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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 02062/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9955/12 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricqrso, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] con il quale è elettivamente k Ro Via_ped.(4- [OSCURATO:PERSONA] nT.gt.vke sn.ks, domiciliatoCrn Uso o , [OSCURATO:PERSONA] n. la c steio(Jo eiLlavu cesco C_av\eca Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente avverso la sentenza n. 151/01/11 della Commissione tributaria regionale della regione [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 17 ottobre 2011, non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021.

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della regione [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, respinse il ricorso del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], avverso gli atti impositivi per Irpef per gli anni 1999/2000/2001, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 204/01/2009.

Il contribuente ha impugnato in cassazione tale sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Il difensore del contribuente, in data 11 luglio 2019, ha presentato "atto di rinuncia al ricorso" per rottamazione delle cartelle esattoriali oggetto di lite, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Ha allegato, all'uopo, la dichiarazione di adesione di cui all'art. 11 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50, conv., con modificazioni, in I. 21 giugno 2017, n. 96, la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme dovute, nonché le distinte di versamento degli importi dovuti (v. allegati doc. 1/1°/1b/ 1c/ 1c1).

L'Agenzia delle entrate, con atto del 23 maggio 2019, dando atto che, con nota del 20 aprile 2019, la Direzione regionale del [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della lite controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in I. n. 96 del 2017 ed aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione dei carichi pendenti, ha fatto istanza per l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

Considerato che: Come comprovato dalla documentazione in atti, nella specie, si è perfezionata la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 11 del decreto legge del 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96 (art. 11, comma 1, d.l. cit.: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse te sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»).

A conferma della regolare definizione della controversia, va considerato che l'Agenzia delle entrate ha prestato adesione all'istanza di cessazione della materia del contendere formulata dal contribuente, dando atto dell'integrale avvenuto pagamento secondo le forme procedurali ci cui alla disposizione in parola.

Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio, stante la sopravvenuta regolare definizione agevolata, vengono dichiarata interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso, in data 16 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9955/12 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura in calce al ricqrso, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] con il quale è elettivamente k Ro Via_ped.(4- [OSCURATO:PERSONA] nT.gt.vke sn.ks, domiciliatoCrn Uso o , [OSCURATO:PERSONA] n. la c steio(Jo eiLlavu cesco C_av\eca Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente avverso la sentenza n. 151/01/11 della Commissione tributaria regionale della regione [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 17 ottobre 2011, non notificata; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della regione [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza in epigrafe, respinse il ricorso del contribuente, [OSCURATO:PERSONA], avverso gli atti impositivi per Irpef per gli anni 1999/2000/2001, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Udine n. 204/01/2009. Il contribuente ha impugnato in cassazione tale sentenza, affidandosi a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il difensore del contribuente, in data 11 luglio 2019, ha presentato "atto di rinuncia al ricorso" per rottamazione delle cartelle esattoriali oggetto di lite, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha allegato, all'uopo, la dichiarazione di adesione di cui all'art. 11 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 50, conv., con modificazioni, in I. 21 giugno 2017, n. 96, la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme dovute, nonché le distinte di versamento degli importi dovuti (v. allegati doc. 1/1°/1b/ 1c/ 1c1). L'Agenzia delle entrate, con atto del 23 maggio 2019, dando atto che, con nota del 20 aprile 2019, la Direzione regionale del [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della lite controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, conv. in I. n. 96 del 2017 ed aveva provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione dei carichi pendenti, ha fatto istanza per l'estinzione del giudizio di cassazione per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite. Considerato che: Come comprovato dalla documentazione in atti, nella specie, si è perfezionata la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 11 del decreto legge del 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96 (art. 11, comma 1, d.l. cit.: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse te sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602»). A conferma della regolare definizione della controversia, va considerato che l'Agenzia delle entrate ha prestato adesione all'istanza di cessazione della materia del contendere formulata dal contribuente, dando atto dell'integrale avvenuto pagamento secondo le forme procedurali ci cui alla disposizione in parola. Il presente giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio, stante la sopravvenuta regolare definizione agevolata, vengono dichiarata interamente compensate tra le parti. P.Q.M. Dichiara l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. Spese compensate. Così deciso, in data 16 dicembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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