CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19815/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10729/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, via B. Tortolini n. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Prefettura di Roma – intimata – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Roma, depositata in data 26 marzo 2021, resa nel procedimento n. 49927/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 10729/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 10729/2021 Numero sezionale 2137/2022 Numero di raccolta generale 19815/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Roma in data 18 novembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto legittima la procedura di espulsione, rilevando che il ricorrente era entrato nel territorio nazionale senza alcun titolo legittimante, vi si era intrattenuto in violazione delle relative regole di permanenza ed era a rischio di fuga, siccome privo di disponibilità economiche, di documenti, di alloggio e di alcuna attività lavorativa regolare. 3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma è rimasta intimata. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11 ed art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, nr. 4, c.p.c.», lamentando l’omesso esame dei motivi di ricorso formulati nell’opposizione, con riferimento alla permanenza ultraventennale in Italia, all’esistenza di attività lavorativa, alla totale rescissione dei legami familiari con il Paese di origine e alla violazione dei diritti partecipativi nonché della direttiva “rimpatri”. 2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, lett. B) e comma 2 bis D. Lgs. nr. 286/98, nonché artt. 8 della C.E.D.U. ed artt. 2, 3 e 117 Cost. in relazione all’art. 360, nr. 3, c.p.c.», lamentando che nel ricorso di primo grado era stata censurata l’assenza di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento di r.g. n. 10729/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 10729/2021 Numero sezionale 2137/2022 Numero di raccolta generale 19815/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 espulsione in relazione alla tutela dei vincoli familiari del ricorrente. 3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto: «Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2008/115, art. 7, dell’art. 41 della Carta di Nizza, dell’art. 10-bis della legge nr. 241/90 e 2, 13, comma 4 e 4 bis e comma 5.1. ed art. 14, comma 1 bis del D. Lgs. nr. 286/98, nonché degli artt. 3, 11, 16 ,24, 97 e 117 Cost.», lamentando l’omessa verifica della violazione dei diritti procedimentali del ricorrente, privato della possibilità di rappresentare all’autorità amministrativa dirimenti circostanze di fatto inerenti alla presenza di consolidati vincoli familiari, al possesso di passaporto e di stabile domicilio. 4. Il ricorso è innanzitutto ammissibile, dovendosi rilevare che, contrariamente a quanto eccepito dalla Procura generale di questa Corte, la procura alle liti è valida, trattandosi di procedimento di espulsione cui non si applica la disciplina del d. lgs. n. 25 del 2008. Esso è, altresì, fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono. 5. I primi due motivi sono complessivamente fondati, per le seguenti ragioni. Le due censure lamentano l’omesso esame della questione, dedotta innanzi al primo giudice, inerente al se, in ossequio all’art. 8 Cedu, il divieto di espulsione derivi non soltanto dal diritto alla vita familiare, bensì anche il diritto alla vita privata, che la Corte di Strasburgo considera anche distintamente e autonomamente dal diritto alla vita familiare. Ciò comporterebbe la rilevanza, ai fini del divieto di espulsione, non soltanto dei vincoli familiari, ma anche di quelli sociali in genere. E tali vincoli sono stati nella specie specificamente allegati dal ricorrente, che ha fatto presente di risiedere da vent’anni in Italia e non avere più r.g. n. 10729/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 10729/2021 Numero sezionale 2137/2022 Numero di raccolta generale 19815/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 rapporti in patria. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 15362 del 22/07/2015; Sez. 1, Ordinanza n. 23957 del 02/10/2018) ha condivisibilmente affermato il principio, da ribadire anche in questa sede, secondo cui “in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede gradazioni o gerarchie”. La riconosciuta tutela del diritto anche alla sola vita privata, e non soltanto familiare, comporta la rilevanza in giudizio dei legami sociali, e non specificamente familiari, quali quelli dedotti dal ricorrente ed erroneamente trascurati, invece, dal giudice di merito. 6. Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto. 7. Il terzo motivo resta assorbito dalla necessaria rinnovazione dell’accertamento di merito. r.g. n. 10729/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 10729/2021 Numero sezionale 2137/2022 Numero di raccolta generale 19815/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 8. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi al Giudice di pace di Roma, in diversa composizione, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 10729/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A