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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24270/2026

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[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’ dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA n. 433/2024pubblicata in data 12 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] – fideiussore - e [OSCURATO:PERSONA] 1898 s.p.a. -debitrice principale - proposero opposizione dinanzi al Tribunale diAscoli Piceno avverso il decreto ingiuntivo n.548/2013 emesso dalTribunale su ricorso di Banca dell’Adriatico s.p.a. per il pagamentodell’ammontare di euro 2.384.587, oltre interessi.Si costituì la Banca opposta; nelle more, il giudizio venneinterrotto perché [OSCURATO:PERSONA] 1898 s.p.a. fu dichiarata fallita.Riassunto il giudizio dal Benigni, il Tribunale con sentenza nondefinitiva n. 32/2017 rigettò l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva proposta dall’opponente perché tardiva.

Rimessa poi la causasul ruolo, esperita l’istruttoria documentale e la C.T.U. contabile,depositata dal Benigni querela di falso, non seguita però dalprocedimento ex art. 221 c.p.c. per aver riconosciuto la stessa oppostache il documento in questione era una sola copia di quello allegato sub10 in primo grado, con sentenza definitiva n.483/2020, il Tribunalerigettò l’opposizione e confermò il decreto.2. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame; si costituì [OSCURATO:PERSONA].p.a., succeduta per fusione alla Banca dell’Adriatico s.p.a.; non sicostituì il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 433/2024,accogliendo parzialmente il gravame, ha revocato il decreto ingiuntivoopposto e condannato il Benigni al pagamento della somma di euro1.950.000, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio, e concondanna alle spese del grado.Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosi3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sorretto dacinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eha pure depositato memoria.Ragioni della decisione1.

Il primo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 cod. civ. 2909cod. civ., 324 e 329 cpc, 1362 cc, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.“.1.1.

Si censura la sentenza impugnata che, dapprima, ha affermatola piena sovrapponibilità del contenuto negoziale (nei suoi trattiessenziali) delle due scritture private del 28/9/2009 e del 5/10/2010,dichiarando poi che, con la seconda scrittura, il Benigni ebbeunicamente a reiterare l’assunzione della medesima obbligazione digaranzia, essendo «fideiussore omnibus fino all’importo massimo dieuro 1.950.000,00, salvo sopravvenuti negozi modificati volti adiminuire la garanzia prestata».

Si sostiene che fu la stessa Banca adichiarare sin dalla costituzione in primo grado che “con successivi attiintegrativi del 11.2.2011 e 15.7.20 una delle fideiussioni del 5.10.2010[rectius: l’unica fideiussione del 5/10/2010] veniva ridotta ad euro970.000,00 per collegarla alla linea di credito rinnovata”.Viceversa, la Corte d’appello ha ritenuto che la questionedell’ampiezza della garanzia personale prestata dal Benigni non fosse«coperta dal giudicato» e ha invocato pure il principio «iura novitcuria»(pag. 7 della sentenza impugnata) al fine di compiere la correttaqualificazione dei negozi di cui alle suddette scritture onde accertarel’esposizione debitoria del Benigni come garante tra gli importi di euro970.000 ed euro 2.920.000 indicati dalle parti «quali esiti opposti dellerispettive prospettazioni difensive»(pag. 8, della sentenza impugnata).Il ricorrente contesta tale ricostruzione e assume che “l’unicasintesi logica possibile, a questo punto, sarebbe stata nel sensoNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

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C. GraziosiEst.

I. Ambrosidell’esistenza di una sola obbligazione fideiussoria (del 5/10/2010)limitata ad € 970.000,00 e ad una sola linea di credito nel 2011” (pagg.11 del ricorso) e deduce che la Corte d’appello non abbia compiutocorretta applicazione dei principi consolidati in tema di rilevazioned’ufficio di una eccezione di merito non riproposta con appelloincidentale e, dunque, preclusa perché coperta da giudicato (Cass.11799/2017), che abbia emesso una sentenza “a sorpresa”interpretando un atto in senso nuovo, non tenendo conto dellaqualificazione datane dal giudice di primo grado e da entrambe le parti,e che abbia, infine, travisato le circostanze allegate dalle parti.1.2.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, seppure formalmente denunci la violazione dinumerose norme sostanziali con riferimento al giudicato, al principiodell’onere della prova e all’interpretazione dei contratti e di normeprocessuali con riferimento alla pretesa non correttezzadell’interpretazione dalla Corte di merito quanto al principio di noncontestazione (art. 115 c.p.c.) e della specifica disciplina processualesulle modalità di deduzione della prova (artt. 116 c.p.c.), in sostanzarichiede una rivisitazione di fatti e circostanze già definitivamenteaccertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggettodel contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresìdi considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quantol’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie èvalutazione delle prove ma pure la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi (Cass. 4/7/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n.11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass. 15/7/2009 n. 16499).Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte dorica haNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

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I. Ambrosiben analizzato le circostanze fattuali, e sulla base delle produzionidocumentali ha ritenuto, con motivazione adeguata e limpida, che nonvenne operata alcuna riduzione dell’importo massimo garantito dellafideiussione omnibus contratta dall’odierno ricorrente, ma che con laseconda scrittura del 2011 lo stesso garante ebbe a prestare specialeautorizzazione alla concessione di nuovo credito in favore del debitoreprincipale ai sensi dell’art. 1956 c.c.; pertanto, i motivi di ricorsoCorte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello formulato dalla Corte d’appello, debitamente motivato e,pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4/7/2017 n. 16467;Cass.23/5/2014 n. 11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass.15/7/2009 n. 16499).A ciò deve aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione,per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Sez.

U., 30/9/2020 n. 20867), con la precisazione che la doglianzadella violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi cheil giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo diNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

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C. GraziosiEst.

I. Ambrosivalore di prova legale), oppure ancora, allorquando la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,laddove si deduca che il giudice ha soltanto mal esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U., 30/9/2020 n. 20867; Sez.

U., 20/3/2017 n. 7074), salvanaturalmente la denuncia di motivazione assente/apparente oradicalmente contraddittoria, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2.

Il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazionedegli artt. 99 e 101, comma 2 c.p.c., 112 c.p.c. nullità della sentenza,in relazione all’art 360 n 3”.2.1.

Si assume la nullità della sentenza impugnata per averedichiarato: «…per mezzo di tali scritture (All. 14 e All. 15, n.d.r.) nonfu operata alcuna riduzione dell’importo massimo garantito ma,semplicemente, per il tramite di esse [OSCURATO:PERSONA] ebbe a prestarespeciale autorizzazione alla concessione di nuovo credito in favore deldebitore principale, secondo dunque lo schema delineato dalla normadi cui all’art. 1956 c.c., tanto più che, nell’ottica di tal ultima norma,costituisce di sicuro obbligazione futura quella derivante dalla prorogadi una pregressa linea di credito (in tal senso, sentenza n.21730 del22/10/2010).

Alla luce delle considerazioni testé svolte, si perviene alconvincimento che [OSCURATO:PERSONA] è fideiussore di tutte le obbligazioniderivanti dai rapporti bancari intercorsi tra il debitore principale e laCassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Banca dell’Adriaticos.p.a., nei limiti dell’importo massimo di euro 1.950.000,00».Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

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C. GraziosiEst.

I. AmbrosiAd avviso del ricorrente, “la qualificazione ex abrupto attribuitadalla Corte di merito all’atto di riduzione della fideiussione in chiave di“speciale autorizzazione” ex art 1956 cod. civ. è comunque illogica edin contrasto tanto con le emergenze processuali quanto con la prassibancaria: basti considerare, infatti, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era, altempo, anche amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sicché è chiaroche l’autorizzazione di cui all’art 1956 cod. civ. sarebbe stata daritenersi implicitamente inclusa nella stessa richiesta di finanziamentoproveniente dal debitore in quanto formulata dal legale rappresentanteal contempo fideiussore” (v. ricorso, pag. 15).2.2.

Il motivo va disatteso, in quanto del tutto infondata è la tesidel ricorrente che si sarebbe formato il giudicato in ordine alla pretesariduzione della garanzia ad euro 970.000.Come correttamente eccepito da parte controricorrente, valerammentare, da un lato, che la sentenza di primo grado aveva respintointegralmente l’opposizione confermando in ogni sua parte il decretoopposto, senza alcuna affermazione su tale asserita riduzione dellagaranzia e che, dall’altro lato, con la sentenza impugnata, la Corted’appello ha escluso che la banca avesse riconosciuto che una dellefideiussioni del 2010 fosse stata ridotta, nel 2011, ad euro 970.000,rimarcando in proposito, però, che detta “deduzione, tuttavia,costituisce momento non isolato di una più ampia prospettazionedifensiva volta a lumeggiare in capo a [OSCURATO:PERSONA] un’obbligazionedi garanzia dell’importo complessivo di euro 2.920.000» (pag. 8 dellasentenza impugnata).Inoltre, la Corte dorica ha ritenuto infondato il terzo motivo diappello, laddove l’odierno ricorrente aveva già censurato la sentenzadi prime cure poiché non aveva accertato che il Benigni si fosse reso,da ultimo, fideiussore fino alla minor somma di euro 970.000.Numero registro generale 12117/2024C.C.

3. luglio 2026 Numero sezionale 2190/2026n.

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C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est.

I. AmbrosiIn proposito, la Corte territoriale ha precisato che la censuracoinvolgeva «l’intera statuizione decisionale, che sottintendeproposizioni logiche strettamente correlate e non suscettibili diconsiderazione atomistica, e preclude la formazione del giudicatointerno su tale frammento di decisione», richiamando l’indirizzoconsolidato di questa Suprema Corte in materia («così, Ordinanza dellaCorte di Cassazione n. 12202 del 16/05/2017; in tal senso, ancheOrdinanza della Corte di Cassazione n. 10760 del 17/04/2019»), econcludendo con l’affermare, correttamente, che «la questionedell’ampiezza della garanzia personale prestata dall’appellante non ècoperta dal giudicato e risulta devoluta nella sua interezza al giudicedell’appello» (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).Orbene, il giudicato interno non si forma sul singolo fatto o sullamera qualificazione giuridica, bensì sulla statuizione minima che legala sequenza dei seguenti elementi: fatto, norma ed effetto, suscettibiledi acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia(Cass. 27/1172024 n. 30521), autonomia decisoria non ravvisabilenella fattispecie.

Al riguardo è utile rammentare che, in virtù delprincipio dell’effetto devolutivo dell’impugnazione di secondo grado, ilGiudice d'appello può e deve riesaminare l'intera vicenda nel suocomplesso, purché la sua indagine non travalichi i margini dellarichiesta e non coinvolga capi della decisione effettivamente autonomie non impugnati, che, come veduto, nella specie non sussistono: difattinon sussiste la pretesa violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in quantola sentenza impugnata è rimasta rigorosamente entro i limiti delchiesto e del pronunciato esaminando l'interpretazione e laqualificazione giuridica dei rapporti negoziali addotti in giudizio datoche l'esatta portata della garanzia fideiussoria era il punto centrale deldibattito processuale, non costituendo affatto la decisione stessa unaNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosidecisione “a sorpresa”, avendo le parti avuto ampia facoltà di discuteresul significato e sugli effetti di tali atti (cfr. Cass. Sez. 3, 13/4/2018 n.9202, e in senso conforme Cass. Sez. 2, 22/11/2024 n. 30129).Correttamente la Corte marchigiana, quindi, in forza del principio“iura novit curia”, dopo aver esaminato tutta la documentazioneallegata, ha accertato che il Benigni era garante per la complessivasomma di euro

1.950.000.3. Il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ, sulla nullità della sentenza,in relazione all'art. 360 cpc, n. 4”.3.1.

Si richiama quanto insegnato dalle Sezioni Unite (sentenzan. 8053/2014) con riferimento ai profili di assoluta omissione, meraapparenza e coerenza della motivazione sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell’illogicità manifesta e si censura in particolarequanto affermato dalla Corte d’appello, sia in ordine a quanto accertatoin tema di esposizione debitoria del garante, sia in ordine a quantoritenuto sulla eccepita nullità strutturale della fideiussione per carenzao indeterminatezza dell’oggetto.3.2.

Il motivo è inammissibile.In proposito, è stato già ripetutamente affermato da questaSuprema Corte che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con vizi materiali e grafici, o consistenti nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione” (cfr. Sez.

U. 7/4/2014 n. 8053 e, piùNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

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C. GraziosiEst.

I. Ambrosidi recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019 n. 29495; Cass. Sez. 1,30/6/2020 n. 13248; Cass. Sez. 3, 15/2/2024 n. 4166).Nel caso di specie, tali difetti non si riscontrano.

La sentenzaesamina tutta la documentazione prodotta dalle parti, ripercorre l’itergiuridico della controversia e fornisce un ragionamento logico-giuridicoche adeguatamente giustifica la decisione adottata.4.

Il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 100 e 112 c.p.c., sulla omessa pronuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4) c.p.c.”.4.1.

Si sostiene che la Corte d’appello abbia omesso “dipronunciare sull’eccepita censura articolata con il terzo motivo diappello (da pag. 15 a pag. 23 dell'atto di citazione, All. 12, già in Fasc.Benigni di II grado) di inesistenza (o mancata prova) del credito dellaBanca per mancato deposito dei contratti di apertura di conto corrente;di indebita applicazione di interessi, spese, commissioni, in mancanzadi prova di pattuizione scritta; di indeterminatezza della commissionedi massimo scoperto, anatocismo e usura”, offrendo, sul punto, unamotivazione apparente.4.2.

Il motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia in relazione alleeccezioni di anatocismo, usura e indeterminatezza della c.m.s.(commissione di massimo scoperto).In primo luogo, la censura non si conforma al principio dispecificità dato che il ricorrente si limita a trascrivere poche righe dellasentenza gravata richiamando in modo generico il terzo motivodell’appello avverso la sentenza di primo grado (tra tante, di recente,v.

Cass. Sez. 3, 16/3/2026 n. 5916).In secondo luogo, con essa si insiste in realtà per una revisionedelle valutazioni e del convincimento del Giudice di secondo grado,Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

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R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosionde ottenere, inammissibilmente, una nuova pronuncia sul meritodella vicenda, pretendendo un nuovo esame dell’istruttoria compiuta;e l’odierno ricorrente mostra di non confrontarsi neppure con la ratiodecidendi della decisione d’appello che sulla base della C.T.U. contabileha riconosciuto, per un verso, il credito vantato dalla banca creditricee, per un altro, ha soprasseduto in ordine alle deduzioni dell’alloraappellante, odierno ricorrente, decidendo sulla base della c.d.

"ragionepiù liquida" (tra le molte, Cass. Sez.

L, 20/5/2020 n. 9309; più direcente, con riferimento proprio alla violazione dell’art. 112 c.p.c., v.Cass.

Sez. 3, del 3/11/2023 n. 30507).Per completezza, va pure osservato che la Corte d’appello hadato conto proprio di quanto determinato dal Consulente d’ufficio chenel saldo dei due conti correnti ha escluso la debenza di ogni interessein luogo di quelli sopra soglia e, soprattutto, ha verificato la consistenzausuraria degli interessi anche alla luce del tasso soglia prospettato dallostesso appellante e fissato in relazione “alle operazioni di anticipi,sconti commerciali superiori ad euro 100.000,00”, ricalcolando il debitosecondo i criteri auspicati dal ricorrente e ottenendo così un importoresiduo (euro 2.087.135,45), addirittura superiore al limite dellagaranzia fideiussoria (euro 1.950.000) (cfr. pag. 15 della sentenza).Pertanto, nella fattispecie in esame, lungi dall’omettere dipronunciarsi e di esorbitare dal thema decidendum delineato dai motividi impugnazione con violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte d’appelloha applicato correttamente il principio di economia processualemediante il principio c.d. della “ragione più liquida” nel rispetto deilimiti derivanti dall'effetto devolutivo del gravame.5.

Il quinto motivo denuncia “Violazione e/ o falsa applicazionedegli articoli 91 e 92 e 132 c.p.c. e art. 118 disp.att. c.p.c., in relazioneall’art 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla condanna delle spese di lite.”Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

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R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

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I. Ambrosi5.1.

Si contesta il fatto che, pur avendo accolto parzialmentel’appello, la Corte d’appello non avrebbe compensato le spese neppureper una parte, offrendo anche sul punto una apparente motivazione.5.2.

Il motivo è inammissibile.E’ sufficiente richiamare in proposito il consolidato indirizzo diquesta Suprema Corte per cui nel giudizio di legittimità il sindacatosulle pronunce dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è direttosolamente ad evitare che possa risultare violato il principio che nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione ditotale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenzail giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. Sez. 6 - 3,26/11/2020 n. 26912, Cass. 3.6.2024 n. 15374 e Cass. 27.11.2019 n.31004).6.

Il ricorso, in conclusione, è rigettato.

In virtù del principio disoccombenza, parte ricorrente va condannata a rifondere le spese delpresente giudizio di legittimità alla parte controricorrente, così comeliquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese, che si liquidano in complessivi euroNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C.

3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n.

R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres.

C. GraziosiEst.

I. Ambrosi11.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’ dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA n. 433/2024pubblicata in data 12 marzo 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] – fideiussore - e [OSCURATO:PERSONA] 1898 s.p.a. -debitrice principale - proposero opposizione dinanzi al Tribunale diAscoli Piceno avverso il decreto ingiuntivo n.548/2013 emesso dalTribunale su ricorso di Banca dell’Adriatico s.p.a. per il pagamentodell’ammontare di euro 2.384.587, oltre interessi.Si costituì la Banca opposta; nelle more, il giudizio venneinterrotto perché [OSCURATO:PERSONA] 1898 s.p.a. fu dichiarata fallita.Riassunto il giudizio dal Benigni, il Tribunale con sentenza nondefinitiva n. 32/2017 rigettò l’eccezione di difetto di legittimazionepassiva proposta dall’opponente perché tardiva. Rimessa poi la causasul ruolo, esperita l’istruttoria documentale e la C.T.U. contabile,depositata dal Benigni querela di falso, non seguita però dalprocedimento ex art. 221 c.p.c. per aver riconosciuto la stessa oppostache il documento in questione era una sola copia di quello allegato sub10 in primo grado, con sentenza definitiva n.483/2020, il Tribunalerigettò l’opposizione e confermò il decreto.2. [OSCURATO:PERSONA] propose gravame; si costituì [OSCURATO:PERSONA].p.a., succeduta per fusione alla Banca dell’Adriatico s.p.a.; non sicostituì il Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 433/2024,accogliendo parzialmente il gravame, ha revocato il decreto ingiuntivoopposto e condannato il Benigni al pagamento della somma di euro1.950.000, oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio, e concondanna alle spese del grado.Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosi3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sorretto dacinque motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] eha pure depositato memoria.Ragioni della decisione1. Il primo motivo lamenta “Violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2697 cod. civ. 2909cod. civ., 324 e 329 cpc, 1362 cc, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c.“.1.1. Si censura la sentenza impugnata che, dapprima, ha affermatola piena sovrapponibilità del contenuto negoziale (nei suoi trattiessenziali) delle due scritture private del 28/9/2009 e del 5/10/2010,dichiarando poi che, con la seconda scrittura, il Benigni ebbeunicamente a reiterare l’assunzione della medesima obbligazione digaranzia, essendo «fideiussore omnibus fino all’importo massimo dieuro 1.950.000,00, salvo sopravvenuti negozi modificati volti adiminuire la garanzia prestata». Si sostiene che fu la stessa Banca adichiarare sin dalla costituzione in primo grado che “con successivi attiintegrativi del 11.2.2011 e 15.7.20 una delle fideiussioni del 5.10.2010[rectius: l’unica fideiussione del 5/10/2010] veniva ridotta ad euro970.000,00 per collegarla alla linea di credito rinnovata”.Viceversa, la Corte d’appello ha ritenuto che la questionedell’ampiezza della garanzia personale prestata dal Benigni non fosse«coperta dal giudicato» e ha invocato pure il principio «iura novitcuria»(pag. 7 della sentenza impugnata) al fine di compiere la correttaqualificazione dei negozi di cui alle suddette scritture onde accertarel’esposizione debitoria del Benigni come garante tra gli importi di euro970.000 ed euro 2.920.000 indicati dalle parti «quali esiti opposti dellerispettive prospettazioni difensive»(pag. 8, della sentenza impugnata).Il ricorrente contesta tale ricostruzione e assume che “l’unicasintesi logica possibile, a questo punto, sarebbe stata nel sensoNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosidell’esistenza di una sola obbligazione fideiussoria (del 5/10/2010)limitata ad € 970.000,00 e ad una sola linea di credito nel 2011” (pagg.11 del ricorso) e deduce che la Corte d’appello non abbia compiutocorretta applicazione dei principi consolidati in tema di rilevazioned’ufficio di una eccezione di merito non riproposta con appelloincidentale e, dunque, preclusa perché coperta da giudicato (Cass.11799/2017), che abbia emesso una sentenza “a sorpresa”interpretando un atto in senso nuovo, non tenendo conto dellaqualificazione datane dal giudice di primo grado e da entrambe le parti,e che abbia, infine, travisato le circostanze allegate dalle parti.1.2. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente, seppure formalmente denunci la violazione dinumerose norme sostanziali con riferimento al giudicato, al principiodell’onere della prova e all’interpretazione dei contratti e di normeprocessuali con riferimento alla pretesa non correttezzadell’interpretazione dalla Corte di merito quanto al principio di noncontestazione (art. 115 c.p.c.) e della specifica disciplina processualesulle modalità di deduzione della prova (artt. 116 c.p.c.), in sostanzarichiede una rivisitazione di fatti e circostanze già definitivamenteaccertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggettodel contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresìdi considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quantol’apprezzamento - ad esso funzionale - delle risultanze istruttorie èvalutazione delle prove ma pure la scelta, insindacabile in sede dilegittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità deifatti ad esse sottesi (Cass. 4/7/2017 n. 16467; Cass. 23/05/2014 n.11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass. 15/7/2009 n. 16499).Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte dorica haNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosiben analizzato le circostanze fattuali, e sulla base delle produzionidocumentali ha ritenuto, con motivazione adeguata e limpida, che nonvenne operata alcuna riduzione dell’importo massimo garantito dellafideiussione omnibus contratta dall’odierno ricorrente, ma che con laseconda scrittura del 2011 lo stesso garante ebbe a prestare specialeautorizzazione alla concessione di nuovo credito in favore del debitoreprincipale ai sensi dell’art. 1956 c.c.; pertanto, i motivi di ricorsoCorte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione aquello formulato dalla Corte d’appello, debitamente motivato e,pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 4/7/2017 n. 16467;Cass.23/5/2014 n. 11511; Cass. 13/6/2014 n. 13485; Cass.15/7/2009 n. 16499).A ciò deve aggiungersi che, in tema di ricorso per cassazione,per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaaltre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.(Sez. U., 30/9/2020 n. 20867), con la precisazione che la doglianzadella violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi cheil giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazionenormativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo diNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosivalore di prova legale), oppure ancora, allorquando la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre,laddove si deduca che il giudice ha soltanto mal esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei limiti in cuiesso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U., 30/9/2020 n. 20867; Sez. U., 20/3/2017 n. 7074), salvanaturalmente la denuncia di motivazione assente/apparente oradicalmente contraddittoria, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.2. Il secondo motivo denuncia “Violazione o falsa applicazionedegli artt. 99 e 101, comma 2 c.p.c., 112 c.p.c. nullità della sentenza,in relazione all’art 360 n 3”.2.1. Si assume la nullità della sentenza impugnata per averedichiarato: «…per mezzo di tali scritture (All. 14 e All. 15, n.d.r.) nonfu operata alcuna riduzione dell’importo massimo garantito ma,semplicemente, per il tramite di esse [OSCURATO:PERSONA] ebbe a prestarespeciale autorizzazione alla concessione di nuovo credito in favore deldebitore principale, secondo dunque lo schema delineato dalla normadi cui all’art. 1956 c.c., tanto più che, nell’ottica di tal ultima norma,costituisce di sicuro obbligazione futura quella derivante dalla prorogadi una pregressa linea di credito (in tal senso, sentenza n.21730 del22/10/2010). Alla luce delle considerazioni testé svolte, si perviene alconvincimento che [OSCURATO:PERSONA] è fideiussore di tutte le obbligazioniderivanti dai rapporti bancari intercorsi tra il debitore principale e laCassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora Banca dell’Adriaticos.p.a., nei limiti dell’importo massimo di euro 1.950.000,00».Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. AmbrosiAd avviso del ricorrente, “la qualificazione ex abrupto attribuitadalla Corte di merito all’atto di riduzione della fideiussione in chiave di“speciale autorizzazione” ex art 1956 cod. civ. è comunque illogica edin contrasto tanto con le emergenze processuali quanto con la prassibancaria: basti considerare, infatti, che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era, altempo, anche amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sicché è chiaroche l’autorizzazione di cui all’art 1956 cod. civ. sarebbe stata daritenersi implicitamente inclusa nella stessa richiesta di finanziamentoproveniente dal debitore in quanto formulata dal legale rappresentanteal contempo fideiussore” (v. ricorso, pag. 15).2.2. Il motivo va disatteso, in quanto del tutto infondata è la tesidel ricorrente che si sarebbe formato il giudicato in ordine alla pretesariduzione della garanzia ad euro 970.000.Come correttamente eccepito da parte controricorrente, valerammentare, da un lato, che la sentenza di primo grado aveva respintointegralmente l’opposizione confermando in ogni sua parte il decretoopposto, senza alcuna affermazione su tale asserita riduzione dellagaranzia e che, dall’altro lato, con la sentenza impugnata, la Corted’appello ha escluso che la banca avesse riconosciuto che una dellefideiussioni del 2010 fosse