono stati assunti nei ruoli dei professori e ricercatori universitari” e mantenendo soltanto il riferimento “a quelli già nell’organico dell’università che rientrano nei suddetti ruoli”. La ricorrente sostiene, quindi, che, alla luce dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale - in quanto sia la abrogazione espressa, che quella per nuova regolazione della materia hanno carattere innovativo -, l’“opzione apparentemente interpretativa adottata dal Consiglio di Stato” si sarebbe tradotta, in realtà, in una “esternazione di potere creativo sul piano normativo” e, dunque, in una scelta che “sarebbe semmai rimessa al legislatore”. 3. – Con il secondo mezzo è prospettato, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., 110 c.p.a. e 111, ottavo comma, Cost., “eccesso di potere giurisdizionale per diniego di giustizia derivante dal radicale stravolgimento delle regole processuali” e la violazione degli artt. 2 e 3, par. 2, T.U.E., delle direttive 2000/78/CE e 1999/70/CE, degli artt. 6 e 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1, protocollo n. 1, nonché del principio del legittimo affidamento e degli artt. 24 e 113 Cost. Il Consiglio di Stato avrebbe indebitamente disconosciuto il “giudicato formatosi con la sentenza del TAR Lazio n. 4108/2010, la quale ha accertato il diritto della ricorrente a conservare nella nuova posizione giuridica universitaria una retribuzione comprensiva dell’importo da lei percepito, al momento del passaggio all’[OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennità di comando, nei limiti quantitativamente corrispondenti a quelli all’epoca attribuiti F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 ad un [OSCURATO:PERSONA] a titolo di indennità di posizione, parte Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 fissa”. La violazione del giudicato avrebbe comportato, inoltre, la violazione dei principi, di matrice europea (artt. 2 e T.U.E.; direttive 2000/78/CE e 1999/70/CE), di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro, di non discriminazione “in relazione al diritto agli scatti retributivi di anzianità”; principi che, invece, avrebbero dovuto determinare la disapplicazione del provvedimento della Uniparthenope con essi contrastante, tenuto conto, altresì, che lo stesso provvedimento, imponendo la restituzione di somme “corrisposte per errore da un ente pubblico”, sarebbe – alla luce della giurisprudenza di Strasburgo (sentenza 11 febbraio 2021, Casarin c. Italia) – lesivo dell’art. 14 CEDU, in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla stessa Convenzione. 4. – Il ricorso è inammissibile in tutta la sua articolazione. 4.1. - Alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento) -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici, senza che tale ambito F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 possa estendersi, di per sé, ai casi di sentenze “abnormi”, “anomale” Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 ovvero di uno “stravolgimento” radicale delle norme di riferimento. A tal riguardo, si è altresì precisato che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall’erronea interpretazione delle norme sostanziali nazionali o dei principi del diritto europeo da parte del giudice amministrativo, non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione (Cass., S.U., n. 32773/2018; Cass., S.U., 10087/2020; Cass., S.U., n. 19175/2020). Sicché, il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., atteso che anche la violazione delle norme dell’Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, né può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive (Cass., S.U., n. 29085/2019; Cass., S.U., n. 6460/2020). E, come già affermato da queste Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 30301/2017; Cass., S.U., n. 7839/2020; Cass., S.U., 21641/2021), la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione, ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022 pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato) risulta compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Orientamento, questo, che ha trovato conferma assai di recente da parte della stessa Corte di Giustizia U.E. con la sentenza 21 dicembre 2021, C-497/20, Randstad, emessa proprio sul rinvio pregiudiziale disposto dall’ordinanza n. 19598/2020 di questa Sezioni Unite; sentenza che ha ritenuto non contrastante con il diritto dell’Unione una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. anche Cass., S.U., n. 1454/2022). Con specifico riferimento, poi, all’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa, va ribadito che tale eccesso è configurabile solo allorché il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete, ma è affatto da escludere le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione, anche analogica, del quadro delle norme, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo – come detto - ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Numero sezionale 266/2022 può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, del quale Numero di raccolta generale 17467/2022Data pubblicazione 30/05/2022- così come per l’error in procedendo - non rileva la gravità o intensità, non investendo comunque la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell’esercizio del potere medesimo (tra le altre: Cass., S.U., n. 8311/2019; Cass., S.U., n. 27770/2020; Cass., S.U., n. 29653/2020; Cass. S.U., n. 36593/2021; Cass., S.U., n. 36899/2021). 5. - Nella specie, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 2.1. del “Ritenuto che”, cui integralmente si rinvia), non ha affatto travalicato i limiti esterni della giurisdizione amministrativa, bensì ha esercitato, nel definire i presupposti e i limiti di applicabilità dell’istituto del riassorbimento dell’assegno ad personam nella controversia promossa dalla Quadri, l’attività ermeneutica che compete al giudice amministrativo, mentre le doglianze di parte ricorrente prospettano, nella sostanza, degli errores in iudicando e in procedendo, anche in riferimento all’applicazione del diritto dell’Unione europea e della CEDU, non suscettibili, quindi, di sindacato in questa sede. 5.1. - In particolare, quanto alla lamentata invasione della sfera del legislatore, la decisione assunta dalla sentenza impugnata, là dove attribuisce rilevanza alla portata dell’art. 8, comma 5, della legge n. 370/1999, non configura l’esercizio di un potere giurisdizionale creativo di una norma di legge, ma, semmai – in base proprio alla prospettazione di parte ricorrente circa la considerazione di un testo normativo non più vigente “al momento dell’adozione del provvedimento impugnato” -, dà evidenza all’applicazione di una disposizione di legge abrogata in luogo di quella vigente ratione temporis e, dunque, viene in rilievo come error in iudicando nella selezione della norma regolativa del “fatto” oggetto di cognizione giudiziale. F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 Nondimeno, concreta pur sempre una tipica Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022attività ermeneutica l’interpretazione fornita dal giudice di appello del citato [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 art. 8, comma 5, nei termini adottati in sentenza, ove la disposizione stessa sia, invece, da assumere nel testo originario, siccome idoneo a somministrare la regula iuris pertinente ratione temporis al caso controverso. 5.2. – Quanto, poi, alla censura di violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 4108/2010 del TAR del Lazio, essa (ponendo in discussione l’interpretazione del giudicato sotto tutti i possibili profili: dalla sua omessa interpretazione, alla valutazione del suo contenuto, nonché dei suoi presupposti, ed alla sua efficacia, con i conseguenti limiti) è inammissibile giacché attiene alla correttezza dell’esercizio del potere giurisdizionale del giudice amministrativo, prospettandosi, sostanzialmente, una violazione di legge commessa da quest’ultimo, quale vizio estraneo al controllo ed al superamento dei limiti esterni della giurisdizione (tra le altre, Cass., S.U., n. 8245/2017). Infine, per le ragioni già evidenziate (sub § 4.1., cui si rinvia), sono inammissibili anche i profili di doglianza che, in correlazione alla dedotta violazione del giudicato interno, lamentano lo “stravolgimento delle regole processuali” e i vulnera al diritto dell’Unione e alla CEDU. 6. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento, in favore dell’Università controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] “Parthenope”, F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 525/2022 delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 Numero sezionale 266/2022Numero di raccolta generale 17467/2022 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione 30/05/2022 cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C
Sentenza Cassazione n. 17467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris