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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27345/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione (primi quattro motivi: carenza del reato presupposto, nelle more depenalizzato; qualificazione dei fatti come furto; carenza di dolo per l'asserita buona fede dell'imputato), nonché del diniego di una riduzione di pena in forza della collaborazione prestata e del beneficio della non menzione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità, ed in particolare all'individuazione del reato presupposto, all'estraneità dell'imputato al furto - neppure lo stesso imputato ha ammesso di esserne l'autore, di tal che quanto afferma in ricorso il difensore costituisce mera ed indimostrata congettura - al dolo dell'imputato, nonché al trattamento sanzionatorio ed alla ritenuta genericità del motivo di appello riguardante la non menzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione (primi quattro motivi: carenza del reato presupposto, nelle more depenalizzato; qualificazione dei fatti come furto; carenza di dolo per l'asserita buona fede dell'imputato), nonché del diniego di una riduzione di pena in forza della collaborazione prestata e del beneficio della non menzione, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata quanto agli elementi valorizzati ai fini della conclusiva dichiarazione di responsabilità, ed in particolare all'individuazione del reato presupposto, all'estraneità dell'imputato al furto - neppure lo stesso imputato ha ammesso di esserne l'autore, di tal che quanto afferma in ricorso il difensore costituisce mera ed indimostrata congettura - al dolo dell'imputato, nonché al trattamento sanzionatorio ed alla ritenuta genericità del motivo di appello riguardante la non menzione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 27345/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris