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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 19076/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13968/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona' del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 8. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO n. 85/2/13, depositata in data 15/04/13.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La C.t.p. di L'Aquila ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento numero 0972008155240661 afferente l'IRPEF per l'anno 2004 emessa dall'amministrazione finanziaria in seguito all'esito del controllo formale ex art. 36rter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per omessi o carenti versamenti di addizionale comunale e regionale IRPEF.

2. Avverso la sentenza della C.t.p. di L'Aquila ha proposto appello la contribuente che ha chiesto, in via principale, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e, in via gradata, l'accoglimento parziale del ricorso e la riduzione delle spese.

In giudizio, si è costituita l'Agenzia delle entrate.

3. Con sentenza n. 85/13, depositata il 15/4/2013, la C.t.r. dell'Abruzzo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la materia riservata alla giurisdizione del giudice del lavoro limitatamente ai contributi previdenziali e confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dalla contribuente sulla scorta di quattro motivi.

Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale Un sono state presentate memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è deciso su un atto diverso da quello impugnato (nota del 18/10/2007 e superato dall'atto n. 59365, cartella 04424300582 del 22/11/2007) nonostante dedotto in appello innanzi alla C.t.r. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che la questione afferente la deducibilità delle spese mediche e l'erogazione liberale al partito politico fosse una questione nuova, non dedotta in primo grado e, quindi, inammissibile. 1.2 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. :36 - ter del cl.P.R. n.600 del Succ 0-im„ 1973, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e W711. la violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., così lamentando l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che non vi era obbligo di motivare l'avviso in relazione alla mancata deduzione delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico atteso che l'atto impugnato era scaturito da un controllo formale e non da un accertamento. 1.3 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si esamina la questione afferente alla detraibilità delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico. 2.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.

Invero, la ricorrente, nel corpo dei motivi, non individua specificamente quando ed in che termini avrebbe proposto la relativa questione nel giudizio di merito, limitandosi al richiamo della possibile ipotesi ossia quella dell'error in procedendo.

Nella parte introduttiva del ricorso, poi, la ricorrente, pur dilungandosi sulla problematica declinata ossia quella della detraibilità delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico, non menziona specificamente il contenuto del ricorso svolto in primo grado sul precipuo punto.

3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili.

La sentenza impugnata, particolarmente analitica nella ricostruzione dell'iter processuale e dei motivi dei ricorsi dei vari gradi, espressamente rileva che le doglianze afferenti la detraibilità delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico costituiscono questioni nuove rispetto ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo e, come tali, inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992.

Pertanto, il motivo è inammissibile, non avendo la contribuente indicato puntualmente di averlo già proposto, nei medesimi contenuti, nel ricorso introduttivo e poi in appello.

In proposito, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. 03/05/2022, n. 13987, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430, Cass. 18/09/2020 n. 19560, Cass. 23/03/2021, n. 8125). it rirrhElnaUi ngo_cLue anche ifiThnda

3. In conclusione il ricorso è inammissibile.

Le spese nei confronti della Agenzia delle entrate sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza.

Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza. le quali sono rimaste intimate.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, a.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del Vulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate, le spese processuali che si liquidano in C 1.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, à.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13968/14 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona' del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e la difende. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. - intimato - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 8. - intimato - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.ABRUZZO n. 85/2/13, depositata in data 15/04/13. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La C.t.p. di L'Aquila ha rigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento numero 0972008155240661 afferente l'IRPEF per l'anno 2004 emessa dall'amministrazione finanziaria in seguito all'esito del controllo formale ex art. 36rter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per omessi o carenti versamenti di addizionale comunale e regionale IRPEF. 2. Avverso la sentenza della C.t.p. di L'Aquila ha proposto appello la contribuente che ha chiesto, in via principale, l'annullamento della cartella di pagamento impugnata e, in via gradata, l'accoglimento parziale del ricorso e la riduzione delle spese. In giudizio, si è costituita l'Agenzia delle entrate. 3. Con sentenza n. 85/13, depositata il 15/4/2013, la C.t.r. dell'Abruzzo, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario per essere la materia riservata alla giurisdizione del giudice del lavoro limitatamente ai contributi previdenziali e confermato nel resto la sentenza impugnata. 4. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dalla contribuente sulla scorta di quattro motivi. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale Un sono state presentate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è deciso su un atto diverso da quello impugnato (nota del 18/10/2007 e superato dall'atto n. 59365, cartella 04424300582 del 22/11/2007) nonostante dedotto in appello innanzi alla C.t.r. 1.1 Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando l'error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che la questione afferente la deducibilità delle spese mediche e l'erogazione liberale al partito politico fosse una questione nuova, non dedotta in primo grado e, quindi, inammissibile. 1.2 Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. :36 - ter del cl.P.R. n.600 del Succ 0-im„ 1973, dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e W711. la violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., così lamentando l'error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si afferma che non vi era obbligo di motivare l'avviso in relazione alla mancata deduzione delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico atteso che l'atto impugnato era scaturito da un controllo formale e non da un accertamento. 1.3 Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., lamentando il vizio di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, non si esamina la questione afferente alla detraibilità delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico. 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili. Invero, la ricorrente, nel corpo dei motivi, non individua specificamente quando ed in che termini avrebbe proposto la relativa questione nel giudizio di merito, limitandosi al richiamo della possibile ipotesi ossia quella dell'error in procedendo. Nella parte introduttiva del ricorso, poi, la ricorrente, pur dilungandosi sulla problematica declinata ossia quella della detraibilità delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico, non menziona specificamente il contenuto del ricorso svolto in primo grado sul precipuo punto. 3. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione, sono inammissibili. La sentenza impugnata, particolarmente analitica nella ricostruzione dell'iter processuale e dei motivi dei ricorsi dei vari gradi, espressamente rileva che le doglianze afferenti la detraibilità delle spese mediche e dell'erogazione liberale al partito politico costituiscono questioni nuove rispetto ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo e, come tali, inammissibili ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, il motivo è inammissibile, non avendo la contribuente indicato puntualmente di averlo già proposto, nei medesimi contenuti, nel ricorso introduttivo e poi in appello. In proposito, «In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio» (Cass. 03/05/2022, n. 13987, Cass. 09/08/2018, n. 20694, Cass. 13/06/2018, n. 15430, Cass. 18/09/2020 n. 19560, Cass. 23/03/2021, n. 8125). it rirrhElnaUi ngo_cLue anche ifiThnda 3. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese nei confronti della Agenzia delle entrate sono liquidate in dispositivo, secondo il principio della soccombenza. Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza. le quali sono rimaste intimate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, a.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del Vulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate, le spese processuali che si liquidano in C 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, à.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a que
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