CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23488-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 43/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per l'Emilia-Romagna che ha riformato la pronuncia della C i P di Bologna, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di IMU; che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato tempestivo controricorso; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria ad illustrazione delle proprie ragioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 327 c.p.c. e 17 d.1g;,s. n. 546/1992, non avendo rilevato la CTR la tardività dell'appello, con notifica tentata una settimana prima della scadenza del termine lungo al domicilio del legale officiato, che medio tempore aveva cambiato indirizzo, senza darne comunicazione; che, se pure questa Corte ha ritenuto non sussistente un onere per il difensore domiciliatario di comunicare la variazione di studio alle controparti (Cass. VI-5 n. 9352/2020 e precedenti ivi citati), la costituzione del convenuto che non si limiti a contestare la tardività, ma spieghi difese nel merito della controversia (dimostrando così di poter spiegare attività difensiva), sana ogni eventuale vizio di Ric. 2020 n. 23488 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- notificazione (Cass. I, n. 2961/2021; n. 9464/2021) a patto che si tratti di nullità e non di inesistenza della notificazione; che, nel caso in esame, si verte in ipotesi di inesistenza (insanabile) della notificazione, non trovandosi alcun legame tra il luogo ove la notifica sia stata tentata e la persona del legittimo contradditore, né possono applicarsi i principi enunciati dalla pronuncia delle S.U. n. 14916/2016, attinenti il solo ricorso per cassazione, in specialità alle regole generali. che, pertanto, il ricorso è fondato e dev'essere accolto, la sentenza cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., rilevandosi un fatto per cui il giudizio non doveva essere iniziato o proseguito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 389, terzo comma, c.p.c.; compensa fra le parti le spese dei gradi di merito, condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente che liquida in €.milleottocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettario del 15%, Iva e cpa come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente iirin-c:ip_ale dell'ulteriore importo a titolo di A 7 ti contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso p~a-lo a norma del comma 1 -bis dello stesso ar