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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 02465/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCURTORIA sul ricorso n. 15857-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 11 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], 106; -intimata – avverso la sentenza n. 6856/19 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . quattro avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A, I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2009-2011; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 19089/2017, rigettò i ricorsi; che la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6856/19, depositata il 11/12/2019 accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – che , a fronte della legittimità delle riprese operate dall’ufficio non avendo la contribuente fornito prova dell’effettività delle operazioni contestatele, al contrario le sanzioni applicatedovessero essere rideterminate per effetto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 158 del 2015; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 5.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCURTORIA sul ricorso n. 15857-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.[OSCURATO:PERSONA], n. 11 ([OSCURATO:EMAIL]) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to per la carica in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], 106; -intimata – avverso la sentenza n. 6856/19 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . quattro avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A, I.R.E.S. ed I.R.A.P. relativamente agli anni di imposta 2009-2011; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 19089/2017, rigettò i ricorsi; che la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . propose appello innanzi alla C.T.R. del [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6856/19, depositata il 11/12/2019 accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – che , a fronte della legittimità delle riprese operate dall’ufficio non avendo la contribuente fornito prova dell’effettività delle operazioni contestatele, al contrario le sanzioni applicatedovessero essere rideterminate per effetto dello ius superveniens rappresentato dall’art. 15 del D. Lgs. n. 158 del 2015; che avverso tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che parte ricorrente ha depositato telematicamente (in data 5.1.2023) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della l. n. 197 del 2022; che non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento, ai sensi del comma 193 del medesimo art. 1, la causa va sospesa, ai sensi del successivo comma 197, e rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 10 luglio 2023, ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia a nuovo
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