stata ridotta, nel 2011, ad euro 970.000,rimarcando in proposito, però, che detta “deduzione, tuttavia,costituisce momento non isolato di una più ampia prospettazionedifensiva volta a lumeggiare in capo a [OSCURATO:PERSONA] un’obbligazionedi garanzia dell’importo complessivo di euro 2.920.000» (pag. 8 dellasentenza impugnata).Inoltre, la Corte dorica ha ritenuto infondato il terzo motivo diappello, laddove l’odierno ricorrente aveva già censurato la sentenzadi prime cure poiché non aveva accertato che il Benigni si fosse reso,da ultimo, fideiussore fino alla minor somma di euro 970.000.Numero registro generale 12117/2024C.C. 3. luglio 2026 Numero sezionale 2190/2026n. R.G. 12117/2024 Numero di raccolta generale 24270/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 30/07/2026Est. I. AmbrosiIn proposito, la Corte territoriale ha precisato che la censuracoinvolgeva «l’intera statuizione decisionale, che sottintendeproposizioni logiche strettamente correlate e non suscettibili diconsiderazione atomistica, e preclude la formazione del giudicatointerno su tale frammento di decisione», richiamando l’indirizzoconsolidato di questa Suprema Corte in materia («così, Ordinanza dellaCorte di Cassazione n. 12202 del 16/05/2017; in tal senso, ancheOrdinanza della Corte di Cassazione n. 10760 del 17/04/2019»), econcludendo con l’affermare, correttamente, che «la questionedell’ampiezza della garanzia personale prestata dall’appellante non ècoperta dal giudicato e risulta devoluta nella sua interezza al giudicedell’appello» (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).Orbene, il giudicato interno non si forma sul singolo fatto o sullamera qualificazione giuridica, bensì sulla statuizione minima che legala sequenza dei seguenti elementi: fatto, norma ed effetto, suscettibiledi acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia(Cass. 27/1172024 n. 30521), autonomia decisoria non ravvisabilenella fattispecie. Al riguardo è utile rammentare che, in virtù delprincipio dell’effetto devolutivo dell’impugnazione di secondo grado, ilGiudice d'appello può e deve riesaminare l'intera vicenda nel suocomplesso, purché la sua indagine non travalichi i margini dellarichiesta e non coinvolga capi della decisione effettivamente autonomie non impugnati, che, come veduto, nella specie non sussistono: difattinon sussiste la pretesa violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in quantola sentenza impugnata è rimasta rigorosamente entro i limiti delchiesto e del pronunciato esaminando l'interpretazione e laqualificazione giuridica dei rapporti negoziali addotti in giudizio datoche l'esatta portata della garanzia fideiussoria era il punto centrale deldibattito processuale, non costituendo affatto la decisione stessa unaNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosidecisione “a sorpresa”, avendo le parti avuto ampia facoltà di discuteresul significato e sugli effetti di tali atti (cfr. Cass. Sez. 3, 13/4/2018 n.9202, e in senso conforme Cass. Sez. 2, 22/11/2024 n. 30129).Correttamente la Corte marchigiana, quindi, in forza del principio“iura novit curia”, dopo aver esaminato tutta la documentazioneallegata, ha accertato che il Benigni era garante per la complessivasomma di euro 1.950.000.3. Il terzo motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ, sulla nullità della sentenza,in relazione all'art. 360 cpc, n. 4”.3.1. Si richiama quanto insegnato dalle Sezioni Unite (sentenzan. 8053/2014) con riferimento ai profili di assoluta omissione, meraapparenza e coerenza della motivazione sotto il profilo della irriducibilecontraddittorietà e dell’illogicità manifesta e si censura in particolarequanto affermato dalla Corte d’appello, sia in ordine a quanto accertatoin tema di esposizione debitoria del garante, sia in ordine a quantoritenuto sulla eccepita nullità strutturale della fideiussione per carenzao indeterminatezza dell’oggetto.3.2. Il motivo è inammissibile.In proposito, è stato già ripetutamente affermato da questaSuprema Corte che è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé,purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con vizi materiali e grafici, o consistenti nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di«sufficienza» della motivazione” (cfr. Sez. U. 7/4/2014 n. 8053 e, piùNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosidi recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019 n. 29495; Cass. Sez. 1,30/6/2020 n. 13248; Cass. Sez. 3, 15/2/2024 n. 4166).Nel caso di specie, tali difetti non si riscontrano. La sentenzaesamina tutta la documentazione prodotta dalle parti, ripercorre l’itergiuridico della controversia e fornisce un ragionamento logico-giuridicoche adeguatamente giustifica la decisione adottata.4. Il quarto motivo denuncia “Violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 100 e 112 c.p.c., sulla omessa pronuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4) c.p.c.”.4.1. Si sostiene che la Corte d’appello abbia omesso “dipronunciare sull’eccepita censura articolata con il terzo motivo diappello (da pag. 15 a pag. 23 dell'atto di citazione, All. 12, già in Fasc.Benigni di II grado) di inesistenza (o mancata prova) del credito dellaBanca per mancato deposito dei contratti di apertura di conto corrente;di indebita applicazione di interessi, spese, commissioni, in mancanzadi prova di pattuizione scritta; di indeterminatezza della commissionedi massimo scoperto, anatocismo e usura”, offrendo, sul punto, unamotivazione apparente.4.2. Il motivo è inammissibile.Il ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia in relazione alleeccezioni di anatocismo, usura e indeterminatezza della c.m.s.(commissione di massimo scoperto).In primo luogo, la censura non si conforma al principio dispecificità dato che il ricorrente si limita a trascrivere poche righe dellasentenza gravata richiamando in modo generico il terzo motivodell’appello avverso la sentenza di primo grado (tra tante, di recente,v. Cass. Sez. 3, 16/3/2026 n. 5916).In secondo luogo, con essa si insiste in realtà per una revisionedelle valutazioni e del convincimento del Giudice di secondo grado,Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosionde ottenere, inammissibilmente, una nuova pronuncia sul meritodella vicenda, pretendendo un nuovo esame dell’istruttoria compiuta;e l’odierno ricorrente mostra di non confrontarsi neppure con la ratiodecidendi della decisione d’appello che sulla base della C.T.U. contabileha riconosciuto, per un verso, il credito vantato dalla banca creditricee, per un altro, ha soprasseduto in ordine alle deduzioni dell’alloraappellante, odierno ricorrente, decidendo sulla base della c.d. "ragionepiù liquida" (tra le molte, Cass. Sez. L, 20/5/2020 n. 9309; più direcente, con riferimento proprio alla violazione dell’art. 112 c.p.c., v.Cass. Sez. 3, del 3/11/2023 n. 30507).Per completezza, va pure osservato che la Corte d’appello hadato conto proprio di quanto determinato dal Consulente d’ufficio chenel saldo dei due conti correnti ha escluso la debenza di ogni interessein luogo di quelli sopra soglia e, soprattutto, ha verificato la consistenzausuraria degli interessi anche alla luce del tasso soglia prospettato dallostesso appellante e fissato in relazione “alle operazioni di anticipi,sconti commerciali superiori ad euro 100.000,00”, ricalcolando il debitosecondo i criteri auspicati dal ricorrente e ottenendo così un importoresiduo (euro 2.087.135,45), addirittura superiore al limite dellagaranzia fideiussoria (euro 1.950.000) (cfr. pag. 15 della sentenza).Pertanto, nella fattispecie in esame, lungi dall’omettere dipronunciarsi e di esorbitare dal thema decidendum delineato dai motividi impugnazione con violazione dell'art. 112 c.p.c., la Corte d’appelloha applicato correttamente il principio di economia processualemediante il principio c.d. della “ragione più liquida” nel rispetto deilimiti derivanti dall'effetto devolutivo del gravame.5. Il quinto motivo denuncia “Violazione e/ o falsa applicazionedegli articoli 91 e 92 e 132 c.p.c. e art. 118 disp.att. c.p.c., in relazioneall’art 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla condanna delle spese di lite.”Numero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosi5.1. Si contesta il fatto che, pur avendo accolto parzialmentel’appello, la Corte d’appello non avrebbe compensato le spese neppureper una parte, offrendo anche sul punto una apparente motivazione.5.2. Il motivo è inammissibile.E’ sufficiente richiamare in proposito il consolidato indirizzo diquesta Suprema Corte per cui nel giudizio di legittimità il sindacatosulle pronunce dei giudici del merito riguardo alle spese di lite è direttosolamente ad evitare che possa risultare violato il principio che nonpossono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa,restando del tutto discrezionale - e insindacabile - la valutazione ditotale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenzail giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. Sez. 6 - 3,26/11/2020 n. 26912, Cass. 3.6.2024 n. 15374 e Cass. 27.11.2019 n.31004).6. Il ricorso, in conclusione, è rigettato. In virtù del principio disoccombenza, parte ricorrente va condannata a rifondere le spese delpresente giudizio di legittimità alla parte controricorrente, così comeliquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass.Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese, che si liquidano in complessivi euroNumero registro generale 12117/2024Numero sezionale 2190/2026C.C. 3. luglio 2026 Numero di raccolta generale 24270/2026n. R.G. 12117/2024 Data pubblicazione 30/07/2026Pres. C. GraziosiEst. I. Ambrosi11.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15% edaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Decreto Cassazione n. 24270/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris