CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 33138/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 5004-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ONGHIA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - 2022 contro 3344 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 522/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2016 R.G.N. 53/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. 5004/2017 [OSCURATO:PERSONA] - con sentenza in data 14 dicembre 2016, la Corte d'Appello di Genova ha respinto l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato l'opposizione dagli stessi avanzata nei confronti della ordinanza — ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova avente ad oggetto le sanzioni derivanti dal ritenuto carattere di lavoro subordinato del rapporto intercorrente tra la società e n. 108 procacciatori di affari; - - per la cassazione della sentenza propongono ricorso la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a quattro motivi; - resistono, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Genova e il Ministero del Lavoro. [OSCURATO:PERSONA] - con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost. nonché 24 co. 7,1. n. 241 del 1990 e D.M. n. 757 del 1994 denunziandosi l'impossibilità di accedere ai documenti amministrativi posti a base dell'ordinanza opposta; - con il secondo motivo si allega la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 comma 2, cod. civ., per aver l'ispettore quantificato le spettanze patrimoniali dei presunti dipendenti intervenendo in una materia di competenza del giudice del lavoro; - con il terzo motivo si denunzia la violazione degli artt. 2094 e segg. e 2222 e segg. cod. civ. ; - con il quarto motivo si deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., allegandosi l'omessa pronuncia sull'eccezione circa l'erroneo inserimento di collaboratori tra i lavoratori oggetto dell'ispezione; - va preliminarmente rilevato come parte ricorrente abbia presentato rinuncia al ricorso; - giova evidenziare che l'intervenuta rinuncia, non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi dell'art.391, comma 3, cod. proc. civ., non può produrre automaticamente l'effetto estintivo; secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l'effetto tipico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l'inammissibilità del ricorso ( cfr., sul punto, Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 — 01; Sez. 6 - 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 —01; Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 — 01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 — 01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv. 631994 — 01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 - 01); il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; le spese vanno compensate e non si fa luogo al pagamento del doppio contributo unificato. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa integralmente le spese di lite. Così deciso nella Adunanza camerale