CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23137/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21232/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza della COMM.TRIB.[OSCURATO:PERSONA] n. 366/15,depositata il 24 /0 3 /201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 2022dal consigliere R osanna Angarano. IRPEFAVVISO ACCERTAMENTORilevato che: 1. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha parzialmente accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Savona che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006,erano stati accertati maggiori ricavi in ragione dello scostamento riscontrato rispetto allo studio di settore relativo all’attività di trasporto merci su strada. 2. L’ufficio, in particolare, rilevava che le perdite dichiarate dal contribuente non erano giustificate; che le medesime erano sintomo di una antieconomicità della gestione aziendale; che la redditività negativa e le incongruenze reiterate non erano, anch’esse, giustificate. 3. La C.t.r., pur rilevando che l’antieconomicità nell’esercizio dell’attività era stata provata, affermava che le presunzioni fondate su detta ultima, «in assenza di un’espressa contestazione di inesistenza delle operazioni» non consentivano la rettifica ai fini Iva, restando altrimenti violato il « principio di neutralità previsto dalla direttiva comunitaria». Per l’effetto, annullava l’avviso di accertamento limitatamente alla rettifica ai fini Iva. 4.Ilcontribuente non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. c on il primo motivo la ricorrente denuncia , in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 24, 32, 57 e 58 d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. In particolare la ricorrenterileva che l’inapplicabilità del metodo di accertamento all’Iva, in virtù del principio di neutralità della stessa , non era stata dedotta dal contribuente né con il ricorso introduttivo né con l’appello e che la questione, non rilevabile di ufficio, era stata introdotta tardivamente solo con una memoria. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia , in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 62- sexies d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e dell’art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. In particolare, l’Ufficio censura la sentenza impugnata nella parti in cui,pur avendo preso atto che l’accertamento si fondava sugli studi di settore, aveva escluso il recupero ai fini Iva. 3. Deve premettersi cheil giudizio, in assenza di ricorsoincidentale, verte esclusivamente sulla parte dell’accertamento relativa all’Iva, avendo la C.T.R. confermato, per le altre imposte, la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva rigettato integralmente il ricorso del contribuente. 4. Il primo motivo è fondato. 4.1. Con il ricorso introduttivo,come riprodotto nell’atto di appello, il contribuente si era limitato a censurare integralmente l’avviso di accertamento per non aver tenuto conto di alcuni elementi che giustificavano lo scostamento del reddito da quello presunto secondo gli studi di settore. La C.t.r. , invece, ha annullato l’avviso di accertamento, limitatamente all’Iva assumendo la violazione del «principio di neutralità previsto dalla direttiva comunitaria». Così facendo, tuttavia, si è pronunciata su un motivo non introdotto con il ricorso in primo grado e introdotto, inammissibilmente, solo nel giudizio di appello, neppure con l’atto introduttivo di quel giudizio ma con una memoria. 4.2. Questa Corte ha già affermato che il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendientro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992. 5.Per quanto fin qui detto, in accoglimento del ricorso , la sentenza va cassata, restando assorbito l’ulteriore motivo, attinente al merito dell’avviso di accertamento impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza mentre quelle dei gradi di merito vanno compensate. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso , assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna l’intimatoal pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità che si liquid