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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33505/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena- è manifestamente infondato avendo la Corte di appello assolto l'onere argomentativo evidenziando la proporzionalità della sanzione inflitta alla luce dei precedenti penali di cui l'imputato era attinto; che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nel caso di specie (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217- 01, in motivazione); è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez.

U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - con il quale si deduce il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena- è manifestamente infondato avendo la Corte di appello assolto l'onere argomentativo evidenziando la proporzionalità della sanzione inflitta alla luce dei precedenti penali di cui l'imputato era attinto; che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nel caso di specie (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217- 01, in motivazione); è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che egli dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M
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