CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 34879/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 13 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen. relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], previa rinunzia ai motivi in punto di responsabilità, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la doglianza - espressa in modo alquanto sintetico - si dirige a punti oggetto di rinunzia o ricompresi nell'accordo (quanto alla incidenza delle circostanze attenuanti generiche). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]