CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624, 625, 493-ter e 337 cod. pen.; Considerato che entrambi i motivi di ricorso - che contestano correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. D'altro canto, le deduzioni svolte nel primo motivo a contestare la responsabilità per i capi A) e B) si mostrano caratterizzate da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca e, comunque, da manifesta infondatezza a fronte della motivazione in ordine alla prova diretta dell'indebito utilizzo delle carte di credito e del pregnante compendio in ordine al furto. Quanto al secondo motivo, relativo al reato di cui al capo C - e non B) come indicato nella rubrica del ricorso -, adduce argomenti che si mostrano privi di ogni confronto con la esaustiva motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre si mostrano manifestamente infondati in diritto e, comunque, con riguardo alla fattispecie come concretamente ricostruita (cfr. in particolare, p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]