CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2024
Cassazione n. 05280/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25225-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 190, presso l'[OSCURATO:PERSONA] ITALIANE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1500/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/04/2022 R.G.N. 70/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società al riconoscimento dell’indennità [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato - Indennità agente unico R.G.N.25225/2022 Cron. Rep. Ud.18/01/2024 CC di agente unico per le giornate di lavoro effettuate dal 1° agosto 2013 al 31 agosto 2016 dal dipendente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. c.c. in relazione all’interpretazione dell’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’accordo regionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente applicato il principio di irriducibilità della retribuzione senza considerare la specifica riorganizzazione del servizio conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011. 6. I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto entrambi intesi a censurare il perdurante riconoscimento dell’indennità nonostante la riorganizzazione del servizio di trasporto conseguente agli accordi aziendali del 2010 e del 2011, sono infondati, essendosi il giudice d’appello conformato al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., di recente, Cass. n. 35383 del 2022; n. 33786 del 2022; n. 33250 del 2022; n. 13896 del 2022 e precedenti ivi citati, fra cui in particolare Cass. n. 2790 del 2018 e Cass. n. 18031 del 2018., alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che il Collegio condivide e fa proprio.7. Infatti, secondo il richiamato indirizzo, «l’indennità in questione remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamente a quelle di autista, sicché ha causa retributiva, non esclusa dal motivo incentivante; è oggetto di un obbligo contrattuale con la conseguenza che, in assenza di concorde volontà delle parti, non può essere ridotta e tanto meno abolita neppure ove - in ipotesi – siano mutate le condizioni economiche aziendali; è stato, altresì, precisato: che la scadenza del termine di un accordo o contratto collettivo gli toglie efficacia, ma non sottrae il datore di lavoro all’obbligo di retribuzione ex art. 2099 cod. civ., il cui ammontare ben può essere determinato dal giudice di merito ex art. 36 Cost., comma 1, con riferimento all'importo già previsto dal contratto individuale, recettivo di quello collettivo (Cass. SS.UU. n. 11325 del 2005); che non sarebbe plausibile configurare tale indennità sganciandola da un’attività lavorativa effettivamente prestata, poiché in tal modo la stessa si trasformerebbe da oggetto di un'obbligazione corrispettiva in mera elargizione; che va richiamato il noto principio di non riducibilità della retribuzione (ricavato dall'art. 2103 cod. civ. e 36 Cost.), esteso alla voce compensativa di particolari modalità di svolgimento del lavoro, ivi compreso l’espletamento di compiti aggiuntivi (cfr., per tutte, Cass. n. 6046 del 2000), sicché è stato ritenuto che l’impegno, assunto con accordo collettivo, di rivedere entro un certo termine l’importo dell’indennità in questione fa sì che, alla scadenza di questo (non seguita da ulteriore accordo modificativo od abolitivo), l’indennità medesima debba essere conservata, eventualmente nel suo ammontare attuale, qualora il datore di lavoro abbia disdettato l’accordo istitutivo (cfr. anche Cass. n. 6274 del 2010; Cass. n. 17937 del 2011). In particolare, con riguardo al periodo successivo all’accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al successivo verbale di incontro dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in base ai quali l’attività di carico e scarico di oggetti postali è stata inclusa e ricompresa nell’ordinaria attività di “operatore trasporti”, la giurisprudenza già sopra richiamata, «per respingere le doglianze della società, ha ribadito il principio della irriducibilità della retribuzione affermato proprio con riguardo all’indennità di agente unico ed ha ritenuto infondata la tesi della società secondo cui gli accordi collettivi del 2010 e 2011 avrebbero comportato un decisivo cambiamento della precedente organizzazione del lavoro da comportare una implicita ed assoluta abrogazione delle precedenti determinazioni patrizie; ha soggiunto che la posizione meramente contrappositiva assunta dalla società - se condo cui con i nuovi accordi la figura dell’agente unico sarebbe confluita in quella dell’operatore dei trasporti prevedente, oltre all’attività di autista, compiti solo collaterali di carico e scarico - non è supportata da elementi concreti per dimostrare che tali previsioni pattizie si fossero in effetti tradotte in modifiche organizzative tali da giustificare il venir meno del diritto alla corresponsione di una indennità che, per il sopra indicato principio della irriducibilità della retribuzione, era destinata ad essere conservata; ha argomentato che le differenti letture dei verbali di incontro e degli accordi regionali sottoscritti al fine di implementare il nuovo modello organizzativo e la stessa individuazione delle attività collaterali da assegnare al personale addetto ai trasporti scivolano sul piano dell’apprezzamento di merito e che non torna utile il richiamo ai precedenti di questa Corte costituiti da Cass. nn. 3183, 3381, 3474 del 2017 atteso che in essi, pur dandosi atto degli interventi delle parti sociali intesi alla ridefinizione della figura dell’agente unico all’interno dell’area operativa, si fanno proprio salve le ipotesi in cui per altra via rilevi il principio della irriducibilità della retribuzione.8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 9. Non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità perché la controparte è rimasta intimata. 10. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell