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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 33138/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 5004-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ONGHIA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 3344 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 522/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2016 R.G.N. 53/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. 5004/2017 [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 14 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato l'opposizione dagli stessi avanzata nei confronti della ordinanza — ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova avente ad oggetto le sanzioni derivanti dal ritenuto carattere di lavoro subordinato del rapporto intercorrente tra la società e n. 108 procacciatori di affari; - - per la cassazione della sentenza propongono ricorso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a quattro motivi; - resistono, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova e il Ministero del Lavoro. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. nonché 24 co. 7,1. n. 241 del 1990 e D.M. n. 757 del 1994 denunziandosi l'impossibilità di accedere ai documenti amministrativi posti a base dell'ordinanza opposta; - con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 comma 2, cod. civ., per aver l'ispettore quantificato le spettanze patrimoniali dei presunti dipendenti intervenendo in una materia di competenza del giudice del lavoro; - con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2094 e segg. e 2222 e segg. cod. civ. ; - con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., allegandosi l'omessa pronuncia sull'eccezione circa l'erroneo inserimento di collaboratori tra i lavoratori oggetto dell'ispezione; - va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso; - giova evidenziare che l'intervenuta rinuncia, non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art.391, comma 3, cod. proc. civ., non può produrre automaticamente l'effetto estintivo; secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l'inammissibilità del ricorso ( cfr., sul punto, Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 — 01; Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 —01; Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv. 631994 — 01; Sez.

U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 - 01); il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; le spese vanno compensate e non si fa luogo al pagamento del doppio contributo unificato.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso nella Adunanza camerale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5004-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ONGHIA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 3344 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 522/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2016 R.G.N. 53/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 5004/2017 [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 14 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato l'opposizione dagli stessi avanzata nei confronti della ordinanza — ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova avente ad oggetto le sanzioni derivanti dal ritenuto carattere di lavoro subordinato del rapporto intercorrente tra la società e n. 108 procacciatori di affari; - - per la cassazione della sentenza propongono ricorso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a quattro motivi; - resistono, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova e il Ministero del Lavoro. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. nonché 24 co. 7,1. n. 241 del 1990 e D.M. n. 757 del 1994 denunziandosi l'impossibilità di accedere ai documenti amministrativi posti a base dell'ordinanza opposta; - con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 comma 2, cod. civ., per aver l'ispettore quantificato le spettanze patrimoniali dei presunti dipendenti intervenendo in una materia di competenza del giudice del lavoro; - con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2094 e segg. e 2222 e segg. cod. civ. ; - con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., allegandosi l'omessa pronuncia sull'eccezione circa l'erroneo inserimento di collaboratori tra i lavoratori oggetto dell'ispezione; - va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso; - giova evidenziare che l'intervenuta rinuncia, non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art.391, comma 3, cod. proc. civ., non può produrre automaticamente l'effetto estintivo; secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l'inammissibilità del ricorso ( cfr., sul punto, Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 — 01; Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 —01; Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv. 631994 — 01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 - 01); il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; le spese vanno compensate e non si fa luogo al pagamento del doppio contributo unificato. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella Adunanza camerale