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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33883/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto - in via preliminare - che correttamente, ex art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è stato proposto appello, ad opera del soggetto condannato dal giudice di pace a pena pecuniaria, in quanto tale pena era stata sostituita con l'espulsione (si veda Sez. 1, n. 40275 del 21/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], rv. 285127 - 01, secondo la quale: «È impugnabile con appello la sentenza del giudice di pace che, in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, abbia applicato la misura dell'espulsione, in sostituzione della pena pecuniaria»; conf. n. 43956 del 01/12/2010, Amou'ou, rv. 249075 - 01; n. 52 del 01/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], rv. 249435 - 01; n. 49871 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], rv. 265417 - 01); Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge e della mancanza di motivazione, in riferimento alla omessa assunzione di una prova decisiva - perché costituite da mere doglianze versate in fatto e di natura aspecifica; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dal Tribunale di Chieti in composizione monocratica, quale Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della medesima città del 13/06/2023, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver disatteso l'ordine del Questore di Pescara, a mezzo del quale gli era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di euro diecimila di multa (sanzione pecuniaria sostituita, come detto, con l'espulsione dal territorio italiano, per il periodo di anni cinque); Ritenuto che - a fronte della esaustiva motivazione contenuta nella avversata decisione - l'impugnazione non riesca a oltrepassare la soglia della mera critica reiterativa, proponendo una diversa lettura delle prova a discolpa addotta dalla difesa nel corso del giudizio di merito, rappresentata da una domanda di protezione internazionale, inoltrata dall'imputato e non ancora esaminata dall'ente a ciò preposto (il Tribunale, del tutto correttamente, ha osservato trattarsi di domanda risalente a epoca posteriore, rispetto all'epoca di commissione del fatto per il quale si procede); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto - in via preliminare - che correttamente, ex art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è stato proposto appello, ad opera del soggetto condannato dal giudice di pace a pena pecuniaria, in quanto tale pena era stata sostituita con l'espulsione (si veda Sez. 1, n. 40275 del 21/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], rv. 285127 - 01, secondo la quale: «È impugnabile con appello la sentenza del giudice di pace che, in relazione al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, abbia applicato la misura dell'espulsione, in sostituzione della pena pecuniaria»; conf. n. 43956 del 01/12/2010, Amou'ou, rv. 249075 - 01; n. 52 del 01/12/2010, [OSCURATO:PERSONA], rv. 249435 - 01; n. 49871 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], rv. 265417 - 01); Ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione di legge e della mancanza di motivazione, in riferimento alla omessa assunzione di una prova decisiva - perché costituite da mere doglianze versate in fatto e di natura aspecifica; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dal Tribunale di Chieti in composizione monocratica, quale Giudice di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace della medesima città del 13/06/2023, che aveva ritenuto l'odierno ricorrente responsabile del reato di cui all'art. 14 comma 5-quater d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per aver disatteso l'ordine del Questore di Pescara, a mezzo del quale gli era stato intimato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di euro diecimila di multa (sanzione pecuniaria sostituita, come detto, con l'espulsione dal territorio italiano, per il periodo di anni cinque); Ritenuto che - a fronte della esaustiva motivazione contenuta nella avversata decisione - l'impugnazione non riesca a oltrepassare la soglia della mera critica reiterativa, proponendo una diversa lettura delle prova a discolpa addotta dalla difesa nel corso del giudizio di merito, rappresentata da una domanda di protezione internazionale, inoltrata dall'imputato e non ancora esaminata dall'ente a ciò preposto (il Tribunale, del tutto correttamente, ha osservato trattarsi di domanda risalente a epoca posteriore, rispetto all'epoca di commissione del fatto per il quale si procede); Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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