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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21151/2026

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ncluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, come darequisitoria già depositata.udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 26 marzo 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato lasentenza con cui il 30 aprile 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi,in esito al giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di annidieci e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del dannoin favore della parte civile costituita, per il delitto di tentato omicidio, aggravato dai futilimotivi, dalla pregressa relazione affettiva e di stabile convivenza con la persona offesa, dallapresenza al fatto del figlio minore, commesso in danno di XXXXXXXXXXXX a Fasano il 20ottobre 2023 (capo A), nonché per i delitti di lesioni personali, con le aggravanti dei futilimotivi e della premeditazione, e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX,commessi a Fasano il 21 ottobre 2023 (capi B e C), ritenuta la continuazione tra i reati edesclusa la recidiva qualificata.Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla doppia conforme di condanna, il 20ottobre 2023 XXXXXXXXXXXX, unitamente al figlio minore XXXXXXXXX, si portava pressol’esercizio XXXXXXXXXXXXX di [OSCURATO:PERSONA], ex convivente, per ricevere unasomma di denaro per il mantenimento della prole.

Nasceva una discussione, poiché l’uomonon gradiva che la [OSCURATO:PERSONA] frequentasse il nuovo compagno in presenza dei figli.Nel momento in cui la donna si accingeva a ricevere il denaro, l’imputato l’afferrava peril collo, stringendo le mani; quindi, mollava la presa, facendola rovinare in terra priva disensi, per poi colpirla con calci all’altezza del busto.Poco dopo l’aggressione subìta, la persona offesa era condotta dall’avventoreXXXXXXXXXXX presso il Punto di [OSCURATO:PERSONA] di Fasano per farsi medicare le lesioniriportate al capo, dichiarando che erano state causate da una caduta accidentale al suolo.all’addome accusati durante la notte, si presentava di nuovo al Punto di [OSCURATO:PERSONA] diall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, erano diagnosticati un trauma toracoaddominale e la rotturadella milza con emoperitoneo massivo, che ne determinavano il ricovero in pericolo di vita ela sottoposizione a intervento chirurgico di splenectomia con posizionamento di drenaggioendoaddominale.Il 21 ottobre 2023 XXXXXXXX aggrediva anche il compagno di XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX, che picchiava all’interno di un bar di Fasano, con un calcio allatesta e pugni alle tempie e al volto, minacciando di "tagliargli la testa" qualora avessecontinuato a frequentare i suoi figli.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi.2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge, mancata assunzione di una provadecisiva e vizio di motivazione in relazione all’omesso accoglimento della richiesta dirinnovazione dell’istruttoria in appello tramite ammissione del confronto tra il teste di accusaXXXXXXXXXXX e il teste della difesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, criticando il percorsomotivazionale della sentenza della Corte distrettuale per aver ritenuto inattendibile il testedella difesa.2.2 Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto ditentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX, all’omessa derubricazione della fattispecienel meno grave delitto di lesioni personali, alla ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi edell’aver commesso il fatto in presenza di un minore.Evidenziato che la relazione tra l’imputato e la persona offesa era finita da oltre dueanni, il ricorrente individua lo stimolo all’azione violenta nella risposta della donna (“sono fattimiei come gestisco i figli”) alla critica rivoltale poiché aveva lasciato da soli i figli in casa inorario serale, per uscire col nuovo compagno.Deduce che l’imputato, dopo aver afferrato l’ex convivente al collo, avevavolontariamente lasciato la presa quando si era accorto che costei non respirava, tirando unsolo calcio per un impulso incontrollato, e rimarca come tale versione dei fatti trovi confortonelle dichiarazioni del teste XXXXXXXXX, criticando l’attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA].Riportate le conclusioni del consulente medico legale incaricato dalla difesa, secondocui a una diagnosi precoce della rottura della milza si accompagna nella maggior parte deicasi una prognosi favorevole con un basso indice di mortalità, ricollega il rischio per la vitacorso dalla vittima, in conseguenza dell’emorragia sviluppatasi nella notte tra il 20 e il 21ottobre 2023, all’omessa segnalazione, in occasione del primo accesso al Punto di PrimoIntervento di Fasano, del colpo ricevuto all’addome.Invoca l’esimente della desistenza volontaria o, in subordine, la diminuente del recessoContesta l’aggravante dei futili motivi per quanto esposto in ordine alla causaledell’aggressione, nonché la presenza del figlio minore, negata dalla persona offesa e dalteste XXXXXXXXX.2.3 Con il quarto e il quinto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazioneriguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo deidelitti di lesioni personali aggravate e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX,all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, all’omessaesclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestate per il delitto dilesioni.

Il ricorrente prospetta una situazione di incertezza sulla genesi dell’incontro e dellacolluttazione con XXXXXXXXXXXXXXXX, avvenuta il 21 ottobre 2023 all’interno del“XXXXXXXXXXX” di Fasano, rimarcando che la minaccia non era stata avvertita dal testeXXXXXXXXXXXXXX e che XXXXXX aveva inviato messaggi provocatori e di sfida alloXXXXXXXX tramite i social.2.4 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo aldiniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello immotivatamente svalutato ilpentimento manifestato dall’imputato nell’immediatezza dei fatti tramite messaggi di scuseinviati la sera stessa dell’aggressione alla [OSCURATO:PERSONA].2.5.

Con il settimo motivo censura la dosimetria della pena, dolendosi dell’omessavalutazione del pentimento dell’imputato e della scelta del rito speciale, della mancataesclusione delle aggravanti contestate nei tre capi d’imputazione, dell’omessoriconoscimento del recesso attivo, della provocazione, delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Infondato è il primo motivo di censura.Quando il procedimento è stato definito in primo grado con rito abbreviato, le parti nonpossono far valere un diritto alla rinnovazione istruttoria, poiché quest’ultima confluisce nelsolo disposto di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicché spetta al giudice, d’ufficio oanche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizionedella prova (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 1 n. 35846del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez.6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02).La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria non può pertanto denunciarsi tramitela deduzione dell’omessa ammissione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. d), cod. proc. pen., ma la parte interessata può dolersene qualora dimostri l’oggettivanecessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità,ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza,che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o allariassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).Nel caso in esame la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoriamediante ammissione del confronto tra i l teste XXXXXXXXXXX e i l testeXXXXXXXXXXXXXXXXXX, motivando congruamente in ordine all’inattendibilità delXXXXXXXXX, le cui dichiarazioni, assunte in sede di indagini difensive e introdotte nel corsodell’udienza preliminare, erano «caratterizzate da plurime, insanabili e conclamate falsità»,che già avevano indotto il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi adisporre la trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero per le determinazioni dicompetenza ai sensi dell’art. 391-ter cod. pen.Il giudice di merito ha fondato la valutazione di inattendibilità del teste della difesa suuna pluralità di rilievi: alla presenza nel sito del XXXXXXXXX alcun cenno avevano fatto iprotagonisti della vicenda nei contributi resi nel corso delle indagini; il dichiarante avevaesposto circostanze, quali uno schiaffo al volto inferto dall’imputato alla persona offesa el’urto della vittima col capo contro un tavolino, mai riferite da alcuno; aveva ancora affermatoche XXXXXXXXXXXX era rimasta vigile e cosciente durante tutta l’aggressione, asserzionesmentita dall’escussione della donna; aveva escluso la presenza ai fatti del teste oculareXXXXXXXXXXX, benché questi avesse prospettato una dinamica dell’aggressionepienamente compatibile con le lesioni riportate dalla vittima, in assenza di alcun motivoplausibile che potesse spingere un soggetto estraneo ai fatti ed equidistante dalle parti adichiarare il falso.Si tratta di valutazioni congrue, fondate su un analitico vaglio delle informazioniprobatorie, congruenti con le risultanze in atti e non adeguatamente contrastate dalricorrente, che propugna una lettura alternativa, preclusa in questa sede.3.

Passibili di rigetto sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui è censurata laricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio indanno di XXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver commesso ilfatto in presenza del minore.Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una"doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendoun unico complessivo corpo argomentativo.Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini delcontrollo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme”quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure propostedall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequentiriferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218; conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).Tanto premesso, dinanzi alla ricostruzione dei fatti risultante dalla doppia pronuncia dimerito, l’imputato reitera doglianze già articolate con l’atto di appello e motivatamentedisattese dal giudice di secondo grado.Sulla dinamica dell’aggressione la Corte di appello, in linea con le conclusioni delgiudice di primo grado, ha ritenuto attendibili le narrazioni, concordi e sovrapponibili, dellapersona offesa e del teste XXXXXXXXXXX.

Constatato che la vittima aveva perso conoscenza a causa delle violenze subite, laCorte distrettuale ha attribuito rilievo centrale nel quadro probatorio alle dichiarazioni delXXXXX, teste oculare indifferente alle parti, intervenuto in ausilio della donna, avendo notatoche XXXXXXXX, dopo averla afferrata per il collo e scaraventata in terra, continuava acolpirla con calci.Sul punto meramente confutative sono le doglianze del ricorrente, incentrate sullaprospettazione, disattesa in esito al doppio grado del giudizio di merito, di un unico calciosferrato dall’imputato per stizza, confermata unicamente dal XXXXXXXXX, ritenuto testemendace.Del tutto logicamente, il giudice di secondo grado ha considerato raggiunta la prova,alla luce della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e dei postumi riportati dalla donna, della ferocereiterazione di calci all’addome della vittima, che giaceva in terra esanime.La condotta è stata ritenuta concretamente idonea a cagionare l’evento letale, nonverificatosi in conseguenza dell’intervento chirurgico di asportazione della milza, chearrestava la massiva emorragia, eseguito d’urgenza allorquando la paziente versava in unacondizione di pericolo di vita, di cui danno univocamente conto le dichiarazioni, riportatenella sentenza di primo grado, dei sanitari che le prestarono assistenza presso l’U.O.C. diChirurgia dell’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, ove la persona offesa veniva trasportata in codicerosso.

Affermato il nesso eziologico tra l’emorragia interna e i calci all’addome, la Corte diappello ha correttamente escluso qualunque interruzione del rapporto causale ascrivibile aun contegno colposo della vittima, la quale in occasione del primo accesso al Punto di PrimoIntervento non riferiva del trauma addominale in quanto, esanime in terra mentre l’uomo laprendeva a calci, non si era resa conto dei colpi subiti al ventre.

Lo stesso ricorrente, delresto, evidenzia, a pagina 16 dell’atto d’impugnazione, che XXXXXXXXXXXX, nelledichiarazioni rese nel corso del procedimento, ricordasse unicamente di essere stata presaal collo dall’ex compagno, di aver perso conoscenza pochi secondi dopo e di essersiritrovata a terra, non facendo menzione dei calci.

Nella sentenza impugnata la ricorrenza dell’animus necandi, nella forma del dolo direttoo, quanto meno, del dolo alternativo, è stata enucleata, con argomentazioni congrue edesenti da fratture logiche, dall’inflizione di più calci, diretti al tronco e all’addome della donna,mentre costei era in terra inerme e in stato di incoscienza, in ossequio al principio di diritto,espressamente richiamato, secondo cui «ai fini dell’accertamento della sussistenzadell’"animus necandi" assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzatain concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che sipresentava "ex ante" all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019,Comelli, Rv. 275012 - 01).

La Corte di merito ha altresì valorizzato, quale ulteriore datoindicativo della volontà omicida, il rammarico per non avere ucciso l’ex partner espressodall’imputato in occasione dell’esecuzione della misura custodiale (“l’avessi sparata intesta”).

Evidenziato che, a dispetto della prospettazione del teste inaffidabile XXXXXXXXX,l’azione si interrompeva solo per l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], che allontanava l’imputato dallavittima in terra in stato di incoscienza, sono state correttamente escluse dai giudici di meritosia la scriminante della desistenza volontaria, non configurabile una volta che siano posti inessere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento (così, tra letante, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259 - 01), sia la diminuente delcosiddetto recesso attivo, difettando una condotta attiva dell’imputato rivolta a scongiurarel’evento.Con valutazioni prive di aporie, come tali insindacabili in sede di legittimità, la Corte diappello ha ritenuto integrata l’aggravante dei motivi futili, caratterizzata dalla sproporzionetra movente e delitto, configurabile, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra lealtre, Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 – 02; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023,Moccia, Rv. 284545 – 02; Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01),nel caso in cui, come nella specie, la gelosia si manifesti nell’autore quale abnorme reazionea uno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensioneoggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso unterzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà diautodeterminazione.In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminaleed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare ildelitto.

Il giudice di merito ha individuato il movente dell’aggressione nella gelosia per la nuovarelazione intrapresa dalla persona offesa e il rapporto che il compagno stava instaurandocon i figli, rimarcandone giustamente la sproporzione a fronte di una relazione sentimentalecon l’imputato che si era esaurita da circa due anni.Le censure del ricorrente sul punto sono meramente confutative, specie ove siconsideri che il medesimo movente di possesso stimolava il giorno seguente l’aggressione alXXXXXX, al quale l’imputato minacciava di “tagliare la testa”.Parimenti confutativi sono i rilievi difensivi sull’aggravante di aver commesso il fatto inpresenza del figlio minore, ancora una volta incentrati sulla denunciata inattendibilità delXXXXX e, per converso, sull’attendibilità del XXXXXXXXX.

La presenza del piccolo XXXXXXXXXXXXXXXXXX all’aggressione, come evidenziatonella sentenza impugnata, è stata affermata “senza alcun dubbio” dal testimone oculareXXXXXXXXXXX, che ha anche descritto l’atteggiamento del bambino, rimasto attonito einerte.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato conforto nella denuncia diXXXXXXXXXXXXXXXX, informato dalla [OSCURATO:PERSONA] che il minore era stato spettatore dellaviolenza.L’affermazione di XXXXXXXXXXXX, nelle s.i.t. in fase d’indagine, in ordine allapresenza del figlioletto all’esterno del locale, non vale a scardinare sul punto la tenutarazionale della decisione impugnata, avendo la Corte di appello, con spiegazione plausibile,collegato la riluttanza su tale profilo della dichiarante alla volontà di risparmiare al minoreeventuali testimonianze contro il padre e al timore di reazioni da parte dell’imputato.4.

Infondati sono, del pari, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui è sottoposta acritica la ricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo dei delitti di lesionipersonali e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravantidella premeditazione e dei futili motivi contestate in relazione al primo reato, ed ancoral’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione.Incontestata l’ascrivibilità alle percosse dell’imputato dei postumi refertati al XXXXXX(“multiple escoriazioni facciali, dolorabilità palpatoria clavicola sx ed emitorace sx, traumacranio facciale, trauma contusivo clavicola ed emitorace sx”), la Corte ha valorizzato larappresentazione in denuncia della persona offesa, secondo cui XXXXXXXX spingevaXXXXXX a terra all’interno del bar, assalendolo con calci e pugni; detta rappresentazione hatrovato conforto nella narrazione del teste oculare XXXXXXXXXXXXXX, titolaredell’esercizio, intervenuto per bloccare l’aggressione mentre l’imputato sovrastava con ilproprio corpo la vittima, percuotendola con pugni e inveendole contro.Agli elementi di conoscenza offerti dalle fonti di prova dichiarative il ricorrente opponeprospettazioni ipotetiche circa la genesi del contrasto e un’eventuale provocazione da partedell’aggredito, ancorata a non meglio esplicitati e non documentati messaggi minatori inviatidalla persona offesa, correttamente disattese dal giudice di merito, che ha rilevato l’assenzadel benché minimo elemento concreto per affermare che l’imputato abbia reagito a un altruicomportamento ingiusto.La minaccia grave è stata ritenuta condivisibilmente provata sulla scorta delledichiarazioni del denunciante, del quale è stata valorizzata l’attendibilità, anche in ragionedell’assenza di pretese economiche veicolate nel processo tramite una costituzione di partecivile, nonché della sovrapponibilità del movente dell’aggressione al XXXXXX a quello dellaprecedente aggressione alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che XXXXXXXX pretendeva che ilnuovo compagno non incontrasse i figli.A fronte di un lineare costrutto argomentativo, le censure difensive risultanoampiamente rivalutative e versate in fatto.Quanto alle aggravanti contestate per il delitto di lesioni personali, ribadita lasussistenza dei futili motivi, collegati al movente che aveva innescato la violenza del giornoprima, il giudice di merito ha ritenuto integrata la premeditazione in ragione del patentenesso con l’aggressione alla donna, nonché dell’azione risoluta posta in esseredall’imputato, il quale si portava presso il “XXXXXXXXXXX” di Fasano, cogliendo alle spalleXXXXXX, che non esitava a minacciare mentre si allontanava dal locale, mostrando unradicato intento punitivo e intimidatorio.5.

Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso concernente le attenuantigeneriche.La Corte di appello ha negato le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in ragionedell’insussistenza di elementi favorevoli all’imputato, rimarcando la gravità delle modalità delfatto e delle lesioni cagionate, i precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità,nonché l’assenza di un reale pentimento, avuto riguardo al rammarico espresso in occasionedel l ’arresto per non aver ucciso l ’ex compagna e al la minaccia r ivol ta aXXXXXXXXXXXXXXXX nel corso dell’udienza del 28 marzo 2024 innanzi al Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi.È appena il caso di rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice delmerito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,qualora, come nella specie, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).6.

Privo di pregio giuridico è il motivo di ricorso sulla dosimetria pena.Assodato che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato è giàpremiata con la riduzione "ex lege" della pena, la doglianza è ancorata nel resto allagenerica evocazione dell’ingiustificato diniego di una sanzione più mite.Il ricorrente si duole dell’omessa esclusione delle circostanze aggravanti contestate edel mancato riconoscimento delle attenuanti reclamate, esaltando il pentimentodell’imputato, che il giudice di merito ha motivatamente escluso.La Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice per i reati avvintidalla continuazione, ha rimarcato la congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce deldisvalore dei fatti e della ferocia palesata a più riprese dall’imputato.A fronte di pena per il reato più grave determinata in misura ampiamente al di sotto delvalore medio edittale, con contenuti aumenti per la continuazione, le determinazioni delgiudice del gravame non si discostano dall’indicazione giurisprudenziale secondo cui,qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo alcriterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.288953 - 01).7.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso, come darequisitoria già depositata.udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 marzo 2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato lasentenza con cui il 30 aprile 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi,in esito al giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di annidieci e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del dannoin favore della parte civile costituita, per il delitto di tentato omicidio, aggravato dai futilimotivi, dalla pregressa relazione affettiva e di stabile convivenza con la persona offesa, dallapresenza al fatto del figlio minore, commesso in danno di XXXXXXXXXXXX a Fasano il 20ottobre 2023 (capo A), nonché per i delitti di lesioni personali, con le aggravanti dei futilimotivi e della premeditazione, e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX,commessi a Fasano il 21 ottobre 2023 (capi B e C), ritenuta la continuazione tra i reati edesclusa la recidiva qualificata.Secondo la ricostruzione dei fatti emergente dalla doppia conforme di condanna, il 20ottobre 2023 XXXXXXXXXXXX, unitamente al figlio minore XXXXXXXXX, si portava pressol’esercizio XXXXXXXXXXXXX di [OSCURATO:PERSONA], ex convivente, per ricevere unasomma di denaro per il mantenimento della prole. Nasceva una discussione, poiché l’uomonon gradiva che la [OSCURATO:PERSONA] frequentasse il nuovo compagno in presenza dei figli.Nel momento in cui la donna si accingeva a ricevere il denaro, l’imputato l’afferrava peril collo, stringendo le mani; quindi, mollava la presa, facendola rovinare in terra priva disensi, per poi colpirla con calci all’altezza del busto.Poco dopo l’aggressione subìta, la persona offesa era condotta dall’avventoreXXXXXXXXXXX presso il Punto di [OSCURATO:PERSONA] di Fasano per farsi medicare le lesioniriportate al capo, dichiarando che erano state causate da una caduta accidentale al suolo.all’addome accusati durante la notte, si presentava di nuovo al Punto di [OSCURATO:PERSONA] diall’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, erano diagnosticati un trauma toracoaddominale e la rotturadella milza con emoperitoneo massivo, che ne determinavano il ricovero in pericolo di vita ela sottoposizione a intervento chirurgico di splenectomia con posizionamento di drenaggioendoaddominale.Il 21 ottobre 2023 XXXXXXXX aggrediva anche il compagno di XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXX, che picchiava all’interno di un bar di Fasano, con un calcio allatesta e pugni alle tempie e al volto, minacciando di "tagliargli la testa" qualora avessecontinuato a frequentare i suoi figli.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce ha proposto ricorso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi.2.1 Con il primo motivo denuncia violazione di legge, mancata assunzione di una provadecisiva e vizio di motivazione in relazione all’omesso accoglimento della richiesta dirinnovazione dell’istruttoria in appello tramite ammissione del confronto tra il teste di accusaXXXXXXXXXXX e il teste della difesa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, criticando il percorsomotivazionale della sentenza della Corte distrettuale per aver ritenuto inattendibile il testedella difesa.2.2 Con il secondo e il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazionein ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto ditentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXX, all’omessa derubricazione della fattispecienel meno grave delitto di lesioni personali, alla ricorrenza delle aggravanti dei futili motivi edell’aver commesso il fatto in presenza di un minore.Evidenziato che la relazione tra l’imputato e la persona offesa era finita da oltre dueanni, il ricorrente individua lo stimolo all’azione violenta nella risposta della donna (“sono fattimiei come gestisco i figli”) alla critica rivoltale poiché aveva lasciato da soli i figli in casa inorario serale, per uscire col nuovo compagno.Deduce che l’imputato, dopo aver afferrato l’ex convivente al collo, avevavolontariamente lasciato la presa quando si era accorto che costei non respirava, tirando unsolo calcio per un impulso incontrollato, e rimarca come tale versione dei fatti trovi confortonelle dichiarazioni del teste XXXXXXXXX, criticando l’attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA].Riportate le conclusioni del consulente medico legale incaricato dalla difesa, secondocui a una diagnosi precoce della rottura della milza si accompagna nella maggior parte deicasi una prognosi favorevole con un basso indice di mortalità, ricollega il rischio per la vitacorso dalla vittima, in conseguenza dell’emorragia sviluppatasi nella notte tra il 20 e il 21ottobre 2023, all’omessa segnalazione, in occasione del primo accesso al Punto di PrimoIntervento di Fasano, del colpo ricevuto all’addome.Invoca l’esimente della desistenza volontaria o, in subordine, la diminuente del recessoContesta l’aggravante dei futili motivi per quanto esposto in ordine alla causaledell’aggressione, nonché la presenza del figlio minore, negata dalla persona offesa e dalteste XXXXXXXXX.2.3 Con il quarto e il quinto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazioneriguardo alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo deidelitti di lesioni personali aggravate e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX,all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, all’omessaesclusione delle aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, contestate per il delitto dilesioni. Il ricorrente prospetta una situazione di incertezza sulla genesi dell’incontro e dellacolluttazione con XXXXXXXXXXXXXXXX, avvenuta il 21 ottobre 2023 all’interno del“XXXXXXXXXXX” di Fasano, rimarcando che la minaccia non era stata avvertita dal testeXXXXXXXXXXXXXX e che XXXXXX aveva inviato messaggi provocatori e di sfida alloXXXXXXXX tramite i social.2.4 Con il sesto motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo aldiniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte di appello immotivatamente svalutato ilpentimento manifestato dall’imputato nell’immediatezza dei fatti tramite messaggi di scuseinviati la sera stessa dell’aggressione alla [OSCURATO:PERSONA].2.5. Con il settimo motivo censura la dosimetria della pena, dolendosi dell’omessavalutazione del pentimento dell’imputato e della scelta del rito speciale, della mancataesclusione delle aggravanti contestate nei tre capi d’imputazione, dell’omessoriconoscimento del recesso attivo, della provocazione, delle attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Infondato è il primo motivo di censura.Quando il procedimento è stato definito in primo grado con rito abbreviato, le parti nonpossono far valere un diritto alla rinnovazione istruttoria, poiché quest’ultima confluisce nelsolo disposto di cui all’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., sicché spetta al giudice, d’ufficio oanche su stimolo di parte, la valutazione sulla assoluta necessità o meno della acquisizionedella prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427; Sez. 1 n. 35846del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069; Sez.6, n. 37901 del 21/05/2019, Arbolino, Rv. 276913 - 02).La mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria non può pertanto denunciarsi tramitela deduzione dell’omessa ammissione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. d), cod. proc. pen., ma la parte interessata può dolersene qualora dimostri l’oggettivanecessità dell’incombente istruttorio e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità,ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza,che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o allariassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236; Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).Nel caso in esame la Corte di appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione istruttoriamediante ammissione del confronto tra i l teste XXXXXXXXXXX e i l testeXXXXXXXXXXXXXXXXXX, motivando congruamente in ordine all’inattendibilità delXXXXXXXXX, le cui dichiarazioni, assunte in sede di indagini difensive e introdotte nel corsodell’udienza preliminare, erano «caratterizzate da plurime, insanabili e conclamate falsità»,che già avevano indotto il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi adisporre la trasmissione del relativo verbale al pubblico ministero per le determinazioni dicompetenza ai sensi dell’art. 391-ter cod. pen.Il giudice di merito ha fondato la valutazione di inattendibilità del teste della difesa suuna pluralità di rilievi: alla presenza nel sito del XXXXXXXXX alcun cenno avevano fatto iprotagonisti della vicenda nei contributi resi nel corso delle indagini; il dichiarante avevaesposto circostanze, quali uno schiaffo al volto inferto dall’imputato alla persona offesa el’urto della vittima col capo contro un tavolino, mai riferite da alcuno; aveva ancora affermatoche XXXXXXXXXXXX era rimasta vigile e cosciente durante tutta l’aggressione, asserzionesmentita dall’escussione della donna; aveva escluso la presenza ai fatti del teste oculareXXXXXXXXXXX, benché questi avesse prospettato una dinamica dell’aggressionepienamente compatibile con le lesioni riportate dalla vittima, in assenza di alcun motivoplausibile che potesse spingere un soggetto estraneo ai fatti ed equidistante dalle parti adichiarare il falso.Si tratta di valutazioni congrue, fondate su un analitico vaglio delle informazioniprobatorie, congruenti con le risultanze in atti e non adeguatamente contrastate dalricorrente, che propugna una lettura alternativa, preclusa in questa sede.3. Passibili di rigetto sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, con cui è censurata laricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio indanno di XXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravanti dei futili motivi e dell’aver commesso ilfatto in presenza del minore.Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una"doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimitàsul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendoun unico complessivo corpo argomentativo.Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini delcontrollo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta “doppia conforme”quando, come nel caso in esame, i giudici dell’appello, esaminando le censure propostedall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice e operando frequentiriferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nellavalutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del12/6/2019, E., Rv. 277218; conforme, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013,Argentieri, Rv. 257595).Tanto premesso, dinanzi alla ricostruzione dei fatti risultante dalla doppia pronuncia dimerito, l’imputato reitera doglianze già articolate con l’atto di appello e motivatamentedisattese dal giudice di secondo grado.Sulla dinamica dell’aggressione la Corte di appello, in linea con le conclusioni delgiudice di primo grado, ha ritenuto attendibili le narrazioni, concordi e sovrapponibili, dellapersona offesa e del teste XXXXXXXXXXX. Constatato che la vittima aveva perso conoscenza a causa delle violenze subite, laCorte distrettuale ha attribuito rilievo centrale nel quadro probatorio alle dichiarazioni delXXXXX, teste oculare indifferente alle parti, intervenuto in ausilio della donna, avendo notatoche XXXXXXXX, dopo averla afferrata per il collo e scaraventata in terra, continuava acolpirla con calci.Sul punto meramente confutative sono le doglianze del ricorrente, incentrate sullaprospettazione, disattesa in esito al doppio grado del giudizio di merito, di un unico calciosferrato dall’imputato per stizza, confermata unicamente dal XXXXXXXXX, ritenuto testemendace.Del tutto logicamente, il giudice di secondo grado ha considerato raggiunta la prova,alla luce della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e dei postumi riportati dalla donna, della ferocereiterazione di calci all’addome della vittima, che giaceva in terra esanime.La condotta è stata ritenuta concretamente idonea a cagionare l’evento letale, nonverificatosi in conseguenza dell’intervento chirurgico di asportazione della milza, chearrestava la massiva emorragia, eseguito d’urgenza allorquando la paziente versava in unacondizione di pericolo di vita, di cui danno univocamente conto le dichiarazioni, riportatenella sentenza di primo grado, dei sanitari che le prestarono assistenza presso l’U.O.C. diChirurgia dell’[OSCURATO:PERSONA] di Brindisi, ove la persona offesa veniva trasportata in codicerosso. Affermato il nesso eziologico tra l’emorragia interna e i calci all’addome, la Corte diappello ha correttamente escluso qualunque interruzione del rapporto causale ascrivibile aun contegno colposo della vittima, la quale in occasione del primo accesso al Punto di PrimoIntervento non riferiva del trauma addominale in quanto, esanime in terra mentre l’uomo laprendeva a calci, non si era resa conto dei colpi subiti al ventre. Lo stesso ricorrente, delresto, evidenzia, a pagina 16 dell’atto d’impugnazione, che XXXXXXXXXXXX, nelledichiarazioni rese nel corso del procedimento, ricordasse unicamente di essere stata presaal collo dall’ex compagno, di aver perso conoscenza pochi secondi dopo e di essersiritrovata a terra, non facendo menzione dei calci. Nella sentenza impugnata la ricorrenza dell’animus necandi, nella forma del dolo direttoo, quanto meno, del dolo alternativo, è stata enucleata, con argomentazioni congrue edesenti da fratture logiche, dall’inflizione di più calci, diretti al tronco e all’addome della donna,mentre costei era in terra inerme e in stato di incoscienza, in ossequio al principio di diritto,espressamente richiamato, secondo cui «ai fini dell’accertamento della sussistenzadell’"animus necandi" assume valore determinante l’idoneità dell’azione, che va apprezzatain concreto, con una prognosi formulata "ex post" ma con riferimento alla situazione che sipresentava "ex ante" all’imputato, al momento del compimento degli atti, in base allecondizioni umanamente prevedibili del caso» (Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019,Comelli, Rv. 275012 - 01). La Corte di merito ha altresì valorizzato, quale ulteriore datoindicativo della volontà omicida, il rammarico per non avere ucciso l’ex partner espressodall’imputato in occasione dell’esecuzione della misura custodiale (“l’avessi sparata intesta”). Evidenziato che, a dispetto della prospettazione del teste inaffidabile XXXXXXXXX,l’azione si interrompeva solo per l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], che allontanava l’imputato dallavittima in terra in stato di incoscienza, sono state correttamente escluse dai giudici di meritosia la scriminante della desistenza volontaria, non configurabile una volta che siano posti inessere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento (così, tra letante, Sez. 1, n. 11746 del 28/02/2012, Price, Rv. 252259 - 01), sia la diminuente delcosiddetto recesso attivo, difettando una condotta attiva dell’imputato rivolta a scongiurarel’evento.Con valutazioni prive di aporie, come tali insindacabili in sede di legittimità, la Corte diappello ha ritenuto integrata l’aggravante dei motivi futili, caratterizzata dalla sproporzionetra movente e delitto, configurabile, in ossequio alle indicazioni giurisprudenziali (cfr., tra lealtre, Sez. 1, n. 49673 del 01/10/2019, P., Rv. 278082 – 02; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023,Moccia, Rv. 284545 – 02; Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 – 01),nel caso in cui, come nella specie, la gelosia si manifesti nell’autore quale abnorme reazionea uno stimolo di possesso, che si indirizza verso una persona, percepita in una dimensioneoggettuale, con la quale è in corso o si è intrattenuta una relazione sentimentale, o verso unterzo a costei legato, risultando espressione di un intento punitivo dell’altrui libertà diautodeterminazione.In quest’ottica la gelosia diventa un mero pretesto per dare sfogo all’impulso criminaleed è percepita dalla collettività come un motivo assolutamente inidoneo a determinare ildelitto. Il giudice di merito ha individuato il movente dell’aggressione nella gelosia per la nuovarelazione intrapresa dalla persona offesa e il rapporto che il compagno stava instaurandocon i figli, rimarcandone giustamente la sproporzione a fronte di una relazione sentimentalecon l’imputato che si era esaurita da circa due anni.Le censure del ricorrente sul punto sono meramente confutative, specie ove siconsideri che il medesimo movente di possesso stimolava il giorno seguente l’aggressione alXXXXXX, al quale l’imputato minacciava di “tagliare la testa”.Parimenti confutativi sono i rilievi difensivi sull’aggravante di aver commesso il fatto inpresenza del figlio minore, ancora una volta incentrati sulla denunciata inattendibilità delXXXXX e, per converso, sull’attendibilità del XXXXXXXXX. La presenza del piccolo XXXXXXXXXXXXXXXXXX all’aggressione, come evidenziatonella sentenza impugnata, è stata affermata “senza alcun dubbio” dal testimone oculareXXXXXXXXXXX, che ha anche descritto l’atteggiamento del bambino, rimasto attonito einerte. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato conforto nella denuncia diXXXXXXXXXXXXXXXX, informato dalla [OSCURATO:PERSONA] che il minore era stato spettatore dellaviolenza.L’affermazione di XXXXXXXXXXXX, nelle s.i.t. in fase d’indagine, in ordine allapresenza del figlioletto all’esterno del locale, non vale a scardinare sul punto la tenutarazionale della decisione impugnata, avendo la Corte di appello, con spiegazione plausibile,collegato la riluttanza su tale profilo della dichiarante alla volontà di risparmiare al minoreeventuali testimonianze contro il padre e al timore di reazioni da parte dell’imputato.4. Infondati sono, del pari, il quarto e il quinto motivo di ricorso, con cui è sottoposta acritica la ricorrenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo dei delitti di lesionipersonali e minaccia grave in danno di XXXXXXXXXXXXXXXX, nonché delle aggravantidella premeditazione e dei futili motivi contestate in relazione al primo reato, ed ancoral’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione.Incontestata l’ascrivibilità alle percosse dell’imputato dei postumi refertati al XXXXXX(“multiple escoriazioni facciali, dolorabilità palpatoria clavicola sx ed emitorace sx, traumacranio facciale, trauma contusivo clavicola ed emitorace sx”), la Corte ha valorizzato larappresentazione in denuncia della persona offesa, secondo cui XXXXXXXX spingevaXXXXXX a terra all’interno del bar, assalendolo con calci e pugni; detta rappresentazione hatrovato conforto nella narrazione del teste oculare XXXXXXXXXXXXXX, titolaredell’esercizio, intervenuto per bloccare l’aggressione mentre l’imputato sovrastava con ilproprio corpo la vittima, percuotendola con pugni e inveendole contro.Agli elementi di conoscenza offerti dalle fonti di prova dichiarative il ricorrente opponeprospettazioni ipotetiche circa la genesi del contrasto e un’eventuale provocazione da partedell’aggredito, ancorata a non meglio esplicitati e non documentati messaggi minatori inviatidalla persona offesa, correttamente disattese dal giudice di merito, che ha rilevato l’assenzadel benché minimo elemento concreto per affermare che l’imputato abbia reagito a un altruicomportamento ingiusto.La minaccia grave è stata ritenuta condivisibilmente provata sulla scorta delledichiarazioni del denunciante, del quale è stata valorizzata l’attendibilità, anche in ragionedell’assenza di pretese economiche veicolate nel processo tramite una costituzione di partecivile, nonché della sovrapponibilità del movente dell’aggressione al XXXXXX a quello dellaprecedente aggressione alla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha riferito che XXXXXXXX pretendeva che ilnuovo compagno non incontrasse i figli.A fronte di un lineare costrutto argomentativo, le censure difensive risultanoampiamente rivalutative e versate in fatto.Quanto alle aggravanti contestate per il delitto di lesioni personali, ribadita lasussistenza dei futili motivi, collegati al movente che aveva innescato la violenza del giornoprima, il giudice di merito ha ritenuto integrata la premeditazione in ragione del patentenesso con l’aggressione alla donna, nonché dell’azione risoluta posta in esseredall’imputato, il quale si portava presso il “XXXXXXXXXXX” di Fasano, cogliendo alle spalleXXXXXX, che non esitava a minacciare mentre si allontanava dal locale, mostrando unradicato intento punitivo e intimidatorio.5. Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso concernente le attenuantigeneriche.La Corte di appello ha negato le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in ragionedell’insussistenza di elementi favorevoli all’imputato, rimarcando la gravità delle modalità delfatto e delle lesioni cagionate, i precedenti penali e il giudizio negativo sulla personalità,nonché l’assenza di un reale pentimento, avuto riguardo al rammarico espresso in occasionedel l ’arresto per non aver ucciso l ’ex compagna e al la minaccia r ivol ta aXXXXXXXXXXXXXXXX nel corso dell’udienza del 28 marzo 2024 innanzi al Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi.È appena il caso di rammentare che, in tema di attenuanti generiche, il giudice delmerito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,qualora, come nella specie, non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deglielementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).6. Privo di pregio giuridico è il motivo di ricorso sulla dosimetria pena.Assodato che la scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato è giàpremiata con la riduzione "ex lege" della pena, la doglianza è ancorata nel resto allagenerica evocazione dell’ingiustificato diniego di una sanzione più mite.Il ricorrente si duole dell’omessa esclusione delle circostanze aggravanti contestate edel mancato riconoscimento delle attenuanti reclamate, esaltando il pentimentodell’imputato, che il giudice di merito ha motivatamente escluso.La Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal primo giudice per i reati avvintidalla continuazione, ha rimarcato la congruità del trattamento sanzionatorio, alla luce deldisvalore dei fatti e della ferocia palesata a più riprese dall’imputato.A fronte di pena per il reato più grave determinata in misura ampiamente al di sotto delvalore medio edittale, con contenuti aumenti per la continuazione, le determinazioni delgiudice del gravame non si discostano dall’indicazione giurisprudenziale secondo cui,qualora venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria unaspecifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo alcriterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 – 01; Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Licciardi, Rv.288953 - 01).7. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 21151/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris