CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 03164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce dell'Il giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Tribunale di Lecce ha rigettato il riesame interposto ex art 309 cod. proc. pen avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Brindisi, con il quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato di concorso nel reato previsto dall'art 73 D.P.R. n. 309 del 1990 lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari rivendicate a sostegno della misura e in punto alla esclusiva adeguatezza della misura custodiale di maggior rigore; rilevato che il ricorrente con dichiarazione pervenuta il 23 settembre 2021 ha ritualmente rinunziato al ricorso; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione per intervenuta rinunzia che, ove non giustificata da specifiche e funzionali ragioni sopravvenute al ricorso, porta con sé anche le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stefan