CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 32050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SALERNOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SALERNO. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; udito, per [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale, per delega orale, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale il Tribunale di Salerno, adito ex art.309 cod. proc. pen., ha annullato l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal G.I.P. del locale Tribunale, che aveva disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di concorso in estorsione pluriaggravata - capo 49 delle imputazioni provvisorie) deducendo plurimi vizi di motivazione. 1.1. In data 24/06/2022 è pervenuta una memoria dei difensori dell'indagato, che chiedono dichiararsi inammissibile il ricorso (eccependone, tra l'altro, il difetto di autosufficienza) o, comunque, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, come già chiarito da questa Corte (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01), anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione al fascicolo, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.1. Nel caso in esame, peraltro, il P.M. ricorrente ha puntualmente indicato gli atti asseritamente travisati e dei quali riteneva necessaria l'allegazione al fascicolo (dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli), diligentemente effettuata dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1.2. L'eccezione di difetto di autosufficienza del ricorso, formulata, in memoria, della difesa dell'indagato è, pertanto, priva di fondamento. 2. Ciò premesso, passando all'esame del merito delle doglianze del ricorrente, il Tribunale, dopo aver delineato, fino a pag. 15 dell'ordinanza impugnata, il contesto associativo di tipo mafioso di riferimento come emergente dall'ordinanza custodiale emessa dal G.i.p., e sintetizzato i motivi di riesame, ha ritenuto (pagg. 16 e seguenti dell'ordinanza impugnata) che sussistessero gravi indizi di z commissione dell'estorsione in contestazione, ma non anche del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ne fosse il mandante. 2.1. Il P.M. ricorrente lamenta omessa valutazione degli elementi offerti a fondamento della richiesta di emissione della misura coercitiva in danno dell'indagato e travisamento di elementi indiziari decisivi, valorizzando, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli, secondo i quali il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato il soggetto cui, in seno al sodalizio di riferimento, era affidata la gestione di tutte le estorsioni perpetrate in danno degli esercizi commerciali operanti nel territorio, oltre che l'incarico di conseguire il controllo assoluto delle attività di gioco praticato con le slot machines ("le macchinette"). 2.2. Quest'ultimo elemento sembra essere stato valorizzato contraddittoriamente e con manifesta illogicità dal Tribunale. Invero, l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Acanfora, Loreto e Spinelli, anche in danno del [OSCURATO:PERSONA], non è stata messa in dubbio dal Tribunale: da tale valutazione potrebbe conseguire l'affermazione che il [OSCURATO:PERSONA], in quanto soggetto cui il sodalizio di tipo mafioso di riferimento aveva affidato la gestione di tutte le estorsioni perpetrate in danno degli esercizi commerciali operanti nel territorio assoggettato al controllo del predetto sodalizio, oltre allo specifico incarico di controllare le attività di gioco con le slot machines, era il mandante anche di quella di cui al capo 49 delle imputazioni provvisorie. Al contrario, il Tribunale, pur non mettendo in discussione l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori di giustizia, ha apoditticamente concluso che nessun elemento concreto consentiva di ricollegare il [OSCURATO:PERSONA], come mandante per conto del menzionato sodalizio, anche all'estorsione di cui al capo 49 delle imputazioni provvisorie, senza, peraltro, indicare elementi atti a far ritenere, alternativamente, che: - nell'ambito del sodalizio di riferimento, attività estorsive fossero perpetrate anche fuori dal controllo del [OSCURATO:PERSONA]; - nel territorio di riferimento, erano perpetrate anche attività estorsive sottratte al controllo del sodalizio de quo, e, quindi, del [OSCURATO:PERSONA], ovvero che la specifica estorsione in contestazione fosse stata perpetrata da soggetti estranei al predetto sodalizio (ma, in tal caso, verrebbe meno la finalità di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen., al contrario non messa in discussione dal Tribunale, nel ritenere acquisiti i gravi indizi della commissione dell'estorsione de qua, come contestata, 6 <_ pur se non anche della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA]).3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio per il giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., che colmerà gli evidenziati vizi motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ari: