CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08263/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25760/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, sezione staccata CATANIA, n. 3543/17/14, depositata il 18/11/2014. F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25760/2015 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 8263/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’08 marzo 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con due motivi, contro la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., intimata, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Sicilia, sezione staccata di Catania, con la quale, su appello dell’ufficio finanziario, è stata parzialmente confermata la sentenza di primo grado che, per quanto adesso rileva, aveva annullato alcune riprese a tassazione recate dall’avviso di accertamento notificato alla contribuente, per maggiori Ires e Irap, in relazione al 2004. 2. La C.T.R., disattendendo il motivo di appello dell’ufficio, ha ritenuto legittima la deduzione dei costi per il personale amministrativo della società (euro 555.440,00), trattandosi di voci non qualificabili come spese generali, come preteso dall’appellante, (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) «ma dovendosi considerare spese univocamente riferibili all’attività di impresa, come tali integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 109, comma 5, tuir». 3. Quanto al recupero delle spese per risarcimento dei danni corrisposti a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 02/12/2003, la Commissione regionale ha giudicato legittima la loro imputazione all’esercizio 2004, anziché al 2003 (come prospettato dall’Amministrazione finanziaria), poiché nel 2004 erano stati notificati la sentenza e il precetto, e (ibidem) «[in tale] momento […] è stata azionata la pretesa creditoria e sono state quantificate le somme da corrispondere.». r.g. n. 25760/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25760/2015 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 8263/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 109 commi 5 e 6 del d.p.r. n. 917/86 ed all’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c. 1., n. 3) del c.p.c.)»], l’Agenzia delle entrate censura l’errore di diritto della sentenza impugnata, che ha ravvisato la deducibilità dei costi relativi al personale amministrativo in quanto univocamente riferibili all’attività d’impresa, fondandosi su una presunzione della loro inerenza all’attività sociale, non confermata da elementi specifici, la cui prova spettava alla contribuente. 2. Con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione di norma di diritto, con riferimento all’art. 109 comma 1 del tuir, in relazione all’art. 133 cpc, nonché in relazione all’art. 360 c. 1., n. 3) del c.p.c.)»], e/o falsa applicazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)»], l’Agenzia premette che la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l’imputazione, all’esercizio 2004, della spesa di euro 144.969,07, correlata alla sentenza della Cassazione n. 1150 del 02/12/2003, notificata il 25/06/2004, di condanna della società al risarcimento dei danni a favore di alcuni dipendenti, per il fatto che, in effetti, l’esborso era avvenuto nel 2004. Indi, addebita alla C.T.R. di avere trascurato che l’anno rilevante ai fini fiscali era il 2003, nel quale la contribuente aveva avuto legale conoscenza della pronuncia della Cassazione, e che invece erano inconferenti le successive movimentazioni finanziarie. 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1. La critica generica e appena abbozzata tende, in sostanza, a sollecitare questa Corte a compiere un nuovo esame degli elementi fattuali, già insindacabilmente scrutinati dal giudice di merito, ai fini del r.g. n. 25760/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25760/2015 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 8263/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 riconoscimento dell’inerenza dei costi per il personale amministrativo all’attività d’impresa della contribuente. 4. Il secondo motivo è fondato. 4.1. Va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «In tema di imposte sul reddito di impresa, ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza al quale vanno temporalmente imputati i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi del reddito, ai sensi dell’art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986, deve tenersi conto del momento in cui si verificano le due condizioni della “certezza” in ordine alla sussistenza e della “determinabilità” in ordine all’ammontare, della cui prova è onerata l’amministrazione finanziaria con riguardo ai componenti positivi, e il contribuente con riguardo ai componenti negativi; pertanto, nell’ipotesi di debito litigioso, che rientra tra le cd. “passività potenziali”, il costo non può essere dedotto dal reddito dell’anno in cui la lite ha avuto inizio ma da quello dell’anno in cui essa si è conclusa. (Principio affermato in fattispecie relativa a debito accertato con accordo transattivo, in cui è stata ritenuta corretta l’imputazione del costo all’anno dell’intervenuta transazione).» (Cass. 06/07/2021, n. 19166, in connessione con Cass.25/03/2015, n. 5976). 4.2. Nella specie, come suaccennato (cfr. p. 2), per la C.T.R. è legittima la deduzione del costo nell’esercizio 2004, nel quale ha avuto inizio l’esecuzione del giudicato recante la condanna della società al risarcimento dei danni. Tale statuizione non è conforme al principio di diritto sopra trascritto in base al quale, invece, il “debito litigioso” avrebbe dovuto essere dedotto nell’esercizio precedente, e cioè nel 2003, allorché era divenuto “certo” e “determinato”, per effetto del giudicato intervenuto sulla causa di risarcimento dei danni derivante dal deposito (in data 02/12/2003) della sentenza della Cassazione che definiva quel giudizio. r.g. n. 25760/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 25760/2015 Numero sezionale 387/2022 Numero di raccolta generale 8263/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 5. In conclusione, accolto il secondo motivo e dichiarato inammissibile il primo motivo, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 08 marzo 2022 Il Consigliere est. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA]) r.g. n. 25760/2015 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U I D A R I C C A R D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 0 4 a e 6 6 a 5 1 f 6 a 6 1 8 d 9 d 9 e e 0 0 c 5 3 6 9 e 6 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b F i r m a t o D a : P U R